1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente -Soggetti privi di scopo di lucro – Offerta economica – Avanzi di bilancio – Bonus prestazioni gratuite – Ammissibilità – Sussiste
2. Contratti Pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta – Costo del lavoro – Tabelle ministeriali – Scostamento – Anomalia – Presupposti
1. I soggetti privi di scopo di lucro concorrenti ad una gara (nella specie, servizio di assistenza domiciliare) possono legittimamente presentare un’offerta che preveda di destinare a finalità istituzionali le somme che risultino residue in bilancio (aggiornamento, formazione e qualificazione del personale adibito all’esecuzione dell’appalto).
2. Le tabelle ministeriali relative al costo del lavoro non devono considerarsi quale soglia inderogabile del relativo elemento dell’offerta: pertanto, nel procedimento di verifica dell’anomalia assume rilievo esclusivamente lo scostamento dal costo ivi fissato che si riveli considerevole ed ingiustificato.
* * *
vedi Cons. St., sez. V, . ordinanza 6 novembre 2012, n. 4405 – 2012 , ric. n.7355 – 2012
* * *
N. 00769/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01322/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2012, proposto da Auxilium Soc. Coop. Sociale, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso l’avv. Bice Annalisa Pasqualone in Bari, via Dalmazia, 161;
contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Cuocci Martorano e Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
nei confronti di
Villa Gaia Coop. Sociale;
Trifoglio Coop. Sociale;
per l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
– della determinazione dirigenziale del Comune di Barletta n. 01177 del 31.7.2012, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione in favore dell’ATI Villa Gaia – Trifoglio soc. coop. del servizio di assistenza domiciliare integrata;
– della nota con cui è stata comunicata l’aggiudicazione in favore dell’ATI Villa Gaia – Trifoglio soc. coop.;
– di tutti i verbali di gara;
– del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi il bando di gara, la lettera di invito ed il capitolato d’appalto;
nonchè per la declaratoria di nullità , invalidità ed inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’ATI controinteressata;
e per il conseguimento dell’aggiudicazione, per il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato e per la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Vista la domanda di concessione di idonee misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco, su delega dell’avv. Angelo Clarizia, e Domenico Cuocci Martorano;
Rilevato che nelle proprie giustificazioni del 4.5.2012 l’ATI aggiudicataria ha correttamente specificato che, ove mai dovesse verificarsi un avanzo di bilancio, questo sarà utilizzato per finalità istituzionali (aggiornamento, formazione e qualificazione del personale adibito al servizio oggetto dell’appalto), dovendosi ciò ritenere ammissibile per i soggetti privi di scopo di lucro partecipanti a gare d’appalto;
Ritenuto, altresì, che le tabelle ministeriali relativamente al costo del lavoro assumono il valore di indice della ragionevolezza dell’offerta, ma non assurgono a limiti invalicabili ed inderogabili; che, pertanto, perchè possa ritenersi anomala l’offerta è necessario che la discordanza rispetto ai valori delle menzionate tabelle sia considerevole ed ingiustificata; che nel caso di specie lo scostamento rispetto ai valori indicati nelle tabelle ministeriali non appare eccessivo;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)