Contratti pubblici – Aggiudicazione – Avvenuta consegna dei lavori – Possibilità  reintegrazione in forma specifica – Presupposti per concessione misura cautelare temporanea – Insussistenza 

Dev’essere rigettata l’istanza di sospensione provvisoria dell’aggiudicazione di una gara d’appalto e degli atti conseguenti, ove la consegna dei lavori sia già  avvenuta e resti comunque illesa la possibilità  per il ricorrente, vista la durata del contratto, di conseguire il risarcimento in forma specifica a seguito del giudizio cautelare collegiale e di quello di merito. 

N. 00906/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01708/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2012, proposto da: 
Apulia S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Giovanni Vitt. Nardelli, in Bari, piazza Umberto I°, n. 62; 

contro
Comune di Trinitapoli, Autorità  per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture; 

nei confronti di
Ris S.r.l. Recupero Inerti e Speciali;
Napolitano Costruzioni S.r.l. in proprio e quale capogruppo del R.t.i. con Mt & T S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“della nota prot. n. 10235 del 05.novembre 2012, trasmessa successivamente con cui il Comune di Trinitapoli ha comunicato che l’Impresa R.I.S. srl di Trinitapoli è risultata aggiudicataria” e che “l’impresa Napolitano Costruzioni srl di Margherita di Savoia si è classificata seconda” nella gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di infrastrutture di supporto ad insediamenti produttivi di cui al bando pubblicato sulla GURI in data 28 marzo 2012;
“nonchè della determina gestionale nr. 463 del 06/11/2012, di aggiudicazione definitiva dei lavori”;
“nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto”, specificamente indicato in ricorso;
” PER L’ANNULLAMENTO E LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
del contratto di appalto ove stipulato ed eventualmente a stipularsi nonchè,
PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA
mercè aggiudicazione della gara di appalto in favore dell’odierna ricorrente e condanna alla consequenziale stipulazione del contratto”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che il cantiere dei lavori di cui si tratta risulta già  consegnato in via d’urgenza in data 16 novembre 2012; che la prevista durata detti lavori, sebbene ridotta di 90 giorni, consente la reintegrazione anche in forma specifica della posizione soggettiva della ricorrente all’esito favorevole sia della cautela che del merito;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 19 dicembre 2012 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 7 dicembre 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)