Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia d’interesse pubblico – Asta per vendita suoli di proprietà  pubblica – Parzialmente inclusi in proposta perequativa del confinante – Presupposti per la sospensione  temporanea dell’asta – Sussistono – Fattispecie 

Deve essere sospesa con misura cautelare anticipatoria, vista la situazione oggettiva di gravità  ed urgenza,   l’asta bandita dal Comune per la vendita di suoli di proprietà  pubblica (fissata per il 7.12.2012), ove parte degli stessi suoli  siano ricompresi in una proposta urbanistica perequativa a suo tempo formulata  dal privato confinante, in quanto il rigetto  di siffatta  proposta è stato da questi impugnato con ricorso ed annessa istanza cautelare di imminente  trattazione (in data 12.12.2012). 

N. 00898/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01358/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Maria Angela Alba, Grazia Alba, rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Dante N. 51; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera di G.M. di Monopoli n° 89 del 30/5/2012, pubblicata all’albo pretorio nei giorni successivi, con la quale si è adottato il “Piano delle alienazioni e valorizzazionl immobiliari anno 2012 – 2014. – Art. 58 D.L. 112/2008”;
– di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a detta delibera, ivi compreso la delibera di approvazione del bilancio comunale di previsione 2012 e quello pluriennale 2012 ” 2014, nonchè i ridetti atti, per quanto di interesse delle ricorrenti, richiamati in delibera ma non allegati alla stessa;
– del diniego opposto alle ricorrenti con riferimento al loro progetto di riqualificazione dell’area in comproprietà  del Comune di Monopoli;
nochè per l’accertamento
del diritto delle ricorrenti a veder valutato il loro progetto, anche ai fini dell’applicazione, in via eventuale e subordinata, della disciplina di cui alla perequazione urbanistica di cui alla legge regionale di riferimento;
nonchè ancora, per il risarcimento dei danni
subìti e subendi da parte delle ricorrenti a causa anche solo del ritardo nell’attuazione del progetto e comunque dal comportamento del Comune resistente di diniego rispetto al progetto come formulato.
 

Con i motivi aggiunti depositati il 27 novembre 2012, si chiede l’annullamento:
– del provvedimento di diniego della proposta di sistemazione urbanistica delle aree limitrofe alla Casina del Serpente, prot. n. 50335 dell’ll ottobre 2012, emanato dal Comune di Monopoli – Aree Tecniche
III e IV, a firma del Dirigente area operativa III, ing. Pompeo Colacicco e del Dirigente area operativa IV, ing. Amedeo D’Onghia.
 

Con i motivi aggiunti depositati il 6 dicembre 2012 si chiede l’annullamento, previa sospensione:
– dell’avviso d’asta pubblica per l’alienazione di area edificabile con accesso sulla viabilità  comunale via Cialdini (1^ e 2^ esperimento) del Comune di Monopoli – Area Organizzativa II – Servizi Finanziari e Patrimonio, nota prot. n.55494/2012, del 21 novembre 2012, e degli atti allegati;
– di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a detto provvedimento, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente con motivi aggiunti depositati il 6 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che i beni, di cui all’indizione di asta pubblica prevista, in primo esperimento, per il giorno 7 dicembre 2012, sono di proprietà  pubblica;
Considerato che, nondimeno, parte dei medesimi, confinante con la proprietà  dell’istante, è interessata da proposta perequativa, la cui conclusione negativa ha formato oggetto di impugnativa (ricorso principale con primi motivi aggiunti) con domanda cautelare fissata per il giorno 12 dicembre 2012;
Che, per l’effetto, l’esperimento di asta pubblica prevista, come si è detto, per il giorno 7 dicembre 2012 può condizionare irreversibilmente la situazione proprietaria all’esito della domanda cautelare fissata per il giorno 12 dicembre 2012;
Rilevato, pertanto, che sussistono i presupposti di estrema gravità  ed urgenza che legittimano la concessione della misura cautelare anticipatoria “inaudita altera parte”.
 

P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’indizione d’asta pubblica in primo esperimento per il giorno 7 dicembre 2012.
Conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 dicembre 2012.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 6 dicembre 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Pietro Morea


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)