Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Richiesta misure cautelari provvisorie –  Avvenuto decesso della controinteressata –  Interruzione del processo – Non deve essere disposta – Ragioni 

Il G.A. è tenuto ad esaminare l’istanza per la concessione di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. che, per definizione, deve garantire immediata protezione giuridica per evitare il prodursi di un danno grave e irreparabile, anche se siano sopraggiunti fatti che impediscano alle controparti di approntare una difesa o costituiscano il presupposto per la dichiarazione d’interruzione del processo, quale il decesso della controinteressata.

N. 00888/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01666/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2012, proposto da: 
Eugenia Giuliani, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Jannarelli, con domicilio eletto presso Paola Bascia’ in Bari, via Nizza,80; 

contro
Comune di San Severo, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Carlino, con domicilio eletto presso Mario Carlino in Bari, c/o M.Petrocelli C.V. Emanuele,52; 

nei confronti di
Arcangela Polignone; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento. prot. n. 15076 del 14/9/2012, con il quale il Responsabile S.U.E, del Comune di San Severo revocava la nota del Comune di San Severo del 5.12.2011 prot. n. 19355 e comunicava, la
conclusione negativa del procedimento di determinazione di rilascio del permesso di costruire di cui all’istanza del 24.11.2011 prot. n. 19355;
della nota prot. n. 14794 del 10.9.2012 con la quale il Dirigente ad interim IV Area OO.PP; del Comune di San Severo comunicava alla ricorrente la decadenza dalla concessione del suolo cimiteriale precedentemente assegnatole a causa del mancato rispetto dei termini stabiliti al primo comma dell’art. 4 dell’atto di concessione;
del parere espresso dall’Avvocatura del Comune di San Severo ” allo stato sconosciuto – prot. n. 448/Avv del 3.5.2012 in ordine alla sussistenza della validità  della concessione;
della delibera di G. C. n 264 de 14.9.2011, con la quale è stata concessa dal Comune di San Severo alla sigra Polignone mq 20 dell’area data in concessione perpetua alla ricorrente;
della nota prot n 158 del 7.9.2012 del Responsabile S.U.E. del Comune di San Severo ” allo stato sconosciuta – con la quale era comumcato all’Area IV l’inutile decorso dei termini contrattualmente stabiliti al primo comma dell’ art. 4 del contratto di concessione;
di ogni altro atto precedente, conseguente e/o connesso, allo stato sconosciuto e ancorchè pregiudizievole.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 D.Lvo 2 luglio 2010 n. 104;
Vista la memoria di costituzione, nonchè l’istanza di interruzione del giudizio per decesso della contro interessata, entrambe depositate dal Comune di San Severo;
Considerato in via generale che il diritto alla tutela cautelare urgente ha carattere assoluto ed è, per definizione, meritevole di immediata protezione giuridica;
Che il sopraggiungere di fatti che impediscono ai soggetti intimati di costituirsi in giudizio (intervenuto decesso della parte) non può costituire causa di interruzione del giudizio, come richiesto dal Comune costituito e ciò in quanto l’interruzione, ove dichiarata, impedirebbe di fatto a questo giudice l’intervento cautelare cui è obbligato ex lege, in presenza di una situazione di danno grave ed irreparabile prospettata dalla ricorrente;
Che, nel contesto delineato, l’azione proposta di tutela cautelare urgente deve ritenersi, allo stato, immediatamente sindacabile da questo giudice;
Che, quanto al merito del pregiudizio prospettato, non si rinvengono, invece, i presupposti richiesti dall’art. 56 D.Lvo. 2 luglio 2010 n. 104, in quanto, non vi è prova in atti dell’avvio dell’intervento edilizio realizzato ex adverso.
 

P.Q.M.
Respinge la suindicata domanda di misure cautelari provvisorie proposta dalla ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 dicembre 2012.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 4 dicembre 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Pietro Morea


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 05/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)