Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia d’interesse pubblico – Ordine di rimozione opere realizzate da concessionario area a verde pubblico – Fattispecie

Non può essere concessa la misura cautelare diretta alla sospensione dell’ordine di rimozione delle opere realizzate dal concessionario di un’area a verde pubblico, ove la concessione sia stata in precedenza revocata con provvedimento che, pur fatto oggetto d’impugnazione, risulti allo stato pienamente esecutivo.

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Vedi TAR, ric. n. 1279 – 2012

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N. 00882/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01279/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Nuova Ristora S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Nigro, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari;

contro
Comune di San Marco in Lamis, rappresentato e difeso dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) della deliberazione di G.M. n. 169 del 23.7.2012 avente ad oggetto “Decadenza di concessione area verde comunale con conseguente trasferimento al patrimonio dell’Ente”;
2) del verbale di sequestro edilizio preventivo d’urgenza della Polizia Municipale del Comune di San Marco in Lamis posto a fondamento della deliberazione di G.M. 169/2012;
3) della diffida ad adempiere prot. n. 8258 del 26.6.2012, notificata il 2.7.2012, con la quale si diffidava la società  ricorrente a realizzare i muretti a secco sull’accesso dell’area da via San Matteo, di cui alla prescrizione del permesso di costruire n. 53 del 13.7.2011 e successivo permesso di costruire n. 17 del 1.3.2012;
4) di ogni ulteriore atto consequenziale e/o connesso ancorchè non conosciuto;
sui motivi aggiunti depositati il giorno 8 novembre 2012
per l’annullamento, previa sospensione,
dell’ordinanza n. 103 prot. n.12439, emessa dal Responsabile del Settore Urbanistica e LL.PP. del Comune di San Marco in Lamis.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marco in Lamis;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Antonella Nigro e Nino Matassa;
 

Considerato che la sussistenza dei danni gravi irreparabili deve ritenersi in radice esclusa poichè, con provvedimento (tuttora) esecutivo, in quanto non sospeso (v. ordinanza 4 ottobre 2012 n. 760), la società  è stata dichiarata decaduta dalla concessione dell’area verde comunale sulle quali sono state realizzate le opere di cui è stata ordinata la rimozione;
considerato peraltro che i motivi aggiunti non appaiono prima facie convincenti, non riuscendo a smentire, in sostanza, che la pavimentazione, come realizzata, comporti nel suo complesso un’opera del tutto diversa da quella progettata;
considerato pertanto che non si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) respinge la suindicata domanda cautelare;
condanna la società  ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, nella misura di € 1500,00.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)