1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Bando – Settori esclusi – Art. 48 del D.Lgs. 163/2006 -Applicabilità  – Fattispecie 


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Bando – Art. 48 del D.Lgs. 163/2006 – Prova del possesso dei requisiti richiesti dal bando – Termine perentorio – Calcolo -Fattispecie

1. La duplice sanzione della segnalazione all’AVCP e dell’escussione della cauzione provvisoria prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui il concorrente non riesca a comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, il possesso dei requisiti di capacità  economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando, non si applica agli appalti ” esclusi” (art. 20 D.Lgs. 163/2006 e s.m.) a meno che la norma non sia espressamente richiamata dalla lex specialis.


2. Il termine di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, l’impresa concorrente è tenuta ad ottemperare alla richiesta della stazione appaltante, ha carattere perentorio e va calcolato secondo la disciplina generale dettata dagli artt. 155 e ss. c.p.c. e 2963 c.c, per cui non si può computare il giorno festivo solo se ricadente nel dies ad quem e non già  nel dies a quo.

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Vedi TAR, ric. n. 1293 – 2012

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N. 00767/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01293/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2012, proposto da:

Cooperativa Sociale Nuova Sair in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo d’impresa con Casa della Solidarietà  Consorzio di Cooperative Sociali e Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maristella Leogrande e Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso Maristella Leogrande, in Bari, Torre Tresca, 2/A;

contro
Ambito Territoriale Bitonto – Palo del Colle, Comune di Palo del Colle; 
Autorita’ per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
Comune di Bitonto, rappresentato e difeso dall’avv.to Luigi Sorgente, con domicilio eletto presso Nicola Fiore, in Bari, via G. Bozzi n. 26; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di esclusione del r.t.i. capeggiato da Cooperativa Sociale Nuova Sair, dalla gara, indetta dall’Ambito Territoriale Bitonto- Palo del Colle per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata e sociale, adottato nella seduta del 12 luglio 2012 e comunicato il successivo 17 luglio 2012;
– della nota dell’ambito territoriale Bitonto – Palo del Colle del 2 agosto 2012;
– di tutti gli atti connessi e consequenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Autorita’ per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture e del Comune di Bitonto;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimiliano Brugnoletti, Maristella Leogrande e Luigi Sorgente;
 

Rilevata, ad un sommario esame, la fondatezza del ricorso limitatamente alle sole doglianze avverso la disposta duplice sanzione della segnalazione all’AVCP e dell’escussione della cauzione provvisoria, dettando nella fattispecie il Disciplinare di gara una disciplina sostanzialmente difforme dall’art. 48 Codice Contratti pubblici, applicabile solo ove espressamente richiamato dalla lex specialis trattandosi di appalto espressamente “escluso” (art. 20 D.Lgs. 163/2006 e s.m.);
Ritenuta, di contro, l’infondatezza dell’impugnativa rispetto alla presupposta determinazione dell’ esclusione dalla gara, risultando il termine di dieci giorni di cui all’art. 48 Codice Contratti pubblici, come richiamato dalla lex specialis, pacificamente perentorio e non potendosi computare – secondo la disciplina generale dettata dagli artt. 155 ss. c.p.c. e 2963 c.c. – il giorno festivo solo se ricadente nel “dies ad quem” e non già  nel “dies a quo” (ex multis T.A.R. Campania – Napoli  sez. I 8 febbraio 2012, n. 661).
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento della suindicata domanda cautelare limitatamente alla duplice sanzione della segnalazione all’AVCP e dell’escussione della cauzione provvisoria, conseguente alla legittima esclusione dalla gara.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie parzialmente la suindicata domanda cautelare e per l’effetto, sospende in parte qua l’efficacia del provvedimento impugnato, come da motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)