1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Mancato rilascio del permesso di costruire – Ricorso ex art. 117 c.p.a. – Motivazione postuma palesemente erronea – Corrisponde ad omessa pronunzia – Illegittimità  del silenzio – Conseguenze


2. Processo Amministrativo – Giudizio sul silenzio – Mancata pronunzia su istanza di rilascio del permesso di costruire – Illegittimità  del silenzio – Obbligo di provvedere – Nomina di commissario ad acta – Non occorre – Ragioni

1.  Se a seguito dell’introduzione del giudizio ex art. 117 del c.p.a. per l’omessa adozione di un provvedimento espresso a fronte della richiesta di rilascio del titolo edilizio, il Comune giustifichi il mancato rilascio del permesso  con l’assenza di un documento (nella specie: la certificazione ex art. 90, co.2, D.P.R. n. 380/2001) palesemente irrilevante (in quanto detta certificazione è assorbita dalla presentazione del progetto  al competente ufficio regionale),  in applicazione del principio di non aggravamento del procedimento deve ritenersi confermata la formazione del silenzio illegittimo, con conseguente ordine al Comune di provvedere.


2. In caso di formazione del silenzio illegittimo sull’istanza di  permesso di costruire, il giudice amministrativo può limitarsi a ordinare al Comune di pronunziarsi fissando l’apposito termine, senza che sia necessaria la nomina del Commissario ad acta per l’eventuale inadempimento giacchè, ai sensi dell’art. 20, commi 6 e 7,  del D.P.R. n. 380/2001 modificato dall’art.13, co.2, lett. d), numero 4), del D.L. 22.6.2012, n. 83, la fattispecie di  silenzio produce l’accoglimento tacito  della domanda.

N. 01991/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2012, proposto da Spadavecchia S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Bruno, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25; 

contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Travi, con domicilio eletto presso l’avv. Enzo Augusto in Bari, via Abate Gimma, 147; 

per l’annullamento del silenzio-rifiuto
serbato dal Comune di Andria sulle istanze sull’atto stragiudiziario d’invito e diffida, notificato dalla società  ricorrente in data 30 aprile 2012, volto ad ottenere la conclusione del procedimento relativo alla pratica edilizia n. 107/2010, attraverso il rilascio del permesso di costruire sulla proposta progettuale già  assentita favorevolmente, giusta lettera raccomandata del 22 dicembre 2011-protocollo 112.413, a firma del Dirigente del Settore Sportello unico dell’edilizia, così come comunicato alla società  ricorrente ex articolo 20 del d.p.r. n. 380/2001,
per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio medesimo in rapporto all’obbligo imposto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1980 n. 241 di conclusione esplicita del procedimento amministrativo;
per la declaratoria
dell’obbligo di concludere il procedimento stesso, con l’adozione di un provvedimento espresso, ex articolo 117 del codice di processo amministrativo, entro un termine non superiore a 30 giorni, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia della P.A.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Francesco Bruno e Raffaella Travi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La società  a responsabilità  limitata EDIL TER ha chiesto al Comune di Andria di poter ampliare l’edificio di sua proprietà , in catasto al foglio 197, particelle 224, 2159, 2160 e 446. La Spadavecchia S.r.l. ha poi acquistato l’immobile e ha perciò richiesto, in data 21 marzo 2011, l’intestazione del titolo abilitativo in proprio favore.
Ha allora ricevuto dal Dirigente del Settore Sportello unico dell’edilizia l’assenso sulla proposta progettuale, come da comunicazione del 22 dicembre 2011, protocollo 112.413.
Nella stessa nota veniva richiesta ulteriore documentazione (ricevuta del versamento del contributo di costruzione, parere dei Vigili del fuoco; certificazione ex articolo 90 del d.p.r. n. 380/2001).
L’interessata sul presupposto che, nonostante il deposito di quanto prescritto in data 21 marzo 2012 e la successiva diffida, notificata il 30 aprile 2012, l’Amministrazione municipale non si sia espressa, in data 22 giugno 2012, ha notificato ricorso ex articolo 117 del codice del processo amministrativo, denunciando tale comportamento per violazione dell’articolo 20 del testo unico edilizia, dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1980 n. 241, dei principi in materia di procedimento amministrativo, dell’articolo 97 della Costituzione e del ius aedificandi, nonchè per eccesso di potere sotto plurimi profili.
Si è costituito il Comune di Andria, eccependo l’improcedibilità  del ricorso, poichè, nelle more, il medesimo Ente ha esplicitato le ragioni ostative al rilascio del permesso di costruire, con nota (trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento) 9 luglio 2012 prot. 55.555. In particolare, “A tutti gli effetti si comunica che non può darsi luogo al concreto rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruire) atteso che a tutt’oggi non è stata ancora prodotta in atti la già  richiesta certificazione ex art. 90 co. 2 del d.p.r. n. 380/2001 e s.m.i., da parte del Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica della Provincia BAT, organo competente al rilascio di tale certificazione alla data di presentazione della nuova proposta progettuale”.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 18 ottobre 2012.
2. Il ricorso dev’essere accolto.
àˆ vero che il Comune di Andria, con nota 9 luglio 2012 prot. 55.555, si è espressa nel senso che osta al rilascio del titolo la mancata produzione della certificazione ex articolo 90, secondo comma, del d.p.r. n. 380/2001 di competenza del Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica della Provincia BAT, documento espressamente richiesto nella comunicazione del 22 dicembre 2011, prot. 112.413. Tuttavia la ricorrente sostiene (in questo confortata dalla Regione Puglia – Genio civile) che non sia riscontrabile nella pratica alcuna carenza documentale, visto che lo stesso Ente regionale ha attestato la correttezza della procedura seguita e quindi avrebbe confermato la non necessarietà  della certificazione pretesa, in quanto assorbita dal deposito, da parte della società , del progetto alla Regione – Servizio Lavori pubblici – Strutture tecniche provinciali BA/FG in data 6 marzo 2012.
In un sistema che deve ispirarsi al principio del non aggravamento del procedimento, è quindi su questo complesso insieme, formante la fattispecie concreta, che il Comune di Andria avrebbe dovuto determinarsi, con un provvedimento espresso. Tale atto invece non è stato emesso, per cui, stanti, da un lato, l’obbligo dell’Amministrazione municipale di esaminare e dare riscontro esaustivamente all’istanza edilizia e, dall’altro, l’inerzia dell’Ente locale e accertata dunque in concreto l’illegittimità  del silenzio serbato dall’Amministrazione, tenuta invece a concludere effettivamente il procedimento, deve ordinarsi alla medesima di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, sull’istanza relativa alla pratica edilizia n. 107/2010.
D’altronde la circostanza che nel procedimento si sia verificata un’inversione dell’ordinario iter in quanto la conclusione positiva dell’esame sulla proposta progettuale, espressa nella nota del 22 dicembre 2011, protocollo 112.413, avrebbe dovuto conseguire alla completa raccolta e valutazione del materiale istruttorio, incombenze entrambe affidate all’ufficio, ex articoli 5, comma terzo, e 20, comma terzo, del testo unico edilizia, rende ancora più evidente l’inerzia nell’attività  amministrativa promossa con l’istanza edificatoria.
Non è necessaria invece la nomina di un commissario ad acta, considerato che, alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, la fattispecie di silenzio produrrà  gli effetti di cui ai commi sesto e settimo dell’articolo 20 del d.p.r. n. 380/2001, nell’attuale versione introdotta dall’articolo 13, comma 2, lettera d), numero 4), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo che tiene conto altresì dei criteri enunciati dal decreto 20 luglio 2012 n. 140.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Andria di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, sull’istanza relativa alla pratica edilizia n. 107/2010 presentata dalla Spadavecchia S.r.l.
Condanna il Comune di Andria al pagamento di € 2.000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge, in favore della ricorrente, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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