Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Giudicato – Ammissibilità
Secondo consolidato orientamento, è ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini di legge, essendo del tutto assimilabile al giudicato.
N. 01983/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01033/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2012, proposto da:
Antonio Mescia, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;
contro
Provincia di Foggia;
per l’ottemperanza
ottemperanza d.i. n. 42/2010 Tribunale di Foggia: competenze professionali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Mescia, su delega dell’avv. Giacomo Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo proposto nell’interesse del ricorrente, il Tribunale di Foggia ha emesso il decreto n. 42 del 15.1.2010, ingiungendo alla Provincia di Foggia, di pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di € 33.584,00 oltre interessi dalla mora al soddisfo per competenze professionali, nonchè la somma di € 998,00 per spese e competenze del difensore, sulle quali va computata la maggiorazione ex art. 15 L.P. oltre i.v.a. e c.a.p..
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo nei confronti della predetta Amministrazione in data 4.2.2010, in assenza di opposizione il decreto ingiuntivo di che trattasi è passato in giudicato (certificazione della cancelleria del Tribunale di Foggia del 13.4.2012).
Nel persistente inadempimento della Provincia intimata, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, chiedendo ordinarsi alla Provincia di Foggia l’ottemperanza al decreto ingiuntivo, con nomina – per il caso di eventuale ulteriore inerzia dell’Amministrazione – di commissario ad acta.
La Provincia intimata non si è costituita in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Ricorrono anzitutto tutti i presupposti di rito e di ammissibilità della domanda.
Rileva il Collegio che il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, è assimilabile al giudicato con conseguente ammissibilità del giudizio di ottemperanza, secondo ormai consolidato orientamento (T.A.R. Puglia Bari 3.4.2003 n. 1573; C.d.S. Sez. V 15.5.2002 n. 2604).
Quanto al merito, il ricorso per l’ottemperanza in esame è fondato e meritevole di accoglimento solo in parte, nei termini di seguito precisati.
Ed invero, rileva il Collegio che la domanda è fondata relativamente alla sorte capitale pari ad € 33.584,00 cui vanno aggiunti gli interessi dalla mora al soddisfo, nonchè relativamente alla somma di € 998,00 per competenze legali liquidate al difensore nell’ambito del procedimento monitorio (spese comprese per euro 178,00), cui vanno aggiunte le spese generali, la cui determinazione attiene soltanto alla suindicata somma (12,50% di € 998,00), mentre non spettano le spese generali, con riferimento alla sorte capitale, di cui si dirà in prosieguo.
Risultano altresì dovute l’i.v.a. e il c.a.p., sia relativamente alla sorte capitale che relativamente alle spese di giudizio, da liquidarsi rispettivamente in favore della parte (avv. A. Mescia per la sorte capitale) e del difensore (avv. G. Mescia per le ulteriori competenze legali di sua spettanza).
La domanda non può invece trovare accoglimento per quanto concerne invece le spese generali , calcolate dalla parte (e quantificate nel prospetto contenuto nel ricorso per l’ottemperanza), sulla sorte capitale, perchè esse da un lato hanno già trovato concreta quantificazione nell’ambito della liquidazione con parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia n. 336 del 7.11.2009., dall’altro non sono state riconosciute dal D.I. che, avendo acquistato efficacia di giudicato, non può essere contestato nelle sue statuizioni.
La domanda di liquidazione del 12,50% anche sulla sorte capitale è, per ciò, infondata, atteso che così operando si determinerebbe una duplicazione della voce accessoria di che trattasi.
Deve pertanto ordinarsi alla Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere – entro il termine di giorni 30 (trenta) dal giorno di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento in favore del ricorrente della somma indicata nel predetto decreto ingiuntivo, maggiorata degli accessori ed oltre le spese ivi liquidate, da determinarsi nei termini e nei limiti di cui sopra.
Il Collegio nomina fin d’ora – per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione – quale Commissario ad acta, il Prefetto di Foggia o suo delegato, il quale provvederà all’esecuzione della sentenza entro il successivo termine di giorni trenta.
Per il caso in cui si rendesse necessario l’intervento del Commissario ad acta suindicato, il Collegio liquida fin d’ora in suo favore la somma complessiva di € 200,00 a titolo di competenze dovute, ponendo tale spesa a carico della Provincia di Foggia.
La parziale soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie solo in parte – nei termini e nei limiti di cui in motivazione – il ricorso n. 1033 del 2012 e, per l’effetto, ordina alla Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., di dare esecuzione al Decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. 42/2010, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente di tutto quanto dovuto entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone fin d’ora, per il caso di persistente inerzia della Provincia intimata, che a tanto provveda – entro il successivo termine di giorni trenta – il Prefetto di Foggia o suo delegato, nominato con la presente Commissario ad acta.
Liquida fin d’ora in favore del predetto Commissario ad acta – e per il caso di suo intervento – la somma di € 200,00 ponendo detto importo a carico della Provincia, riservandosi di valutare la vicenda di cui è causa ed anche un eventuale tardivo adempimento ai fini della sua qualificabilità come danno erariale con conseguente obbligo di trasmissione alle competenti Autorità giudiziarie, tenuto anche conto della serialità di tale tipologia di ricorsi, concernenti le stesse parti.
Spese compensate tra le parti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)