Processo amministrativo – Decreto cautelare inaudita altera parte – Impugnazione della sola aggiudicazione provvisoria in una procedura aperta per affidamento di servizi – Presupposti – Non sussistono

 
Non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare monocratica nel caso in cui sia stata impugnata la sola aggiudicazione provvisoria in una procedura aperta per l’affidamento di servizi; ciò in quanto la posizione soggettiva del ricorrente non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile, ben potendo far valere tutte le sue ragioni mediante impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, non ancora intervenuta.
 

N. 00879/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01639/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1639 del 2012, proposto da: 
Aimeri Ambienti S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Acqua Barralis, Rossella Chieffi, con domicilio eletto presso Rossella Chieffi, in Bari, via P. Fiore, 14; 

contro
Comune di Conversano; 

nei confronti di
Cns – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., Consorzio Gema, Tekno Service S.r.l., Tra.De.Co. S.r.l., Lombardi Ecologia S.r.l., C.I.C.L.A.T. Ambiente Soc. Coop., Antinia S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“dei verbali della Commissione di gara nella parte in cui dispongono l’ammissione con riserva o l’esclusione di Aimeri Ambiente s.r.l. alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di spazzatura, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari, raccolta differenziata indetta dal Comune di Conversano”;
“della comunicazione del Comune di Conversano, Servizio Politiche Ambientali prot. n. 0026962 in data 13.11.2012, con cui viene comunicata l’esclusione di Aimeri Ambiente s.r.l. dalla procedura aperta indicata al precedente punto”;
“della aggiudicazione provvisoria della gara e del servizio meglio specificato al precedente punto, a favore di Lombardi Ecologia s.r.l., disposta dalla Commissione di gara in data 24.10.2012”;
“di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale e connesso”;
e per la condanna
del Comune di Conversano al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (19 dicembre 2012) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva della ricorrente non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile, ben potendo essa far valere tutte le sue ragioni mediante impugnazione dell’aggiudicazione definitiva che, in atti, non risulta ancora intervenuta;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 19 dicembre 2012 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 29 novembre 2012.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Corrado Allegretta


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)