Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo – Termini – Dimidiazione – Effetti

E’ irricevibile il ricorso per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo depositato oltre il quindicesimo giorno dalla sua ultima notificazione, trattandosi di un giudizio che, ai sensi dell’art. 87 comma 3 del C.P.A., è sottoposto alla dimidiazione dei termini processuali.

N. 01823/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00936/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2012, proposto da Wit Informatica s.n.c. di Bortone Mirella & C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco La Torre e Lorenzo Troiano, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

contro
Comune di Zapponeta, non costituito; 

per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 304/2010 del Tribunale di Foggia – Sezione di Manfredonia, non opposto e divenuto definitivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Francesco La Torre;
 

Rilevato che il ricorso è stato notificato al Comune di Zapponeta in data 30 maggio 2012 ed è stato depositato in data 29 giugno 2012;
Ritenuto di dover dichiarare l’irricevibilità  per tardivo deposito, ai sensi dell’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., trattandosi di ricorso per ottemperanza, soggetto alla dimidiazione dei termini processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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