Contratti pubblici – Gara – Bando – Offerta economicamente più vantaggiosa – Impugnazione – Presupposti
Non è impugnabile autonomamente la lex specialis di gara formulata in modo tale da consentire la presentazione di una offerta ponderata da parte dei concorrenti alla gara, dovendosi ritenere possibile per ciascun partecipante calibrare la propria proposta anche in assenza della preventiva esatta conoscenza del numero finale degli utenti disabili necessitanti di trasporto anche in considerazione del carattere a domanda del servizio de quo.
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Vedi Cons. St., sez. III, ric. n. 7587 – 2012
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Vedi TAR, ric. n. 1213 – 2012
N. 00806/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01213/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2012, proposto dal Consorzio Stabile Trasporti Diversamente Abili – Consorzio Tra.D.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Vittorio Nardelli e Sante Nardelli, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I, 62;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27;
per l’annullamento,
previa emissione di idonea misura cautelare,
– del bando di gara con cui è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari per un periodo triennale prorogabile per un ulteriore anno suddivisa in lotti per un importo a base d’asta di € 47.265.600,00 da aggiudicarsi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa e pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. n.43 – 5° serie speciale del 13 aprile 2012;
– del disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto;
– della deliberazione del Direttore Generale n. 535 del 22 marzo 2012;
– della determinazione del D.G. n. 1216 del 2 luglio 2012;
– di ogni altro atto ad essi presupposto,consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Vista la domanda di adozione di idonea misura cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 per le parti i difensori avv.ti Giovanni Vittorio Nardelli e Giovanna Corrente;
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la lex specialis di gara non appare formulata in modo tale da impedire la presentazione di una offerta ponderata da parte dei concorrenti alla gara per cui è causa, dovendosi ritenere possibile per ciascun partecipante calibrare la propria proposta anche in assenza della preventiva esatta conoscenza del numero finale degli utenti disabili necessitanti di trasporto, ed in considerazione del carattere a domanda del servizio de quo e della indicazione, nel corpo dell’allegato A al capitolato speciale di appalto, dei Comuni interessati al servizio e del numero dei possibili utenti disabili da servire;
Ritenuto, pertanto, che la variabilità intrinseca della domanda dell’utenza non è preclusiva della possibilità di ponderare l’offerta;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Condanna il ricorrente Consorzio Stabile Trasporti Diversamente Abili – Consorzio Tra.D.A. al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della ASL Bari, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)