Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atto meramente confermativo – Inammissibilità 

Non è autonomamente impugnabile l’atto amministrativo meramente confermativo che, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, mantenga ferme le statuizioni adottate in precedenza con l’atto confermato (Nella specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto era stata proposta tardivamente l’impugnazione del provvedimento di archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, mentre era stato gravato un atto successivo che, in assenza di un nuovo iter procedimentale, conteneva una mera conferma del disposto provvedimento di archiviazione).
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Vedi Cons. St., sez. III, sentenza 26 settembre 2014, n. 4844 – 2014; ordinanza 19 luglio 2013, n. 2798 – 2013; ric. n. 4737 – 2013
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N. 02020/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01229/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2012, proposto da: 
Nacer Khenifar, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Arnese D’Atteo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Amodio in Bari, via G. Bozzi, n. 9; 

contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- del provvedimento di archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. ITA22735AX, avanzata in data 27.01.2010, mai comunicato;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto, segnatamente la nota del 20.07.2012 e quella precedente del 20.02.2012, a firma del dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, comunicate via fax in data 20.07.2012.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lettere a) e b) c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Antonio Arnese D’Atteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli artt. 60 e 74 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata e considerata la manifesta irricevibilità  ed inammissibilità  del gravame;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 14 agosto 2012 e depositato nella Segreteria del Tribunale in data 31 agosto 2012, il sig. Nacer Khenifar ha chiesto l’annullamento del provvedimento di archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. ITA22735AX, presentata in data 27 gennaio 2010, che assume non essergli stato comunicato, nonchè delle note del 20 luglio 2012 e del 20 febbraio 2012 (recte 20 gennaio 2012) della Questura di Bari, comunicate a mezzo fax in data 20 luglio 2012;
RITENUTO che il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione, sollevata dalla Questura di Bari nella relazione illustrativa prot. n. Cat.A.12/2012/Imm./MG del 14 settembre 2012, depositata in data 18 settembre 2012 dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, di inammissibilità  del ricorso per tardività  in quanto il provvedimento di archiviazione del 20 gennaio 2012, oggetto di gravame, sarebbe stato tempestivamente trasmesso al precedente difensore, avv. Giuseppe Musso, come risulterebbe dalla mail del suddetto avvocato del 25 gennaio 2012;
RILEVATO che con nota del 20 gennaio 2012 l’Amministrazione resistente aveva comunicato al precedente legale di parte ricorrente, avv. Giuseppe Musso, giusta procura speciale del 19 gennaio 2012 versata in atti, l’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. ITA22735AX, presentata dal ricorrente stesso in data 27 gennaio 2010, come risulta dalla mail di ricezione del predetto avvocato del 25 gennaio 2012, depositata in giudizio;
RILEVATO inoltre che la nota del 13 novembre 2012, diretta al nuovo legale di parte ricorrente, con la quale l’avv. Musso ha rappresentato che gli era stato impossibile contattare il suo assistito in quanto non gli aveva “fornito un indirizzo preciso”, oltre ad indicare una circostanza infondata in punto di fatto in quanto nel citato mandato difensivo prodotto in giudizio da parte resistente è espressamente indicato il domicilio del ricorrente: “Barletta, via Mariano Santo n. 52”, risultante alla data del 19 gennaio 2012 e, quindi, appena pochi giorni prima della ricezione della suddetta mail, deve ritenersi rilevante ai soli fini della responsabilità  professionale del legale nei confronti del suo assistito;
RITENUTA pertanto fondata e conseguentemente meritevole di essere accolta l’eccezione di irricevibilià  del ricorso per tardività  avverso la nota del 20 gennaio 2012, sollevata dalla Questura di Bari, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla citata Questura, parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la predetta nota, trattandosi di provvedimento di arresto procedimentale immediatamente lesivo e, pertanto, immediatamente impugnabile, tenuto conto altresì che in esso la Questura aveva esplicitato le ragioni dell’archiviazioni stessa, oggetto di contestazioni con il presente gravame;
CONSIDERATO che la nota del 20 luglio 2012 è atto meramente confermativo del provvedimento di archiviazione del 20 gennaio 2012 tardivamente impugnato con il presente ricorso, essendosi l’Amministrazione limitata a richiamare il precedente provvedimento ed ad inviarlo in allegato alla nota stessa;
RITENUTO che l’atto meramente confermativo (c.d. “conferma impropria”), per giurisprudenza pacifica, non è autonomamente impugnabile sia per carenza di interesse a ricorrere, sia per non eludere i termini di impugnazione dell’atto confermato, a differenza dell’atto di conferma propria che si configura quando l’atto è adottato a seguito di una rinnovata istruttoria e di una nuova valutazione degli interessi pubblici, cosicchè lo stesso risulta adottato sulla base di un nuovo iter procedimentale, fattispecie non riscontrabile nel caso di cui trattasi;
RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare conseguentemente l’inammissibilità  del ricorso avverso la nota del 20 luglio 2012, in quanto proposto avverso un atto meramente confermativo non autonomamente impugnabile;
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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