Accesso ai documenti della pubblica amministrazione – Interesse alla ostensione a fini difensivi – Riservatezza dei terzi – Contemperamento

L’esercizio del diritto di accesso al proprio fascicolo personale da parte del docente sottoposto a procedimento di trasferimento per incompatibilità  ambientale, che risulti motivato in relazione alle esigenze difensive del richiedente, deve trovare un punto di contemperamento tra siffatto interesse e la tutela della riservatezza dei soggetti denuncianti che hanno dato avvio al procedimento, specie ove si tratti di minori rispetto ai quali sussista il rischio della compromissione della serenità  dell’ambiente in cui sono inseriti, talchè l’ostensione del fascicolo deve essere accordata previo oscuramento dei dati relativi ad eventuali soggetti controinteressati coinvolti a qualsiasi titolo nell’avvio del procedimento di trasferimento d’ufficio.


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Vedi Cons. St., sez. VI, sentenza 5 aprile 2013 n. 1888 – 2013; ric. n. 381 – 2013 


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N. 01884/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2012, proposto da: 
Rosa Lucia Morea, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via P. Amedeo n.82/A; 

contro
Liceo Classico Statale Socrate Bari, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e Usr – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento
del diniego parziale pronunziato rispetto all’istanza di accesso agli atti formulata dalla prof.ssa Morea in data 23.12.2011 (con precisazioni del 24.1.2012) di cui alla nota del Liceo Classico “Socrate” prot. n. 3275/FP del 19.4.2012 (successivamente conosciuta), concretizzatosi nelle relative operazioni di accesso tenutesi in data 3.5.2012;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere agli atti e documenti richiesti con l’istanza di accesso del 23.12.2011 e con le successive precisazioni del 24.1.2012, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a rendere ostensibili tutti i documenti oggetto della domanda di accesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Liceo Classico Statale Socrate Bari, del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e dell’Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Francesco Paolo Bello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe la prof.ssa Morea chiede l’annullamento del parziale diniego di accesso al proprio fascicolo personale opposto in data 19 aprile 2012 dal Dirigente scolastico del liceo classico “Socrate” di Bari presso il quale presta servizio; nonchè l’accertamento del diritto a visionare gli atti costituenti il cd. protocollo riservato del fascicolo stesso.
La questione è connessa a quella recentemente decisa dalla sesta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n.5153/2012 , di riforma della decisione n.1077/2012 di questa Sezione.
In breve la vicenda che ci occupa.
La prof.ssa Morea, sottoposta a procedimento di trasferimento per incompatibilità  ambientale (a tutt’oggi non approdato al trasferimento stesso), lamentava la limitazione dell’accesso richiesto con riferimento a tutta la documentazione afferente il predetto procedimento, sostanziatasi nella consegna di documenti oscurati in alcune parti a tutela della privacy dei soggetti controinteressati.
Questa Sezione, con la richiamata sentenza, aveva accolto il gravame proposto dall’interessata e sancito l’obbligo dell’Amministrazione di rendere accessibile la documentazione richiesta nella versione integrale, così facendo prevalere il diritto di difesa dell’interessata sulla tutela della riservatezza dei soggetti controinteressati.
Diverso avviso ha invece manifestato il giudice di appello nella decisione sopra richiamata. Ha invero ritenuto legittimo il parziale diniego opposto dall’Amministrazione scolastica sostanziatosi nell’omessa indicazione delle date degli episodi decisivi per l’avvio del procedimento e dei nominativi delle persone ascoltate dall’ispettore nel corso del procedimento, così assegnando prevalenza all’esigenza di preservare l’identità  di coloro che avevano reso dichiarazioni sul comportamento del docente e che, pertanto, avrebbero potuto essere oggetto di ritorsioni da parte dello stesso, nell’esercizio del potere disciplinare riconosciuto dalla legge; ciò in applicazione degli artt.24, comma settimo, della legge n.241/90 nonchè 2 e 3 del D.M. n.75771994, nella parte in cui esplicitamente precludono l’accesso ai documenti la cui conoscenza possa essere causa di violazione della privacy, ma anche di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte del destinatario delle dichiarazioni.
Con separata istanza, presentata in data 23.12.2012 e successivamente specificata, la prof.ssa Morea ha formulato nuova richiesta di accesso; questa volta indirizzata a conoscere l’integrale contenuto del fascicolo personale, con particolare riferimento ad eventuali segnalazioni o atti di denunzia dai quali avesse preso avvio il procedimento di trasferimento d’ufficio di cui si è detto.
L’amministrazione scolastica ha ancora una volta opposto un parziale diniego sul presupposto che non potesse consentirsi l’accesso al cd. “protocollo riservato” e che, in ogni caso, l’interessata aveva già  ottenuto tutti gli atti relativi al procedimento sanzionatorio, detenuti dall’USRP, sia pure con gli “omissis” necessari a tutelare la privacy dei soggetti controinteressati.
Siffatto diniego è oggetto del ricorso in epigrafe, introitato per la decisione alla C.C. dell’11.10.2012.
2.- Il gravame può essere solo parzialmente accolto.
Secondo le previsioni dell’art.22 della legge n.241/90, il diritto di accesso, purchè sorretto da un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso e sempre che di “documento” si tratti, è destinato a prevalere su qualsiasi altra esigenza poichè principio generale dell’attività  amministrativa preordinato a favorire la partecipazione degli interessati e ad assicurarne l’imparzialità  e la trasparenza; sempre che non ricorrano le ipotesi disciplinate dal successivo art.24 commi 1, 2, 3, 5 e 6.
La fattispecie in esame non rientra in effetti in alcuna di tali ipotesi di esclusione; tuttavia gli atti di cui si chiede l’esibizione contengono dati sensibili ai sensi e per gli effetti del comma sette della stessa norma. Si impone pertanto un bilanciamento tra diritto di difesa e tutela della riservatezza.
Orbene, deve in proposito osservarsi che le stesse esigenze di tutela dei soggetti minori, di cui sia stata segnalata la già  compromessa serenità  di rapporti con uno o più docenti ancora in servizio presso l’Istituto, invocate dal giudice di appello nella richiamata sentenza n.5153 a sostegno della legittimità  del parziale diniego opposto dall’Amministrazione scolastica, giustificano la limitazione del diritto di accesso anche nella fattispecie che ci occupa in relazione agli eventuali atti di denunzia contenuti nel fascicolo personale.
Illegittimo è certamente il diniego incondizionato del Dirigente fondato aprioristicamente sulla natura del cd. “protocollo riservato” contenuto nel fascicolo personale; l’accesso deve essere consentito ma, per le su esposte considerazioni, previo oscuramento dei dati dei soggetti controinteressati.
L’accesso così circoscritto, attraverso modalità  che escludano l’identificazione degli autori delle eventuali denunzie, non compromette affatto il diritto di difesa dell’odierna ricorrente tenuto conto dell’obbligo gravante sull’Amministrazione di motivare le contestazioni disciplinari e l’eventuale trasferimento d’ufficio. La ricorrente è cioè ugualmente posta nella condizione di conoscere fatti circostanziati sui quali si fondano gli addebiti contestati; e anche l’eventuale criminosità  dell’atto può essere valutata ex se a prescindere dalla conoscenza della paternità  dell’atto stesso.
Il Collegio non ravvisa invero ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso dal giudice di appello, considerata l’identità  della vicenda e delle questioni di tutela della riservatezza dei soggetti promotori del procedimento sanzionatorio nelle due fattispecie che vengono in considerazione; questione di riservatezza che coinvolgono soggetti minori.
A fronte della necessità  di tutelare la serenità  dell’ambiente in cui tali soggetti sono inseriti, l’esigenza dell’accesso difensionale deve ritenersi recessiva.
3.- Il gravame può dunque essere solo parzialmente accolto e, per l’effetto, ordinata l’ostensione del fascicolo personale pervio oscuramento dei dati relativi ad eventuali soggetti controinteressati coinvolti a qualsiasi titolo nell’avvio del procedimento di trasferimento d’ufficio. Considerata tuttavia la complessità  della vicenda il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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