Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Mutamento destinazione d’uso – Scarsa incidenza opere contestate – Ordinanza ripristino – Illegittimità  prima facie – Va sospesa

E’ suscettibile di recare grave pregiudizio, ed è pertanto da sospendere in sede cautelare, un’ordinanza di ripristino delle opere realizzate, posto che dall’istanza allegata al permesso di costruire risulta autorizzato il mutamento di destinazione d’uso e, nel contempo, v’è una scarsa incidenza delle opere contestate sull’area in oggetto. 


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Vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 22 gennaio 2013 n. 200 – 2013;  ric. n.9147 – 2012 ; cfr. anche ordinanza 22 gennaio 2013 n. 226 – 2013; ric. n. 9149 – 2012; su ordinanza Tar Puglia Bari, sez. III, 15 ottobre 2012, n. 795. 


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N. 00788/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01286/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2012, proposto da:

Ferdinando Pedone, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Gagliardi La Gala, Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Emanuele Petronella in Bari, via Principe Amedeo 165;

contro
Comune di Polignano a Mare in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Costantino, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Costantino in Bari, via Argiro 90; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell'”ordinanza di ripristino delle opere eseguite sull’area di pertinenza dell’immobile sito in località  Candelora, via San Vito, n. 64, che hanno determinato il mutamento d’uso dell’area distinta in Catasto al foglio 16, p.lla 11″, n. 15/u.t. ” 131 rg., prot. n. 16130, del 17 luglio 2012, notificata il successivo 24 luglio 2012;
di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, ancorchè ignoti in quanto lesivi;
nonchè per
il risarcimento del danno ex art. 30, comma 2, cod. proc. amm., subìto dal ricorrente in conseguenza dell’illegittimo esercizio dell’attività  amministrativa” da parte dell’ente resistente;
nonchè (ricorrendone estremi e presupposti) per
il risarcimento del danno ex art. 26, comma 2, cod. proc. amm..
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Polignano a Mare;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori Franco Gagliardi la Gala, Emanuele Domenico Petronella e Giorgio Costantino;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, paiono sussistenti i requisiti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
considerato, infatti, che, sotto il profilo del fumus boni iuris, le doglianze sollevate dal ricorrente avverso l’ordinanza di ripristino impugnata appaiono fondate, in quanto il permesso di costruire n. 2012/044 rilasciato in favore del ricorrente si riferisce espressamente alle particelle 10 e 11 del foglio 16 del Comune di Polignano a Mare, ovvero ad entrambe le unità  di proprietà  del ricorrente, l’abitazione e l’area circostante;
che, inoltre, nella relazione tecnica allegata all’istanza di permesso di costruire è prevista la collocazione di tavoli e sedute per la consumazione all’esterno di bevande e banchi mobili per la preparazione di cocktails, di tal che il mutamento di destinazione d’uso pare autorizzato anche con riferimento all’area esterna;
considerata, peraltro, la scarsa incidenza delle opere contestate (in gran parte costituite da arredi) sull’area in questione;
ritenuto che il provvedimento impugnato, contenendo l’ordine di ripristino, è suscettibile di arrecare grave pregiudizio alle ragioni del ricorrente;
che le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 ottobre 2013.
condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000 oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)