Istruzione pubblica – Preselezione per ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – Graduatoria –  Istanza cautelare –  Danno grave  e irreparabile – Non sussiste- Ragioni

Dev’essere respinta per assenza del presupposto del danno grave e irreparabile la domanda di sospensione della graduatoria di ammissione ai corsi  di Laurea Magistrale in   Medicina e Chirurgia, ove l’interessato abbia dedotto soltanto vizi procedimentali e sia posizionato in graduatoria in modo da non poter conseguire l’immediata ammissione, dovendosi in tal caso dar prevalenza all’interesse dei soggetti ammessi a frequentare i corsi già  avviati.


*
Vedi Cons. St., sez VI, ordinanza 20 marzo 2013, n. 1006 – 2013, ric. n. 1067 – 2013


vedi TAR, ric. n. 1546 – 2012


*

N. 00905/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01546/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2012, proposto da:

Alessio Danese, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Pepe, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, alla via Nicolai n.43;

contro
Università  degli Studi di Foggia e Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcella Loizzi e Bianca Massarelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Università  in Bari, alla piazza Umberto n.1; Università  degli Studi del Molise; 

nei confronti di
Tiziano Bellusci; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della graduatoria finale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, avente ad oggetto i risultati dei test effettuati in data 4.9.2012 per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, nonchè in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2012/2013, riguardante le sedi di Bari, Foggia e Molise, nella parte in cui è stato ammesso il ricorrente;
– dei DD.RR. nn. 696/2012, 3489/2012 e 675/2012 con cui i rettori rispettivamente delle Università  di Foggia, Bari e Molise hanno indetto i bandi di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2012/2013;
– del D.M. n. 196 del 28.06.2012 con cui il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha predisposto le modalità  e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea di accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2012/2013, in particolare dell’Allegato A, rubricato “Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in medicina Veterinaria e ai corsi di Laurea delle professioni sanitarie”;
-di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Foggia e dell’Università  degli Studi di Bari e del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Alberto Pepe, avv. Marcella Liozzi e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

-Considerato che i motivi di censura afferiscono sostanzialmente a questioni procedimentali e che la posizione del ricorrente in graduatoria al n.2099 non lo pone comunque nella condizione di poter aspirare all’immediata ammissione;
-Considerato che, di contro, i corsi sono già  iniziati l’8.10.2012 sicchè deve in questa sede ritenersi prevalente l’interesse degli studenti ammessi a frequentare gli stessi;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)