Enti e organi della p.A. – Rilascio documento unico di regolarità  contributiva – Art. 13 bis D.L. 7 maggio 2012 n. 52 – Applicabilità  – Presupposti

Non è invocabile l’applicazione di cui all’art. 13 bis, comma 5, decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 se l’importo dei crediti vantati dalla società  nei confronti delle Amministrazioni comunali non è almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati dalla medesima società  all’INPS (nel caso di specie la società  ricorrente vantava un credito nei confronti delle Amministrazioni locali inferiore al debito con l’INPS). 
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Vedi TAR, ric. n. 1124 – 2012
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N. 00893/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01124/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Avvenire s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Bia, Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via Celentano, 27;

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Cosimo Nicola Punzi, Chiara Contursi, Antonino Sgroi, Franco Monaco, Lelio Maritato, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Distrettuale dell’Istituto in Bari, via Putignani, 108;
Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, rappresentato e difeso dall’avv. Vitantonio Caruso, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale INAIL in Bari, via Lungomare Trieste, 29;

per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
– del DURC irregolare rilasciato al Comune di Lizzano in data 24.7.2012;
– del DURC irregolare rilasciato al Comune di Zapponeta in data 5.7.2012;
– del provvedimento INPS con il quale si nega la compensazione dei debiti richiesta dalla odierna istante;
nonchè per il risarcimento di tutti i danni cagionati alla ricorrente dagli atti gravati;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 novembre 2012, per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
dei DURC irregolari indicati nell’atto di motivi aggiunti;
nonchè per il risarcimento di tutti i danni cagionati alla ricorrente dagli atti gravati;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Inail – Istituto Nazionale Per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla società  Avvenire con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 novembre 2012;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Raffaele Bia, Angelo Giuseppe Orofino e Cosimo Nicola Punzi, anche in sostituzione dell’avv. Vitantonio Caruso;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il debito della società  Avvenire s.r.l. verso l’INPS risulta essere alla data del 31 ottobre 2012 di ammontare pari ad € 1.960.232,82 (cfr. prospetto della situazione debitoria di Avvenire prodotto dalla difesa dell’Istituto resistente); che, viceversa, i crediti di Avvenire verso le Amministrazioni comunali (di cui alle ultime certificazioni ex art. 9, comma 3 bis decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, prodotte con il secondo ricorso per motivi aggiunti) risultano essere di ammontare complessivo inferiore (€ 42.366,94 + € 296.867,29 + € 701.204,72 = € 1.040.438,95);
Ritenuto, conseguentemente, che non sembra operare nel caso di specie la previsione normativa di cui all’art. 13 bis, comma 5 decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 2012, n. 94, la cui applicazione è invocata dalla società  Avvenire con il secondo ricorso per motivi aggiunti;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 novembre 2012;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare contenuta nel secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 novembre 2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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