Pubblico Impiego – Concorso pubblico – Prova – Segno di riconoscimento – Fattispecie 

La regola dell’anonimato non può essere interpretata nel senso che ogni astratta possibilità  di diversità  tra gli elaborati vada qualificata come segno di riconoscimento, ma solo quando il segno oggetto di esame assuma un carattere anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero; in tale ottica, non va considerato quale segno di riconoscimento la cd. scaletta appuntata dal candidato sul foglio recante la traccia della prova, in quanto tale scaletta risponde all’evidente esigenza di organizzare la stesura del compito scritto.

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Vedi TAR, ric. n. 1447 – 2012

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N. 00842/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01447/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2012, proposto da:

Luigi Visciglio, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza Umberto I°, n. 62;

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Retoore p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Bianca Massarelli e Domenico Carbonara, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Università  in Bari, alla piazza Umberto n.1; Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; 

nei confronti di
Maria Grazia Ricchiuti, Stefania De Trane, Massimiliano Teti, Annarita Ferrara; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea, nei limiti dell’interesse del ricorrente, del decreto rettorale n. 3346 del 29 giugno 2012 , successivamente conosciuto, con cui il magnifico rettore dell’università  degli studi di bari ha approvato le operazioni e gli atti della commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia per l’a.a. 2011/2012; dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 12 giugno 2012, n. 2 del 12 giugno 2012, n. 3 del 12 giugno 2012, n. 4 del 14 giugno 2012, n. 5 del 14 giugno 2012, n. 6 del 20 giugno 2012, n. 7 del 20 giugno 2012 e n. 8 del 20 giugno 2012 sia nella parte in cui procedono (verbale n. 8) a non valutare la prova pratica del ricorrente perchè “non valutato, perchè ha utilizzato il foglio contenente il caso clinico per appunti” e quindi ad escluderlo dalla procedura sia nella parte in cui attribuiscono esclusivamente punti 8,50 per i titoli (verbale n. 4 ed allegata scheda n. 19); quindi della graduatoria finale approvata pure con decreto rettorale n. 3346 del 29 giugno 2012 nella quale il ricorrente non è stato inserito; nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il provvedimento di immatricolazione del candidato collocato nella ultima posizione utile della graduatoria e del relativo contratto sottoscritto o a sottoscriversi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Alma Tarantino, su delega dell’avv. Giovanni V. Nardelli, avv. D.Carbonara e avv. Bianca Massarelli;
 

-considerato che la regola dell’anonimato non può essere interpretata nel senso che ogni astratta possibilità  di diversità  tra gli elaborati vada qualificata come segno di riconoscimento ma solo quando il segno oggetto di esame assuma un carattere anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero;
ritenuto che, in quest’ottica, non possa essere interpretato quale segno di riconoscimento la cd. scaletta appuntata dal candidato sul foglio recante la traccia della prova giacchè risponde all’evidente esigenza di organizzare la stesura del compito scritto; tanto più che la Commissione in sede di prova pratica non aveva incluso il foglio della traccia nell’espresso avvertimento;
-ritenuto sussistere il periculum in mora considerato che le attività  della scuola di specializzazione sono già  iniziate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie e per l’effetto dispone che la Commissione proceda alla valutazione della prova pratica del ricorrente con adozione delle conseguenti determinazioni. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)