Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione a ricorrere e a resistere – In materia di gare pubbliche – Esclusione – Ricorso contro l’aggiudicazione  – Inammissibilità 

La ditta concorrente che sia stata esclusa dalla gara pubblica con provvedimento rimasto inoppugnato, non ha interesse a ricorrere avverso l’aggiudicazione della medesima gara.

N. 01807/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01821/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2011, proposto da Tundo s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso l’avv. Dario Fidanzia in Bari, via Dante 33; 

contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore 14; 

nei confronti di
Bastone Salvatore s.a.s., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con I.C.M. Costruzioni, M.B.M. Ambiente s.r.l., D’Orta s.p.a. e Grandi s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Federico Massa, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114; 

per l’annullamento
del provvedimento del 22 settembre 2011 prot. 0106663, con il quale l’Amministratore Unico di Acquedotto Pugliese s.p.a. ha disposto l’approvazione del verbale n. 6 della seduta di gara del 13 settembre 2011, nonchè l’aggiudicazione in via definitiva in favore della controinteressata della gara d’appalto per i lavori e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie e per la realizzazione di allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti negli abitati dell’ambito territoriale n. 11;
della comunicazione prot. 0107270 del 23 settembre 2011;
del provvedimento del 22 settembre 2011 prot. 0106659, nonchè della nota prot. 0112035 del 5 ottobre 2011;
e per la condanna di Acquedotto Pugliese s.p.a. al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Bastone Salvatore s.a.s.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mormandi, Ada Matteo (per delega di Ernesto Sticchi Damiani) e Francesco Cantobelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con bando pubblicato il 5 maggio 2010, Acquedotto Pugliese s.p.a. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quadriennale dell’appalto di manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie e realizzazione di allacciamenti di utenza e tronchi idrici e fognanti, negli abitati dell’ambito territoriale n. 7, di importo complessivo a base di gara pari ad euro 14.828.332,43, da aggiudicarsi al massimo ribasso.
La ricorrente Tundo s.r.l., mandante dell’a.t.i. con Idrodinamica Spurgo Velox (capogruppo) e La Meridionale Costruzioni s.r.l., Tundo Michele e Monteco s.r.l. (mandanti), è risultata migliore offerente ma è stata esclusa, con provvedimento prot. 7119 del 20 gennaio 2011, a causa della falsa dichiarazione in ordine ai precedenti penali a carico degli amministratori della mandante Monteco s.r.l. e dell’ausiliaria R.R.S. s.r.l.; con successivi provvedimenti, sono stati esclusi per ragioni analoghe anche gli altri tre raggruppamenti che avevano presentato offerta per l’ambito territoriale n. 7 e la gara è stata dichiarata deserta.
In seguito, con lettera d’invito in data 1 aprile 2011, Acquedotto Pugliese s.p.a. ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento quadriennale del medesimo appalto.
La Tundo s.r.l. ha presentato offerta, quale capogruppo di un’associazione temporanea composta da imprese diverse da quelle con cui aveva concorso nella originaria procedura aperta.
Frattanto, il raggruppamento quarto classificato nella procedura aperta, composto dall’odierna controinteressata Bastone Salvatore s.a.s. (mandataria) e da I.C.M. Costruzioni, M.B.M. Ambiente s.r.l., D’Orta s.p.a. e Grandi s.r.l. (mandanti), ha impugnato la propria esclusione e ne ha ottenuto l’annullamento, con sentenza della Sezione di Lecce di questo Tribunale (sent. n. 1055 del 15 giugno 2011).
Acquedotto Pugliese s.p.a., conformandosi alla pronuncia di annullamento, ha riconvocato la commissione di gara e, dopo aver verificato positivamente il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’a.t.i. Bastone Salvatore s.a.s., con distinti atti in data 22 settembre 2011 ha aggiudicato definitivamente a quest’ultima l’appalto ed ha revocato la procedura negoziata indetta con lettera d’invito in data 1 aprile 2011 (sul presupposto della diserzione della originaria gara, venuto meno per effetto della sentenza di questo Tribunale).
La Tundo s.r.l. impugna i due provvedimenti da ultimo citati (prot. 0106663 del 22 settembre 2011, recante l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’a.t.i. Bastone Salvatore s.a.s.; prot. 0106659 del 22 settembre 2011, recante la revoca degli atti di indizione della procedura negoziata), affidandosi ad unico motivo così rubricato:
– violazione del capo 2.2. del disciplinare di gara e violazione del principio di par condicio tra i concorrenti: la stazione appaltante avrebbe erroneamente ritenuto soddisfatto, da parte della mandante I.C.M. Costruzioni, il requisito di capacità  economico-finanziaria consistente nelle attestazioni rilasciate da almeno due istituti bancari in relazione ad un giro d’affari annuo, per il periodo 2007 – 2009, non inferiore al valore annuale dell’appalto.
Si sono costituite Acquedotto Pugliese s.p.a. e Bastone Salvatore s.a.s., eccependo l’inammissibilità  del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto in quanto infondato.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda di sospensiva.
Alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2012 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
In rito, è fondata l’eccezione di inammissibilità  per difetto d’interesse sollevata dalle parti resistenti.
La Tundo s.r.l. aveva partecipato, in veste di mandante del raggruppamento temporaneo capeggiato da Idrodinamica Spurgo Velox, alla procedura aperta indetta con bando del 5 maggio 2010 e conclusasi, dopo le descritte vicende descritte in fatto, con l’aggiudicazione definitiva all’a.t.i. Bastone Salvatore s.a.s., disposta da Acquedotto Pugliese s.p.a. con il provvedimento del 22 settembre 2011 (qui impugnato).
L’a.t.i. Idrodinamica Spurgo Velox era stata esclusa dalla procedura aperta, con atto del 20 gennaio 2011 rimasto inoppugnato.
Pertanto, la Tundo s.r.l. non è legittimata a contestare l’esito della gara dalla quale è stata definitivamente estromessa, gara rispetto alla quale essa viene a trovarsi, dal punto di vista processuale, nella stessa condizione dell’impresa che non abbia partecipato e ne sia rimasta estranea (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011 n. 4, alla cui ampia motivazione può rinviarsi).
Nè la posizione di concorrente alla procedura negoziata successiva (indetta allorquando la gara originaria era andata deserta) può costituire titolo legittimante all’impugnativa dell’aggiudicazione definitiva, scaturita dall’annullamento giudiziale dell’esclusione disposta nei confronti dell’a.t.i. Bastone Salvatore s.a.s., ovvero all’impugnativa del contestuale atto di revoca della procedura negoziata, che viene in questa sede gravato per soli vizi di illegittimità  derivata ed è tuttavia privo di autonoma lesività , rispetto al provvedimento di aggiudicazione dell’appalto cui aspirerebbe la ricorrente.
In definitiva, la Tundo s.r.l. può vantare un interesse di mero fatto alla prosecuzione della procedura negoziata, la cui ragion d’essere è venuta meno a seguito della sentenza n. 1055/2011 della Sezione distaccata di Lecce, e d’altro canto non è legittimata ad impugnare l’aggiudicazione dell’appalto in esito alla procedura aperta dalla quale è stato escluso il raggruppamento temporaneo di cui faceva parte, con provvedimento inoppugnato.
Per quanto rilevato, ed assorbita ogni altra questione, il ricorso è inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del valore dell’appalto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente Tundo s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Bastone Salvatore s.a.s., a ciascuna nella misura di euro 10.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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