Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Provvedimento di demolizione d’ufficio di opere abusive – Istanza ex art. 55 c.p.a. – Insussistenza dei requisiti
Non ricorrono i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento comunale di demolizione d’ufficio di opere abusive, quando l’abuso riscontrato, consistente (nella specie) in un aggetto al pianterreno, non consentito dall’art. 28 delle norme tecniche di attuazione del regolamento edilizio, costituisce un pericolo per i pedoni e l’opera abusiva risulti in parte scorporabile della costruzione.
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Vedi TAR, ric. n. 1776 – 2012
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N. 00849/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01276/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2012, proposto da Francesco Urbano, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Comune di San Giovanni Rotondo, rappresentato e difeso dall’avv. Lucia De Bonis, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Chirulli in Bari, via Junipero Serra n. 19;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 6.9.2012, prot. n. 21610, notificato il 7.9.2012, del Dirigente del Settore urbanistico del Comune di San Giovanni Rotondo con il quale è stata comunicata al ricorrente la decisione di procedere alla demolizione d’ufficio delle opere abusive (balcone) anzichè erogare la sanzione amministrativa come determinato in precedenza, in quanto l’estensione del balcone è stata eseguita in contrasto con l’art. 28 delle n.t.a. del regolamento edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Rotondo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Ilde Follieri e Lucia De Bonis;
Considerato che non appaiono adeguatamente contestati i punti rilevanti della controversia;
considerato in particolare che l’abuso riscontrato consiste in un aggetto al pianterreno non consentito dall’articolo 28 della norme tecniche di attuazione del regolamento edilizio, in quanto pericoloso per i pedoni, e che il balconcino non sembra in sè una parte non scorporabile della costruzione;
considerato pertanto che non si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) respinge la suindicata domanda cautelare;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente fase, nella misura di € 1500,00.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)