Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno (rinnovo) – Status rifugiato – Diniego – Sospensione effetti – Rigetto
Lo status di rifugiato, che sarebbe stato acquisito in via giudiziaria, ma che non sia stato adeguatamente documentato, non costituisce valido motivo di accoglimento della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, sicchè va negata la domanda di sospensione degli effetti del relativo diniego (nella specie, ha rilevato il Collegio che il ricorrente non ha prodotto il provvedimento del competente Tribunale civile di annullamento del diniego della domanda per il conseguimento dello status di rifugiato).
N. 01769/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2010, proposto da:
Kofi John, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269;
contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
– del provvedimento cat. a.11/2009/imm. n. 14 iv sez. del questore di bari, adottato il 30.10.2009 e notificato il 6.11.2009 con cui è stato disposto il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno nonchè l’invito a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla notifica stessa;
– di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Uljana Gazidede;
Considerato che parte ricorrente non ha prodotto il provvedimento del competente Tribunale civile di annullamento del diniego della domanda di rifugiato e , quindi, tale diniego risulta ancora sussistere.
Considerato che sono venuti meno i presupposti che avevano determinato l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Rilevato che le altre censure prospettate da parte ricorrente non possono trovare accoglimento, tenuto conto che sono riconducibili all’asserito status di rifugiato, non comprovato acquisito in via giudiziaria.
Il ricorso va pertanto respinto.
Quanto alle spese, si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
In ordine alla domanda di gratuito patrocinio, accolta dalla Commissione territorialmente competente, il Collegio, confermando tale determinazione, accoglie in via definitiva la suddetta istanza, e dispone la liquidazione nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Accoglie in via definitiva l’istanza di gratuito patrocinio, liquidando a tale fine la somma di euro 850,00 (oltre iva e cpa) in favore dall’avv. Uljana Gazidede, con studio in Bari alla via Calafati n. 269.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)