1. Ambiente ed ecologia – Igiene pubblica – Abbandono rifiuti – Accertamento responsabilità  soggettiva – Istruttoria – E’ necessaria


2. Ambiente ed ecologia – Igiene pubblica – Abbandono rifiuti – Mancanza istruttoria per accertamento responsabilità  soggettiva – Ordine di bonifica – Va sospeso
 

1. Sebbene, ai sensi dell’art. 192, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006, la responsabilità  del titolare di un diritto reale o personale di godimento dell’area ove risultano abbandonati rifiuti abbia natura soggettiva, essa va accertata in contraddittorio con l’interessato. 


2. Va sospesa l’ordinanza sindacale recante ordine di bonifica rivolta al titolare di un diritto reale o personale di godimento dell’area interessata, ove non preceduta da apposita istruttoria in contraddittorio col predetto titolare, volta ad accertarne la responsabilità  in ordine all’abbandono dei rifiuti sul proprio fondo. 

*
Vedi TAR, ric. n. 1280 – 2012

*

N. 00766/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01280/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2012, proposto dall’Agenzia del Demanio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

contro
Consorzio per la Bonifica della Capitanata, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;
Comune di Carapelle;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza sindacale n. 39/2012 prot. n. 4932 del 10 luglio 2012, notificata il 16.7.2012, con la quale il Comune di Carapelle (Fg), sotto comminatoria di esecuzione in danno, ha ordinato all’Agenzia del Demanio dello Stato con sede in via Amendola, 164/D – 70126 Bari, nonchè alla Società  Autostrade s.p.a. per una altra area limitrofa, di procedere entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della stessa, alla bonifica di alcune aree ricadenti nel territorio del medesimo Comune, identificate in catasto al fg. di mappa 1, p.lle 13 e 22 intestate a Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica, e p.lla 142 intestata alla Società  Autostrade s.p.a.;
– nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 per le parti i difensori avv.ti Grazia Matteo e Gennaro Notarnicola;
 

Rilevato che in forza della previsione normativa di cui all’art. 192, comma 3 dlgs n. 152/2006 la responsabilità  del proprietario dell’area per l’abbandono di rifiuti è soggettiva e che, pertanto, è compito dell’Amministrazione comunale effettuare accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati al fine di valutare l’eventuale sussistenza di una responsabilità  dolosa o colposa del proprietario ovvero di altro titolare di diritto reale o personale di godimento;
Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non risulta dalla motivazione del gravato provvedimento l’espletamento di detta attività  istruttoria;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)