1. Pubblico impiego – Concorso universitario – Ricercatore universitario – Valutazione comparativa – Commissione valutatrice – Violazione dei criteri di valutazione predeterminati – Illegittimità 


2. Pubblico impiego – Concorso universitario – Ricercatore universitario – Commissione valutatrice – Nuova valutazione comparativa per ordine del giudice – Sostituzione commissione valutatrice – Opportunità 

1. Secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 28 luglio 2009, la valutazione comparativa di un concorso universitario deve susseguirsi, nell’ordine, in un’analisi dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato, secondo i parametri di “originalità “, “innovatività “, “importanza e congruenza con il settore scientifico disciplinare”, “rilevanza editoriale”, “diffusione nella comunità  scientifica”; giudizio comparativo tra candidati secondo gli stessi parametri; giudizio sintetico sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati, non essendo più consentito alle commissioni, dopo il D.M. richiamato, giungere per saltumal giudizio sintetico complessivo sul valore dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati. In caso contrario, i giudizi espressi dalla commissione, soprattutto se i predetti criteri dettati dal D.M. sono stati trasfusi pedissequamente nella lex specialis e predeterminati dalla stessa commissione in applicazione di quest’ultima, finiscono per essere non verificabili e contrastanti con la ratio di massima trasparenza che sta alla base delle prescrizioni vincolanti del D.M. 28 luglio 2009, sicchè si tratta di giudizi illegittimi per difetto di istruttoria e motivazione.


2. Quando si debba procedere per ordine del giudice ad una nuova valutazione di candidati è opportuno che l’amministrazione affidi l’incarico ad una nuova commissione, affinchè sia garantito che il nuovo giudizio si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (cfr. Cons. St., sez. V, 16 giugno 2009, n. 3882). Tanto più che per costante giurisprudenza (Cons. St., sez. IV 12 luglio 2007 n. 3985) la commissione esaminatrice esaurisce il suo compito con la proclamazione dell’esito della procedura concorsuale sicchè laddove si presenti l’esigenza di compiere nuovi atti integrativi o ripetitivi della procedura, può legittimamente procedersi mediante una nuova commissione costituita a quel determinato fine.


* * * 
Vedi Cons. St., sez. VI, sentenza 11 settembre 2014, n. 4626 – 2014; ordinanza 16 gennaio 2013 n. 139 – 2012; ric. 8789 – 2012


* * * 

N. 01963/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02216/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2216 del 2011, proposto da Denora Gianluca, rappresentato e difeso dall’avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 40;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente e Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura sita nel Palazzo Ateneo, in Bari, piazza Umberto I, 1;

nei confronti di
Plantamura Vito, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto in Bari, via Abate Eustasio, 5;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto Rettorale n. 5678 del 29.9.2011, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 18.10.2011, con cui sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario presso la II Facoltà  di Giurisprudenza – sede di Taranto per il settore scientifico-disciplinare IUS/17 – diritto penale, indetta dall’Università  degli Studi di Bari con decreto Rettorale n. 12029 del 10.12.2009, ed è stato dichiarato vincitore della stessa il dott. Vito Plantamura;
– degli atti presupposti e connessi, ivi compresi i verbali della Commissione giudicatrice, e segnatamente i verbali n. 2 del 3.5.2011, n. 3 del 3.5.2011, n. 4 del 4.5.2011, n. 5 del 4.5.2011, nonchè il verbale integrativo in data 15.9.2011 e la nota a firma del Presidente della Commissione in data 13.6.2011;
– dell’atto di nomina del dott. Plantamura;
e per la condanna dell’Università  degli Studi di Bari al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente, in quanto illegittimamente cagionati dai provvedimenti impugnati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e di Plantamura Vito;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 per le parti i difensori avv.ti Fulvio Mastroviti, Cecilia Antuofermo e Vincenzo Caputi Iambrenghi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente dott. Gianluca Denora partecipava alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare IUS 17 – diritto penale presso la II Facoltà  di Giurisprudenza – sede di Taranto, procedura indetta con decreto rettorale n. 12029 del 10 dicembre 2009, giusta il bando pubblicato sulla G.U. n. 98 del 22 dicembre 2009.
Ai fini della valutazione comparativa il ricorrente produceva, tra l’altro, il curriculum della propria attività  scientifica e didattica, indicando titoli, pubblicazioni, attività  di ricerca scientifica e attività  didattica, partecipazione, anche in qualità  di relatore, a congressi, convegni e seminari.
Successivamente alla pubblicazione del decreto costitutivo della Commissione giudicatrice, il ricorrente provvedeva, ai sensi dell’art. 4 del bando, ad inviare documenti, titoli e pubblicazioni.
Alla stessa procedura di valutazione comparativa partecipava anche il controinteressato dott. Vito Plantamura.
Questi dichiarava il possesso del titolo di dottore di ricerca e produceva varie pubblicazioni scientifiche.
La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale n. 9334 del 1° dicembre 2010 e composta dai signori proff.ri Alessio Lanzi, Gaetano Insolera e Luigi Foffani, svolgeva i propri lavori dal 18 febbraio 2011 al 4 maggio 2011.
In particolare nella prima seduta (18 febbraio 2011 – verbale n. 1) predeterminava i criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati e fissava al 21 giugno 2011 il termine per la conclusione dei lavori.
Nella seconda seduta (3 maggio 2011 – verbale n. 2) la Commissione operava la ricognizione dei titoli e delle pubblicazioni valutabili.
Nella terza seduta (3 maggio 2011 – verbale n. 3) i candidati illustravano e discutevano i titoli.
Nella quarta seduta (4 maggio 2011 – verbale n. 4) la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed alla formulazione dei giudizi individuali e collegiali.
Nel corso della quinta ed ultima seduta (4 maggio 2011 – verbale n. 5) la Commissione, previa valutazione comparativa dei giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, formulava i giudizi finali e procedeva alla votazione per l’individuazione del vincitore.
All’esito di tali operazioni la Commissione giudicatrice indicava il dott. Vito Plantamura vincitore della predetta procedura di valutazione comparativa.
A seguito dell’atto di significazione presentato dal dott. Denora con cui si prospettavano possibili errori logici posti in essere dalla Commissione nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche del vincitore, dott. Plantamura, il Rettore dell’Università  di Bari, nel trasmettere il suddetto atto, chiedeva chiarimenti alla Commissione sulle circostanze esposte.
Il Presidente della Commissione, prof. Lanzi, con nota in data 13 giugno 2011 rispondeva alla suddetta richiesta di chiarimenti.
Successivamente il Rettore con nota del 2 agosto 2011 rimetteva alla Commissione gli atti della procedura unitamente alla documentazione prodotta dai candidati ed invitava la stessa Commissione ad una integrazione.
All’invito del Rettore faceva seguito formale riunione della Commissione giudicatrice in data 15 settembre 2011 onde rendere “in relazione alle specifiche richieste contenute nella richiamata raccomandata” le puntualizzazioni e precisazioni di cui al relativo verbale.
Con decreto n. 5678 del 29 settembre 2011 il Rettore ha, infine, approvato gli atti della valutazione comparativa, dichiarando il dott. Vito Plantamura vincitore della stessa.
Il Denora impugna in questa sede gli atti della procedura, tra cui il citato decreto rettorale n. 5678/2011.
Deduce motivi così sinteticamente riassumibili:
1) violazione dell’art. 4, comma 11 d.p.r. 23.3.2000 n. 117. Violazione del termine posto in via di autolimitazione dalla Commissione giudicatrice. Eccesso di potere: i lavori della Commissione esaminatrice sarebbero durati oltre il termine previsto dall’art. 4, comma 11 d.p.r. n. 117/2000;
2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 1, comma 7 decreto legge n. 180/2008 convertito nella legge n. 1/2009, dell’art. 4 d.p.r. n. 117/2000, dell’art. 7 del bando di valutazione comparativa; eccesso di potere: la Commissione avrebbe commesso numerose e gravi irregolarità ; in particolare la Commissione nel verbale n. 1 del 18.2.2011 (in conformità  all’art. 7 del bando) statuiva la necessità  di una valutazione comparativa analitica dei titoli dei candidati e precisava che la valutazione di ciascun elemento sarebbe stata effettuata considerando specificamente la significatività  dello stesso in ordine alla qualità  e quantità  dell’attività  di ricerca svolta dal singolo partecipante; la Commissione, tuttavia, contravvenendo a tale criterio e all’art. 7 del bando, avrebbe omesso la valutazione comparativa analitica dei titoli e non avrebbe valutato la significatività  degli elementi indicati;
3) violazione ed erronea applicazione dell’art. 1, comma 7 decreto legge n. 180/2008 convertito nella legge n. 1/2009, dell’art. 4 d.p.r. n. 117/2000, dell’art. 7 del bando di valutazione comparativa; eccesso di potere: la Commissione aveva predisposto alcuni criteri cui si era autovincolata e di cui, cionondimeno, non avrebbe tenuto conto; il giudizio favorevole espresso dalla Commissione (sia a livello individuale che collegiale) in merito alla produzione scientifica del controinteressato Plantamura non sarebbe coerente e congruente con l’effettiva consistenza di detta produzione scientifica; viceversa – secondo la prospettazione di parte ricorrente – la produzione scientifica del Denora sarebbe di livello superiore, con consequenziale illegittimità  della valutazione espressa al riguardo dalla Commissione;
4) violazione ed erronea applicazione di legge; violazione del bando di valutazione comparativa; eccesso di potere: nella seduta preliminare del 18 febbraio 2011 (verbale n. 1) in sede di predeterminazione dei criteri di massima la Commissione aveva stabilito che l’illustrazione e la discussione dei titoli ad opera di ciascun candidato avrebbe riguardato tanto le pubblicazioni (ivi compresa la tesi di dottorato), quanto i titoli; viceversa, dalla lettura dei giudizi individuali e collegiali riportati negli allegati 1 – 2 – 3 del verbale n. 4 emergerebbe come la discussione abbia avuto ad oggetto unicamente le pubblicazioni, con esclusione di altri titoli e della tesi di dottorato, in violazione di quanto stabilito nel corso della predetta seduta preliminare;
5) violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 del bando di valutazione comparativa; eccesso di potere: i giudizi complessivi finali formulati per ciascun candidato sarebbero perfettamente identici ai giudizi individuali e collegiali; conseguentemente si dovrebbe desumere l’omissione della fase della valutazione comparativa;
6) violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 d.p.r. n. 117/2000 e dell’art. 8 del bando di valutazione comparativa; eccesso di potere: pur avendo chiesto il Rettore il riesame e l’integrazione degli atti della procedura, la Commissione avrebbe rinnovato ed integrato le fasi della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, senza tuttavia reiterare la fase della valutazione comparativa.
Si costituivano l’Amministrazione universitaria ed il controinteressato Platamura Vito, resistendo al gravame.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 24 ottobre 2012, nella quale la causa è passata in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato, dovendosi accogliere il motivo di doglianza sub 2.
Invero, l’art. 7 (rubricato “Valutazione comparativa”) del bando così dispone:
«La valutazione comparativa è effettuata in conformità  alle disposizioni dell’art. 1, comma 7, del menzionato D.L. n. 180/2008, convertito nella L. 1/2009, sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla Commissione giudicatrice, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con D.M. 28.07.2009, n. 89.
La Commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri generali così come previsto dall’art. 1, comma 7, del D.L. 180/2008, convertito con modifiche dalla Legge 1/2009 e li consegna al responsabile del procedimento indicato nel successivo art. 8, il quale ne assicura la pubblicità , almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione, mediante affissione presso l’Albo Ufficiale dell’Area Reclutamento nonchè, per via telematica, sul sito http://www.apd.ict.uniba.it.
Per le determinazioni di cui al precedente comma, ciascuna Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, compresa la tesi di dottorato, avviene sulla base dei parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con il citato D.M. 28.07.2009, n. 89.
La Commissione giudicatrice effettua analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi documentati:
a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
b) svolgimento di attività  didattica a livello universitario in Italia o all’estero;
c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all’estero;
d) svolgimento di attività  di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
t) svolgimento di attività  in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
f) realizzazione di attività  progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazioni e internazionali;
h) titolarità  di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e prevista, i) partecipazione in qualità  di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali,
j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività  di ricerca.
Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. 230/2005 dovranno essere valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività  svolte in qualità  di assegnisti e contrattisti ai sensi dell’art. 51 comma 6 della legge 27.12.1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30.11.1989, n. 398 nonchè di contrattisti ai sensi dell’art. 1 comma 14 della L. 230/2005.
La valutazione di ciascun elemento sopra specificato è effettuata considerando specificamente la significatività  che esso assume in ordine alla qualità  e quantità  dell’attività  di ricerca svolta dal singolo candidato.
La Commissione giudicatrice, nell’effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonchè saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate dai candidati sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità , innovatività  e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità  scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità  scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
Sarà  altresì valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità  e la continuità  temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall’attività  di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale la Commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche dei seguenti indici:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) “impact factor” totale;
4) “impact factor” medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). ¦».
Nella fattispecie, peraltro, il menzionato art. 7 del bando di concorso riproduce pedissequamente i criteri di valutazione di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 28.7.2009, che dunque costituiscono anche lex specialis della procedura.
La stessa Commissione esaminatrice nel corpo del verbale n. 1 del 18 febbraio 2011 riporta sostanzialmente il testo dell’art. 7 del bando.
In concreto, tuttavia, dette regole sono state disattese dalla Commissione, anche in occasione della richiesta di chiarimenti formulata dal Rettore dell’Università  di Bari.
Passando in rassegna gli atti della procedura, emerge che:
a) nel verbale n. 2 del 3 maggio 2011, i titoli e le pubblicazioni dei candidati dott Denora e dott. Plantamura vengono indicati in modo generico, senza alcuna specificazione;
b) negli allegati 1, 2 e 3 al verbale n. 4 del 4 maggio 2011, i commissari manifestano giudizi individuali e collegiali “complessivi” sui titoli e sulle pubblicazioni dei candidati (i.e. sull’intera produzione scientifica unitariamente considerata e non già  su ciascun elemento singolarmente valutato): in entrambi i casi (Denora e Plantamura), le valutazioni sono espresse in forma discorsiva e per lo più succinta, senza l’analitica considerazione delle singole attività  scientifiche svolte; i giudizi collegiali, per entrambi i candidati, si esauriscono in poche righe, sinteticamente calibrate sulle impercettibili sfumature dell’aggettivazione.
Quanto al candidato dott. Denora l’allegato 1 al verbale n. 4 così si esprime:
«Profilo: il candidato si è laureato in Giurisprudenza nell’anno accademico 1997-1998 presso l’Università  di Bari e successivamente, nel 2005, ha conseguito il titolo di “dottore di ricerca in diritto penale e criminalità  organizzata”, essendo già  dall’anno accademico 2000-2001 cultore di Diritto Penale presso la Facoltà  di Giurisprudenza dell’Università  di Bari. Da allora, il candidato ha sempre svolto attività  di tutorato, di collaborazione didattica e docenza nell’ambito dei corsi relativi alle materie penalistiche impartiti nella detta Università . Il candidato ha altresì partecipato a numerosi congressi, convegni e seminari di studio negli anni successivi alla sua laurea.
Commissario 1: Prof. Alessio Lanzi
Giudizio sui titoli: dal curriculum e dai titoli presentati ed illustrati si rileva una buona propensione del candidato all’attività  didattica e di ricerca che consente di esprimere un giudizio di idoneità  a svolgere, anche per il futuro, tali attività .
Giudizio sulle pubblicazioni: le pubblicazioni del candidato presentate e valutabili ai fini della presente procedura, complessivamente considerate, consentono di esprimere un giudizio di relativa originalità  ed importanza delle stesse, di ottima congruenza con il settore scientifico-disciplinare in questione e di loro buona rilevanza scientifica.
Giudizio: ribadito quanto sopra, il sottoscritto Prof. Alessio Lanzi ritiene che la complessiva consistenza della produzione scientifica risulti di buon livello e svolta con apprezzabile continuità  temporale. La discussione orale ha confermato la padronanza dei temi sui quali il candidato ha svolto le proprie ricerche.
Commissario 2: Prof. Luigi Foffani
Giudizio sui titoli: il dott. Gianluca Denora ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università  di Bari nel 2005, discutendo una tesi su “Il contributo concorsuale di agevolazione”. Il candidato ha svolto attività  didattica e di tutorato, in qualità  di cultore della materia, presso l’Università  di Bari e presenta un curriculum pienamente attinente al settore scientifico disciplinare IUS/17 e sicuramente significativo ai fini della presente procedura di valutazione comparativa.
Giudizio sulle pubblicazioni: l’attività  scientifica del dott. Denora si è concentrata soprattutto sul tema della condotta di agevolazione – già  affrontata nella tesi di laurea e nella tesi dottorale – dando luogo alla pubblicazione del volume dal titolo “Condotta di agevolazione e sistema penale” (ESI, Napoli 2006). Il candidato presenta inoltre alla valutazione comparativa una significativa quantità  di lavori scientifici minori, su temi vari di parte generale e speciale (concorso di persone e reati associativi, disciplina dei rifiuti, degli stupefacenti, reati di falso, ecc.) e caratterizzati, nella maggior parte dei casi, da una collocazione editoriale di sicura rilevanza scientifica. Fra i lavori più recenti si segnala in particolare la monografia su “Il controllo penale delle pubbliche forniture” (Bari, Cacucci, 2010), nella quale l’autore si diffonde nell’analisi delle fattispecie incriminatrici dell’inadempimento e della frode nelle pubbliche forniture, con spunti critici e de lege ferenda.
Giudizio: nella complessiva produzione scientifica – pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare IUS/17 – e nella discussione dei titoli il candidato dimostra solide basi dogmatiche, che rivelano un’attività  di studio seria e continuativa, lasciando intravedere un’attitudine alla ricerca e alla produzione scientifica suscettibile di ulteriori positivi sviluppi per il prossimo futuro.
Commissario 3: Prof. Gaetano Insolera
Giudizio sui titoli: ha svolto attività  didattica (partecipazione a commissione di esami come cultore della materia, è stato Tutor e coordinatore di un corso di perfezionamento, ha tenuto seminari, con alcune esperienze di docenza presso l’Università  di Bari). Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca presso l’Università  di Bari. E’ stato relatore in tre seminari. Nel complesso, il candidato ha svolto un apprezzabile percorso che consente di pronosticare attitudine all’attività  accademica.
Giudizio sulle pubblicazioni:
Monografie.
Presenta due lavori.
Il controllo penale delle pubbliche forniture, Cacucci, 2010.
Si tratta di una diligente indagine di parte speciale, con spunti politico criminali.
Condotta di agevolazione e sistema penale, ESI, 2006.
Il lavoro costituisce uno sviluppo della tesi di dottorato con una completa rassegna delle posizioni della letteratura su uno dei più controversi temi del concorso di persone nel reato. Presenti spunti comparatistici e un’analisi dei progetti di riforma del Codice penale. Nel complesso un lavoro apprezzabile nel metodo.
Articoli e contributi a volumi.
Il candidato presenta articoli, recensioni e note a sentenza dimostrando versatilità  e attitudine alla ricerca nell’ambito di varie tematiche di parte speciale (delitti di falso), della legislazione complementare (diritto penale ambientale e stupefacenti) e di parte generale (concorso e delitti associativi). Di rilievo minore i contributi ad opere collettanee.
Giudizio: nel complesso l’impegno scientifico di Denora si connota per continuità  e coerenza con il settore disciplinare. Nella maggior parte dei casi la collocazione editoriale dei lavori è scientificamente significativa. La discussione orale ha confermato la padronanza del candidato, con riferimento soprattutto alla prima monografia.
Giudizio collegiale: la Commissione ritiene che il dott. Denora sia uno studioso serio e dedito con particolare impegno ai temi affrontati. Il candidato presenta buone basi dogmatiche che sono state confermate nella discussione, sempre precisa e puntuale. E’ auspicabile un allargamento degli orizzonti sia sotto il profilo dei temi sia sotto il profilo dei generi della letteratura penalistica.».
Quanto al candidato dott. Plantamura l’allegato 3 al verbale n. 4 così si esprime:
« Profilo: Laureato in Giurisprudenza presso l’Università  di Bari, il dott. Vito Plantamura ha conseguito nel 2006 il titolo di dottore di ricerca presso l’Università  di Foggia, dove svolge attività  di ausilio alla didattica in qualità  di cultore della materia.
Commissario 1: Prof. Alessio Lanzi
Giudizio sui titoli: i titoli ed il curriculum presentati dal candidato ne denotano l’attitudine alle attività  accademiche didattiche e di ricerca e sembrano chiaro indice di ogni migliore prospettiva di ulteriori futuri impegni.
Giudizio sulle pubblicazioni del candidato: le valutazioni del candidato, valutabili nella presente procedura, forniscono un quadro di grande interesse alla materia penalistica, in molteplici settori della stessa; tutte le ricerche compiute sono state svolte con presupposti di ampia documentazione dei precedenti e condotte con risultati di una certa originalità . Le varie disamine sono state altresì compiute con buona padronanza degli istituti e dei principi fondamentali; i lavori sono assolutamente congruenti con il Settore scientifico-disciplinare penalistico e appaiono avere una più che buona rilevanza scientifica.
Giudizio: alla luce di quanto sopra, il sottoscritto Prof. Alessio Lanzi ritiene di un notevole livello la produzione scientifica del candidato, ne apprezza molto la continuità  di impegno e di produzione, sintomo di una personalità  che, con passione, si dedica alla ricerca. La discussione orale ha confermato i vasti interessi penalistici del candidato e la fluidità  di esposizione degli stessi.
Commissario 2: Prof. Luigi Foffani
Giudizio sui titoli: il candidato presenta un curriculurn pienamente attinente al settore scientifico disciplinare IUS/17 e sicuramente significativo ai fini della presente procedura di valutazione comparativa.
Giudizio sulle pubblicazioni: il candidato sottopone alla valutazione comparativa della presente procedura una cospicua mole di lavori scientifici di diverso genere (articoli, note a sentenza, contributi in opere collettanee, voce enciclopedica), relativi a temi di varia natura e pubblicati su volumi e riviste di rilievo nazionale e di riconosciuta rilevanza scientifica, con una particolare attenzione per i settori della tutela penale dell’ambiente e dell’informatica e, più in generale, del diritto penale dell’economia e dell’impresa. Si distinguono nella produzione scientifica la curatela – condivisa con il Prof. A. Manna – di un’opera collettanea su “Diritto penale e informatica” (Bari, Cacucci, 2007), e un lavoro di carattere monografico, relativo a “Diritto penale e tutela dell’ambiente: tra responsabilità  individuali e degli enti” (Bari, Cacucci, 2007). Nell’opera collettiva sul diritto penale dell’informatica compaiono anche tre contributi individuali del dott. Plantamura, aventi ad oggetto la tutela penale delle comunicazioni informatiche e telematiche, dei dati personali, dei programmi per elaboratore e delle banche dati. Il libro sulla tutela penale dell’ambiente parte dall’analisi dei casi più recenti e significativi affrontati dalla giurisprudenza italiana in materia, per passare poi ad affrontare i temi generali della delega di funzioni, della responsabilità  diretta dell’impresa e delle possibili tecniche di strutturazione dell’illecito per una tutela efficace dei beni giuridici ambientali concludendo con un’analisi del sistema sanzionatorio previsto nei confronti delle persone fisiche e delle imprese.
Giudizio: nella complessiva produzione scientifica – pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare IUS/17 – e nella discussione dei titoli il candidato dimostra sicura padronanza dei vari argomenti affrontati nel corso dei suoi studi, rivelando fluidità  di scrittura, capacita di affrontare temi e generi letterari di diversa natura e buona attitudine alla ricerca, già  di pregevole livello e suscettibile di ulteriore maturazione nel prosieguo dell’attività  scientifica.
Commissario 3: Prof. Gaetano Insolera
Giudizio sui titoli: titoli e curriculum rivelano un continuativo impegno di ricerca, con anche alcune esperienza didattiche.
Giudizio sulle pubblicazioni: il candidato presenta una monografia.
Diritto penale e tutela dell’ambiente, Cacucci 2007.
Si tratta della organica trattazione di un tema a cui l’autore ha dedicato parte rilevante della sua attività  di ricerca. E’ opera metodologicamente corretta che rivela buona padronanza delle tematiche di settore e delle questioni di parte generale suscitate da questo ambito di tutela.
Articoli e contributi a volumi.
La produzione di Plantamura è quantitativamente significativa e indirizzata prevalentemente nelle seguenti direzioni. Diritto penale ambientale: alla materia sono dedicati alcuni articoli, tre dei quali in riviste di sicuro prestigio scientifico. Il tema dell’informatica e della tutela penale della riservatezza: vari articoli in periodici di rilievo, scientifico. A diversi settori riconducibili al diritto penale economico sono dedicati vari articoli e note a sentenza, alcuni dei quali in riviste di significativo apprezzamento nella comunità  scientifica. Il candidato mostra indiscutibile versatilità , toccando con lavori, sufficientemente approfonditi altre aree di interesse penalistico: ad esempio con una nota dedicata ad una particolare fattispecie di concorso in concussione, due note in tema di reati contro la persona, due articoli dedicati a diverse problematiche, riguardanti i delitti associativi. Anche in questi casi la sede di pubblicazione è di riconosciuto rilievo scientifico e diffusione.
Quanto ai contributi ad opere collettanee, quelli contenuti nel volume, curato anche dal candidato, Diritto penale e informatica, Cacucci, 2007, corrispondono a lavori presentati anche come articoli. Si segnala la voce Usura nel dizionario di diritto pubblico diretto da S. Cassese e contributi a trattati e manuali. Anche, a questo proposito le sedi, particolarmente in alcuni casi, sono rilevanti.
Giudizio: nel complesso il candidato mostra continuità  nella ricerca, produttività  più che significativa e congruente con il settore disciplinare. Se ne apprezza la versatilità  e il frequente cimento anche con generi (note a sentenza) oggi spesso ingiustamente trascurati nella formazione dei giovani studiosi. La discussione orale ha mostrato buona capacità  dialettica e padronanza dei temi oggetto di ricerca; ciò fa ritenere che il candidato mostra una già  raggiunta maturità  di metodo.
Giudizio collegiale: la Commissione esprime particolare apprezzamento per l’attività  scientifica già  svolta dal candidato e lo ritiene meritevole della migliore considerazione ai fini della presente procedura di valutazione comparativa. ¦».
c) nel verbale n. 5 del 4 maggio 2011, richiamata la precedente attività  istruttoria, i commissari deliberano all’unanimità  di dichiarare vincitore il dott. Plantamura, sulla base di “giudizi complessivi finali” individuali e collegiali (cfr. allegato 1 al verbale n. 5) tra loro simili, che ancora una volta risultano caratterizzati da lievi distinzioni lessicali.
Quanto al candidato dott. Denora l’allegato 1 al verbale n. 5 così si esprime:
«Giudizi individuali
Prof. Alessio Lanzi: il sottoscritto Prof. Alessio Lanzi ritiene che la complessiva consistenza della produzione scientifica risulti di buon livello e svolta con apprezzabile continuità  temporale. La discussione orale ha confermato la padronanza dei temi sui quali il candidato ha svolto le proprie ricerche.
Prof. Gaetano Insolera: nel complesso l’impegno scientifico di Denora si connota per continuità  e coerenza con il settore disciplinare. Nella maggior parte dei casi la collocazione editoriale dei lavori è scientificamente significativa. La discussione orale ha confermato la padronanza del candidato, con riferimento soprattutto alla prima monografia.
Prof. Luigi Foffani: nella complessiva produzione scientifica – pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare IUS/17 – e nella discussione dei titoli il candidato dimostra solide basi dogmatiche, che rivelano un’attività  di studio seria e continuativa, lasciando intravedere un’attitudine alla ricerca e alla produzione scientifica suscettibile di ulteriori positivi sviluppi per il prossimo futuro.
Giudizio collegiale
La Commissione ritiene che il dott. Denora sia uno studioso serio e dedito con particolare impegno ai temi affrontati. Il candidato presenta buone basi dogmatiche che sono state confermate nella discussione, sempre precisa e puntuale. E’ auspicabile un allargamento degli orizzonti sia sotto il profilo dei temi sia sotto il profilo dei generi della letteratura penalistica.».
Quanto al candidato dott. Plantamura l’allegato 1 al verbale n. 5 così si esprime:
«Giudizi individuali
Prof. Alessio Lanzi: il sottoscritto Prof. Alessio Lanzi ritiene di un notevole livello la produzione scientifica del candidato, ne apprezza molto la continuità  di impegno e di produzione, sintomo di una personalità  che, con passione, si dedica alla ricerca. La discussione orale ha confermato i vasti interessi penalistici del candidato e la fluidità  di esposizione degli stessi.
Prof. Luigi Foffani: nella complessiva produzione scientifica – pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare IUS/17 – e nella discussione dei titoli il candidato dimostra sicura padronanza dei vari argomenti affrontati nel corso dei suoi studi, rivelando fluidità  di scrittura, capacità  di affrontare temi e generi letterari di diversa natura e buona attitudine alla ricerca, già  di pregevole livello e suscettibile di ulteriore maturazione nel prosieguo dell’attività  scientifica.
Prof. Gaetano Insolera: nel complesso il candidato mostra continuità  nella ricerca, produttività  più che significativa e congruenza con il settore disciplinare. Se ne apprezza la versatilità  e il frequente cimento anche con generi (note a sentenza) oggi spesso ingiustamente trascurati nella formazione dei giovani studiosi. La discussione orale ha mostrato buona capacità  dialettica e padronanza dei temi oggetto di ricerca; ciò fa ritenere che il candidato mostra una già  raggiunta maturità  di metodo.
Giudizio collegiale
La Commissione esprime particolare apprezzamento per l’attività  scientifica già  svolta dal candidato e lo ritiene meritevole della migliore considerazione ai fini della presente procedura di valutazione comparativa.»
In definitiva, ad avviso del Collegio, la Commissione giudicatrice ha, da un lato, consapevolmente rifiutato di effettuare la valutazione analitica comparativa di ciascun titolo del ricorrente Denora e del controinteressato Plantamura e, dall’altro, trascurato il doveroso giudizio di “significatività ” di ciascun titolo in ordine alla qualità  e quantità  dell’attività  di ricerca, così disattendendo la regola dettata dall’art. 2 del d.m. 28 luglio 2009 (richiamato dall’art. 7 del bando e dal verbale n. 1 del 18 febbraio 2011).
Inoltre, la Commissione ha omesso di valutare esplicitamente ciascuna pubblicazione scientifica del dott. Denora e del dott. Plantamura, per i distinti profili di “originalità “, “innovatività “, “importanza”, “congruenza con il settore scientifico-disciplinare”, “rilevanza editoriale” e “diffusione nella comunità  scientifica”, codificati in termini chiari dall’art. 3 del d.m. 28 luglio 2009.
Non può dubitarsi che tale debba essere la portata vincolante del vigente decreto ministeriale, peraltro fedelmente recepito in parte qua dall’art. 7 del bando di concorso e dalla stessa commissione giudicatrice, in sede di predeterminazione dei criteri valutativi (cfr. verbale n. 1/2011).
La recente giurisprudenza amministrativa formatasi sulle disposizioni del d.m. 28 luglio 2009 ha affermato, in termini condivisibili, che i giudizi resi dalla Commissione sui titoli, quando risultino generici e non diano conto nè dell’oggetto concreto della valutazione (con riferimento ai singoli candidati ed ai singoli elementi indicati dall’art. 2 del decreto ministeriale), nè del criterio valutativo utilizzato e della significatività  di ciascun elemento per l’attività  di ricerca, ma si limitino a differenziare i candidati con l’utilizzo apodittico di aggettivazioni riferite ai predetti elementi, più o meno favorevoli e non correlate alle situazioni di fatto che intendono connotare ed al metro valutativo utilizzato, finiscono per essere non verificabili, contrastanti con la ratio di massima trasparenza che sta alla base delle vincolanti prescrizioni del d.m. 28 luglio 2009 e, pertanto, illegittimi (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 24 febbraio 2012, n. 391; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 agosto 2011, n. 653; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 25 gennaio 2011, n. 195).
Deve ritenersi, dunque, superato il risalente orientamento giurisprudenziale, anteriore al d.m. 28 luglio 2009, secondo il quale nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario non occorrerebbe una valutazione analitica (i.e. puntuale ed individuale) dei singoli titoli e delle singole pubblicazioni, essendo viceversa sufficiente un accertamento globale e complessivo, finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
Invero, l’art. 3, comma 2 del d.m. 28 luglio 2009 così dispone:
«Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità , innovatività  e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità  scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità  scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.».
Come si può facilmente constatare la disposizione richiede la valutazione di “ciascuna” pubblicazione.
Rileva il Collegio che la valutazione della “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità  e la continuità  temporale della stessa”, ossia quella valutazione globale degli scritti del candidato che un tempo la giurisprudenza riteneva sufficiente, è oggi prescritta dal comma 3 dell’art. 3 del d.m. 28 luglio 2009, ma deve aggiungersi e seguire (in questo senso depone, nel terzo comma, l’utilizzo dell’avverbio “altresì”) alla presupposta disamina analitica di ciascuna pubblicazione, ormai necessaria per tutti i candidati.
In altri termini, le Commissioni devono innanzitutto effettuare la delibazione dei singoli titoli e delle singole pubblicazioni valutabili per ciascun candidato, indicando puntualmente gli uni e le altre; poi devono formulare la valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo ed ogni singola pubblicazione, in base ai parametri di giudizio fissati dagli artt. 2 e 3 del d.m. 28 luglio 2009; infine, devono pronunciarsi sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati.
Non è più consentito alle Commissioni di giungere per saltum al giudizio sintetico complessivo sul valore dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, come avvenuto nella presente fattispecie.
Nel caso in esame, la Commissione di concorso è incorsa nel difetto d’istruttoria e di motivazione, non avendo adempiuto all’onere normativamente imposto di valutare analiticamente i titoli e gli scritti scientifici uno ad uno, quantomeno per i due candidati in lite.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve, quindi, essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Ciò comporta la rinnovazione della procedura a partire dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, conformandosi a quanto statuito in motivazione e nel rispetto dei criteri fissati dal d.m. 28 luglio 2009, dall’art. 7 del bando di concorso e dal verbale n. 1/2011.
Il riesame sarà  limitato ai candidati Denora e Plantamura.
Il Collegio ritiene opportuno, inoltre, che la nuova valutazione sia affidata ad una Commissione avente diversa composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3882; Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2006, n. 6196).
Appare, invero, inopportuno demandare la nuova valutazione al medesimo organo collegiale, che è incorso nel difetto d’istruttoria e di motivazione denunciato dal ricorrente.
Infine, va evidenziato che il controinteressato Plantamura Vito nel corpo della memoria (non notificata) depositata in data 22 settembre 2012 sostiene il plagio, ad opera del ricorrente Denora, di un lavoro da quest’ultimo presentato per la partecipazione alla procedura selettiva per cui è causa.
Tali censure non possono essere esaminate da questo Collegio, poichè sarebbero dovute essere formulate con ricorso incidentale.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Non può essere accolta la domanda risarcitoria azionata dal Denora in mancanza di adeguato supporto probatorio.
In considerazione della natura, della peculiarità  e della complessità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
2) respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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