Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione provvisoria – Natura  – Atto endoprocedimentale – Conseguenze in tema di autotutela

L’aggiudicazione provvisoria di un appalto, essendo un atto endoprocedimentale ad effetti instabili, determina la nascita di una mera aspettativa nell’aggiudicatario e può essere revocata in autotutela senza la previa comunicazione di avvio del procedimento.
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vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 30 aprile 2013, n. 1546 – 2013; ric. n. 2045 – 2013; sentenza 2 maggio 2017, n. 1897 – 2017
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N. 02076/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2012, proposto da: 
Elettra Impianti di Pellegrini & Delvento s.n.c., Impresa Edile Eredi Ruggieri s.n.c., Miolla Geom. Luigi Impresa Edile, C.R. Edilizia Sud di Calabrese Giuseppe, Edilscavi di Catucci Vito Rocco & C. s.n.c., Euro Klima Impianti s.r.l., Manutenzioni s.r.l., tutte rappresentate e difese dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, 120; 

contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Cillo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Giovanni Pascoli, 33; 

per l’annullamento
della determinazione della Provincia di Bari n. 583 del 14 ottobre 2011, mai comunicata;
e per il risarcimento del danno patito dalle ricorrenti per effetto della condotta illegittima della Provincia di Bari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Luigi Paccione, nessuno comparso per la Provincia di Bari;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.;
Considerato in fatto che:
– con determinazione n. 82 del 29 gennaio 2009, la Provincia di Bari ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio quinquennale di gestione e manutenzione degli immobili di sua proprietà , suddiviso in trenta lotti (con facoltà  per ciascun offerente di aggiudicarsi non più di un lotto);
– le odierne ricorrenti sono state dichiarate aggiudicatarie provvisorie dei lotti nn. 16, 24, 25, 26, 27, 28 e 30, aventi ad oggetto immobili ricadenti nel territorio e nel patrimonio della nuova Provincia di Barletta Andria Trani (istituita con la legge n. 148 del 2004), per i quali la Provincia di Bari non ha assunto definitive determinazioni, limitandosi a trasmettere i relativi fascicoli alla Provincia di Barletta Andria Trani ed aggiudicando definitivamente i soli lotti rientranti nella propria residua sfera di competenza territoriale;
– rimasta senza seguito la diffida stragiudiziale alle due Province per ottenere la conclusione della gara, le odierne ricorrenti hanno adito questo Tribunale per chiedere la declaratoria di illegittimità  del silenzio serbato dalle stesse e la conseguente condanna a concludere la procedura;
– con sentenza di questa Sezione n. 4181/2010, confermata in appello dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 3481/2011, si è ordinato alla Provincia di Bari di concludere il procedimento di gara con un provvedimento esplicito circa l’aggiudicazione dei lotti nn. 16, 24, 25, 26, 27, 28 e 30, dando peraltro atto in motivazione della salvezza dell’ordinario potere di autotutela sulle sorti della gara, alla luce di una valutazione attuale dell’interesse pubblico;
– con il provvedimento qui impugnato (determinazione dirigenziale n. 583 del 14 ottobre 2011), la Provincia di Bari ha premesso di non poter procedere all’affidamento del servizio per i lotti in questione, in quanto i relativi immobili ricadono ormai nell’ambito territoriale della Provincia di Barletta Andria Trani, ed ha deliberato di non procedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti delle imprese ricorrenti;
Ritenuto in diritto che:
– l’eccezione di irricevibilità  avanzata dalla difesa provinciale non è provata e non può essere accolta;
– il primo ed il quarto motivo di ricorso sono sostanzialmente coincidenti ed entrambi infondati, poichè non è ravvisabile alcuna illegittima disparità  di trattamento nella condotta serbata dalla Provincia di Bari, che ha inizialmente indetto una gara unitaria per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli immobili, suddivisi in lotti omogenei, ed ha poi disposto la revoca parziale della procedura (nella forma del provvedimento “di non aggiudicazione”), limitatamente ai lotti aventi ad oggetto beni immobili frattanto transitati nella disponibilità  di altra Amministrazione, non potendo farsi discendere dal carattere unitario della gara l’impossibilità  per la stazione appaltante di ridurre l’estensione dell’appalto, in presenza di pacifiche e documentate sopravvenienze che giustificano l’esercizio dell’autotutela;
– il secondo motivo è infondato, poichè le ricorrenti avevano piena contezza della possibilità  che la Provincia di Bari deliberasse la non aggiudicazione dei lotti in questione, anche sulla base dell’esito del contenzioso da esse stesse instaurato avverso il silenzio – inadempimento, e poichè in ogni caso, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’aggiudicazione provvisoria di un appalto è un atto endoprocedimentale ad effetti instabili, determina la nascita di una mera aspettativa nell’aggiudicatario e può essere revocata in autotutela senza la previa comunicazione di avvio del procedimento (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2010 n. 1997);
– il terzo motivo è infondato, poichè la Provincia ha alfine motivato, seppure in modo stringato, circa la ragione del venir meno dell’interesse pubblico all’affidamento del servizio, individuata nel passaggio ormai irreversibile alla Provincia di Barletta Andria Trani degli immobili ricadenti nei lotti di gara nn. 16, 24, 25, 26, 27, 28 e 30, rispetto ai quali l’affidamento dell’appalto non avrebbe più alcuna utilità  pratica;
– anche la domanda risarcitoria va integralmente respinta, poichè le ricorrenti hanno allegato, in prossimità  dell’udienza di trattazione, documenti e conteggi atti esclusivamente a comprovare l’entità  del mancato utile conseguente alla perdita dell’appalto, mentre secondo un principio ormai pacifico in tema di responsabilità  pre-contrattuale della stazione appaltante per revoca degli atti di gara, ai fini della commisurazione del danno risarcibile, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell’affare (danno emergente) ed alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto (lucro cessante), restando viceversa escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con l’esecuzione del contratto (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez.. V, 30 dicembre 2011, n. 7000; Id., sez. V, 3 agosto 2012 n. 4440; TAR Puglia, Bari, sez. I, 12 gennaio 2011 n. 20);
Ritenuto, per quanto sopra, di dover integralmente respingere il ricorso in epigrafe, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del valore dell’appalto e delpetitum risarcitorio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le società  ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Provincia di Bari della spese di giudizio, nella misura complessiva di euro 10.000,00 (diecimila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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