Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare –   Regolarizzazione – Reddito insufficiente del datore di lavoro  – Rigetto domanda – Legittimità 

àˆ  legittimo il  rigetto disposto dalla p.A.  in ordine all’istanza di emersione del lavoro irregolare del cittadino extracomunitario presentata dalla sua datrice di lavoro, ove sia emersa, nei confronti di quest’ultima, l’insufficienza  del livello reddituale prescritto dalla legge (ciò, nel caso di specie,  in conseguenza della  mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno precedente a quello oggetto del diniego impugnato).

N. 01887/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01826/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2010, proposto da: 
M. A., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso Ettore Sbarra in Bari, via Egnatia, 15; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia Sportello Unico Per L’Immigrazione; Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
A. D.R.; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. p-fg/l/n/2009/107342 del 22.6.2010, con cui la Prefettura di Foggia -Sportello Unico Immigrati ha rigettato dell’istanza di regolarizzazione prodotta dalla sig.ra D.R.A. in favore del ricorrente cittadino extracomunitario;
– di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello impugnato, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Michele Maiellaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento prot. n. p-fg/l/n/2009/107342 della Prefettura di Foggia Sportello Unico per l’Immigrazione in data 22.6.2010, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di emersione prodotta dalla sig.ra D.R.A. in favore del ricorrente cittadino extracomunitario per insufficienza del reddito del datore di lavoro.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio rileva dalla documentazione prodotta in giudizio dell’intimata Amministrazione risulta che il datore di lavoro D.R.A. non ha presentato dichiarazione 2009 per i redditi percepiti nell’anno 2008 e quindi, per comprovare il possesso dei requisiti normativamente prescritti, ha allegato alla domanda di permesso di soggiorno – come accertato in sede di verifica da parte dell’Amministrazione intimata – certificazione falsa.
Per tale motivo la Prefettura di Foggia in data 23 giugno 2010 ha segnalato tale notizia di reato alla Procura della Repubblica di Foggia.
Pertanto risulta per tabulas confermato il presupposto, in base al quale è stato adottato l’impugnato provvedimento, che è quindi immune dai vizi dedotti in giudizio.
Tale circostanza comporta conseguentemente il rigetto anche della domanda di risarcimento danni.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Quanto alle spese, si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
In ordine alla domanda di gratuito patrocinio, accolta dalla Commissione territorialmente competente, il Collegio, confermando tale determinazione, accoglie in via definitiva la suddetta istanza, e dispone la liquidazione nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Accoglie in via definitiva l’istanza di gratuito patrocinio, liquidando a tale fine la somma di euro 850,00, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore dell’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso Ettore Sbarra in Bari, via Egnatia, 15.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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