Sanità  e farmacie – Struttura privata autorizzata non convenzionata – Divieto di prescrizione di piani terapeutici  e farmaci per la procreazione assistita – Danno grave e irreparabile – Insussistenza – Ragioni

Non può essere concessa, in assenza del danno grave e irreparabile,  la misura cautelare richiesta da una struttura medica privata autorizzata, non titolare di accreditamento presso il S.S.N., contro il provvedimento della ASL  per il  quale è vietata in tali strutture la prescrizione di piani terapeutici e farmaci per la procreazione assistita, considerando che tale divieto non preclude all’istante di svolgere la sua attività .

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Vedi TAR, ric. n. 1288 – 2012

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N. 00901/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01288/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2012, proposto da:

Pro.Andròs S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Onofrio Musco, Francesco Bruno, Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, c.so Vitt.Emanuele, 172;

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma N.231;
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, via Dalmazia N.70; 
Ufficio delle Politiche del Farmaco della Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 47916 del 9.7.2012 con cui il direttore dell’area gestione servizio farmaceutico della asl bat ha affermato, senza alcuna logica e valida motivazione, che i “centri (medici) privati” non possono prescrivere “piani terapeutici recanti prescrizioni di farmaci compresi nella nota aifa 74 per la pratica di procreazione medicalmente assistita” nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorchè non conosciuto dalla società  ricorrente, se lesivo della propria sfera giuridica, ivi compresa -ove occorra- la nota regionale prot. n. 9458 del 3.7.2012 del dirigente dell’ufficio politiche del farmaco (trasmessa in allegato alla predetta impugnata nota del 9.7.2012) avente ad oggetto “risposta chiarimenti nota aifa”, la mai conosciuta nota dello stesso ufficio regionale prot. n. a00/152/1202 del 20.9.2010 nonchè -ma solo in via subordinata ed in parte qua- la deliberazione della giunta regionale n. 20 del 20.1.2009.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Gabriele Bavaro, avv. Alessandro Delle Donne e avv. Ornella S. Di Lecce;
 

Considerato che alla stregua della documentazione in atti e nei limiti della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare – non ricorrono i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare, atteso che l’impugnato provvedimento (con cui si esclude la gratuità  dei farmaci di che trattasi per gli utenti) non preclude alla ricorrente la possibilità  di esercizio della sua attività  e che la struttura ricorrente è una struttura autorizzata, ma non titolare di accreditamento presso il S.S.N.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Seconda – respinge l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Compensa tra tutte le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)