1. Contratti pubblici – Gara  –  Aggiudicazione provvisoria – Natura endoprocedimentale dell’atto – Assenza della definitività  – Rigetto misura cautelare


2. Processo Amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atto endoprocedimentale – Tutela cautelare – Difetto di periculum in mora e fumus boni iuris 

1. L’aggiudicazione provvisoria di una gara non costituisce l’atto definitivo del procedimento, essendo  suscettibile di essere revocata o modificata dalla stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva.


2. La tutela cautelare afferente l’impugnativa di un provvedimento di carattere endoprocedimentale,  quale l’aggiudicazione provvisoria di un appalto, non reca in sè in presupposti del periculum e del fumus e la correlata domanda cautelare non è da accogliere in quanto il provvedimento può essere modificato dalla stazione appaltante e la controinteressata vanta una mera aspettativa al mantenimento della posizione acquisita.

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Vedi TAR, ric. n. 1185 – 2012

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N. 00765/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01185/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Scardi Ristorazione s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Vito Di Natale, con domicilio eletto presso Vito Di Natale, in Bari, via Guido De Ruggiero, 9;

contro
Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Foggia rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
Azienda Sanitaria Locale Foggia, rappresentata e difesa dall’avv.to Giuseppina Norma Bortone, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso, in Bari, via Putignani 75; 

nei confronti di
Gam s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Notarnicola, e Andrea Petito, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola, in Bari, via Piccinni, 150; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale di gara del 13.07.12, nella parte in cui la commissione ha aggiudicato provvisoriamente il servizio di ristorazione per il Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) in località  Borgo Mezzanone (FG), a favore della G.a.m. s.r.l. di Lucera, e nella parte in cui non ha disposto l’immediata esclusione dalla gara della G.a.m. s.r.l.;
– di qualunque altro atto presupposto e/o conseguente ad essi connesso, ancorchè non conosciuto;
nonchè per l’accertamento e declaratoria della nullità / inesistenza
della d.i.a. sanitaria, acquisita al protocollo della a.s.l. di Foggia, il 12.06.2012, per l’avvio della attività  di ristorazione collettiva nel centro cottura della G.a.m., sito in Lucera, al km 2,00 di via Foggia”.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana, dell’ Azienda Sanitaria Locale Foggia e della G.a.m. s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Vito Di Natale, Grazia Matteo, Raffaele Daloiso (per delega dell’avv.to Giuseppina Norma Bortone) e Gennaro Notarnicola;
 

Ritenuta l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento dell’istanza cautelare di cui al gravame principale, non derivando dall’impugnata aggiudicazione provvisoria per la ricorrente alcun pregiudizio “grave ed irreparabile”;
Rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato, di natura pacificamente endo-procedimentale, risulterà  ben suscettibile, eventualmente, di revoca o modifiche da parte della stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, vantando la controinteressata, allo stato, soltanto una mera aspettativa del tutto generica al mantenimento della posizione acquisita (ex multis Consiglio di Stato sez. V 18 luglio 2012, n. 4189; id. sez. V 20 aprile 2012, n. 2338);
Sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare di cui al ricorso principale
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)