Processo amministrativo  – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Impianti pubblicitari – Atto impugnato – Comunicazione di avvio del procedimento – Mancata impugnazione diniego di autorizzazione all’installazione dell’impianto – Inammissibilità 

E’ inammissibile il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento di rimozione dell’impianto pubblicitario installato in assenza di autorizzazione, in quanto trattasi di impugnazione diretta avverso un atto  qualificato come atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività , insita, viceversa, nel diniego di autorizzazione all’installazione dell’impianto, rimasto inoppugnato.

N. 01985/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00844/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2010, proposto da: 
Hgv Advertising S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Monterisi, Enzo Monterisi, con domicilio eletto presso Enzo Monterisi in Bari, p.zza Moro N.33; 

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato, Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

per l’annullamento
della comunicazione “di avvio procedimento amministrativo relativo alla rimozione di impianto pubblicitario¦ collocato in via natala angolo viale degli aviatori”, prot. n. 31241 del 15.03.2010 e della comunicazione “di avvio procedimento amministrativo relativo alla rimozione di impianto pubblicitario collocato in viale fortore” prot. n. 32087 del 16.03.2010 nonchè per l’annullamento di tutti gli altri atti pregressi, preordinati, presupposti, conseguenti e successivi, anche se non conosciuti perchè mai comunicati alla ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Enzo Monterisi e Michele Barbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame la Hgv Advertising S.r.l. impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi di censura:
1) Inesistenza e carenza di motivazione – Eccesso e straripamento di potere – Violazione art. 25 Piano Generale degli Impianti.
2) Carenza e travisamento di potere – Inesistenza dei presupposti – Violazione del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Foggia approvato con delibera G.C. n. 155 del 23.3.2001;
3) Inesistenza dei presupposti – Illegittimità  dei verbali di contestazione in relazione all’art. 51 D.P.R. 495/1992 e art. 16 Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Foggia – illegittimità  derivata da illegittimità  dei provvedimenti impugnali – verbale di contestazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Foggia contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 490/2010 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
All’Udienza del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ed invero, anche a voler prescindere dai preliminari profili di inammissibilità  del gravame (in quanto asseritamente diretto nei confronti di due atti con cui si dispone l’avvio dei procedimenti finalizzati alla rimozione degli impianti pubblicitari ivi indicati, previa assegnazione di un termine per osservazioni e memorie di quindici giorni, che – in quanto tali – risultano privi di immediata lesività  e meramente prodromici e presupposti rispetto all’atto conclusivo del procedimento), deve evidenziarsi che la domanda di annullamento proposta risulta comunque inammissibile e infondata anche sotto altro e diverso profilo.
La circostanza che l’attività  procedimentale in contestazione risulti caratterizzata da talune sviste o errori formali da parte dell’Amministrazione procedente, non incide sulla legittimità  degli impugnati provvedimenti, attesa appunto la natura solo formale degli errori di cui si farà  cenno e l’intervenuta pronta rettifica a cura della stessa Amministrazione.
Occorre a questo punto premettere alcune considerazioni in punto di fatto.
La società  ricorrente è proprietaria dell’impianto monofacciale illuminato collocato in via Natola angolo via degli Aviatori in virtù dell’autorizzazione n. 263 del 18.12.1990 la cui durata era espressamente fissata in anni nove.
Solo in data 12.12.2008, in sede di procedimento sull’istanza di rinnovo di tale autorizzazione veniva in rilievo l’intervenuta modificazione dello stato dei luoghi rispetto alla situazione esistente circa venti anni prima.
Ed invero, in sede di attività  istruttoria nell’ambito del procedimento volto all’eventuale rinnovo delle autorizzazioni di che trattasi e a seguito, in particolare, del sopralluogo della Polizia municipale significato dalla nota del 18.5.2009, emergeva, quale motivo ostativo al rinnovo dell’autorizzazione, la collocazione dell’impianto pubblicitario in questione su strada urbana di scorrimento a soli dodici metri di distanza dall’impianto semaforico posto sull’intersezione tra via Natola e viale degli Aviatori, in palese violazione dell’art. 51 del Regolamento al Nuovo Codice della Strada.
Veniva altresì evidenziato che la G.M. di Foggia con delibera 46/2005 aveva disposto la sospensione di tutti i procedimenti volti al rilascio o rinnovo di autorizzazioni per impianti pubblicitari del formato metri sei per metri tre.
A questo punto, per un evidente errore del Settore Attività  produttive, quest’ultimo – con nota del 5646/42094 del 15.5.2009 – comunicava alla Tributi Italia s.p.a. l’esito positivo dell’istanza di rinnovo, invitando al contempo la ricorrente a ritirare l’autorizzazione 12779/09.
Tale abusivo comportamento del Settore delle Attività  Produttive, il quale ha rilasciato la richiesta autorizzazione, senza neanche attendere l’esito del prescritto e richiesto parere del Comando della polizia municipale, ha trovato tuttavia pronta rettifica nella successiva nota 7258/56636 del 25.6.2009, con cui invece – sulla base dell’attività  istruttoria e dei rilievi della polizia municipale – comunicava alla ricorrente il formale diniego dell’autorizzazione, implicante in sè revoca della precedente nota del 15.5.2009.
A tale nota del 25.6.2009 faceva seguito ulteriore nota prot. 50 del 13.1.2010 con cui si comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di rimozione dell’impianto pubblicitario di che trattasi, atteso che detto impianto, nonostante l’intervenuto diniego del 25.6.2009, non risultava ancora rimosso.
A tale nota ha fatto ulteriore seguito l’impugnato provvedimento del 15.3.2010, con cui il Servizio Attività  Produttive reiterava la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca dello stesso impianto.
Risulta a questo punto evidente l’inammissibilità  del ricorso in parte qua, non solo perchè diretto avverso un atto formalmente qualificato come mero avvio del procedimento di rimozione, ma anche e soprattutto in relazione alla omessa tempestiva impugnazione degli atti presupposti e, in particolare, del formale diniego di autorizzazione di cui alla nota del 25.6.2009, rispetto alla quale quella qui impugnata costituisce mero atto applicativo e consequenziale.
Quanto all’altro provvedimento impugnato, prot. 32087 del 16.3.2010, recante avvio di procedimento volto alla rimozione di altro impianto pubblicitario della ricorrente collocato in via Fortore, anche a prescindere anche qui dalla natura di atto infraprocedimentale e come tale non lesivo, propria dell’impugnato provvedimento deve rilevarsi che l’impianto in questione, autorizzato con atto n. 56 del lontano 21.9.1993, in sede di istanza di rinnovo ed a seguito degli accertamenti svolti dalla Polizia municipale, è risultato irregolare e illegale.
Come risulta dal verbale di contestazione della P.M. n. 143797 del 2.3.2010, l’impianto in questione delle dimensioni di metri sei per tre circa – in palese violazione dell’art. 23 del Codice della Strada – risultava collocato proprio in corrispondenza dell’intersezione stradale tra via Fortore e via Scillitani, in pieno centro abitato.
Il citato articolo 23 prevede l’obbligo di rimozione dell’impianto a spese del trasgressore attraverso l’adozione di apposita ordinanza ex art. 23 (nella specie non intervenuta e la cui contestazione sarebbe stata devoluta al Giudice ordinario ai sensi della legge 689/1991).
Nella specie l’Amministrazione procedente ha invece adottato l’impugnato provvedimento recante avvio del procedimento e termine per osservazioni e/o per provvedere personalmente alla rimozione.
Alla luce di quanto sopra risulta evidente che la rimozione dell’impianto nel caso di specie costituisce espressione di attività  vincolata e doverosa con conseguente applicabilità  dell’art. 21 octies della l. 241/1990.
Difettando la formale adozione dell’ordinanza ex art. 23 non ricorre l’ipotesi attrattiva della giurisdizione innanzi al Giudice ordinario.
Rileva infine il Collegio, per mero dovere di completezza, che il ricorso – anche a prescindere dagli assorbenti evidenziati profili di inammissibilità  del ricorso – risulta altresì infondato nel merito, atteso che il richiamo da parte della ricorrente alla possibilità  di riduzione delle distanze rispetto alle segnalazioni semaforiche e alle intersezioni risulta prevista solo per le tipologie e per le ipotesi specificamente indicate dal Codice della Strada, che non ricorrono nel caso in esame.
Il ricorso va dunque respinto.
Ricorrono tuttavia ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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