1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Istanza di rinnovo – Termine – E’ perentorio
2. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Istanza di rinnovo – Sussistenza condizioni di accoglimento – Diniego – E’ illegittimo
3. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Istanza di rinnovo – Insussistenza ragioni ostative – Diniego – E’ illegittimo
4. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Condizioni per rinnovo – Assenza formale rapporto di lavoro – Assenza reati – Presunzione lavoro “in nero”
1. Ha natura ordinatoria e non perentoria il termine entro cui presentare l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
2. E’ illegittimo il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nel caso in cui, al momento della presentazione della stessa, sussistevano le condizioni per il suo accoglimento.
3. E’ illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ove, anche successivamente alla presentazione della relativa istanza, non risultino documentate ragioni ad esso ostative.
4. Nel caso in cui il richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno non abbia un formale contratto di lavoro e non abbia commesso reati, può presumersi che egli sia comunque titolare di un rapporto di lavoro “in nero” (circostanza, quest’ultima, della quale, a detta del TAR, “non gli si può fare carico”, considerato che, nella specie, l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno era stata riscontrata negativamente dalla p.A., trascorsi oltre due anni dalla sua presentazione).
N. 01889/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2011, proposto da:
M. K., rappresentato e difeso dall’avv. Graziano Carlo Montanaro, con domicilio eletto presso Graziano Carlo Montanaro in Bari, via A.Gimma, 174;
contro
Questura di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Ministero dell’Interno;
per l’annullamento
del provvedimento cat. a.11/2009/imm./n. 108/p.s. del Questore di Bari in data 28.10.2009, che ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente;
di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorchè non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori l’avv. Graziano P. Montanaro e l’avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento cat. a.11/2009/imm./n. 108/p.s. del Questore di Bari in data 28.10.2009, che ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 250/2011.
Il ricorso è fondato.
Al riguardo il Collegio rileva che lo stesso provvedimento impugnato ha sottolineato che il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non è perentorio.
Orbene, il ricorrente – all’atto della presentazione della domanda di permesso di soggiorno nel marzo 2007, era titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, con durata sino al 31 dicembre 2007.
A tale domanda l’intimata Amministrazione dell’Interno non ha dato tempestivo riscontro ed infatti il provvedimento impugnato è stata adottato dopo oltre un biennio dalla sua presentazione e durante il suddetto periodo -come già evidenziato in fase cautelare- non risulta che il ricorrente abbia commesso reati per garantirsi la sopravvivenza e ciò lascia presumere che anche in data posteriore al 31 dicembre 2007 il ricorrente abbia svolto attività di lavoro, sia pure “in nero”, circostanza questa ultima della quale non gli si può fare carico.
Il provvedimento impugnato appare pertanto illegittimo, in quanto al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno nel marzo 2007 non sussistevano ragioni ostative al suo accoglimento nè risultano documentate circostanze successiva tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di rigetto dell’istanza.
Il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
In ordine alla domanda di gratuito patrocinio, accolta dalla Commissione territorialmente competente, il Collegio, confermando tale determinazione, accoglie in via definitiva la suddetta istanza, e dispone la liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Accoglie in via definitiva l’istanza di gratuito patrocinio, liquidando a tale fine la somma di euro 850,00, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore dall’avv. Graziano Carlo Montanaro, con studio in Bari alla via A. Gimma n.174.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)