1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono edilizio – Rilascio – Presupposti – Manufatto modificabile – Non sussistono
2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono edilizio – Procedimento – Presupposti – Attività  istruttoria p.A.

1. Non ricorrono i requisiti di condonabilità  di un manufatto, ovvero quelle caratteristiche di stabilità  e immodificabilità  che ne rendono certe l’esistenza, la forma e la consistenza, ove la semplice installazione di lamiere non consente una precisa individuazione del volume e non esclude la possibile modificazione dell’opera, con conseguente impossibilità  di configurare una copertura definitiva e stabile del fabbricato abusivo.
2. La normativa riguardante la concessione del condono edilizio disciplina il procedimento presupponendo che il richiedente presti ogni cura per rendere evidente nell’esame della sua domanda la sussistenza dei presupposti richiesti per la concessione del beneficio; sicchè l’attività  istruttoria dell’Amministrazione si può limitare alla verifica della corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle allegazioni della parte.

N. 01740/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01534/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2011, proposto da Giovanni Grimaldi e Santa Calia, rappresentati e difesi dall’avv. Diego Lopedota, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Caggiano in Bari, via N. De Giosa,79; 

contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Gemmato, con domicilio eletto presso il Center Express di Lorusso Flammini Emilio in Bari, via Calefati, 377; 

per l’annullamento
– della determinazione assunta dal Dirigente del III Settore “sviluppo e governo del territorio” di Altamura (prot. n. 8, pratica di condono n. 390/3c del 12.1.2011), con la quale è stato disposto il diniego di concessione edilizia in sanatoria e di opere edili realizzate in agro di Altamura, contrada Laudati, e, nel contempo, ne è stata ingiunta la demolizione;
– del preliminare di diniego del 7.2.2006 e di ogni altro atto comunque inerente, connesso, presupposto e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
 

1. I ricorrenti hanno impugnato, in via straordinaria, la determinazione assunta dal Dirigente del III Settore Sviluppo e governo del territorio del Comune di Altamura 12 gennaio 2011 prot. n. 8, pratica di condono n. 390/3C, con la quale è stata rigettata la domanda di condono, dai medesimi presentata il 22 novembre 2004, in relazione a opere realizzate in agro di Altamura, contrada Laudati, di cui, con l’atto censurato, è stata ingiunta la demolizione.
A seguito dell’opposizione dell’Amministrazione municipale, il ricorso (contenente altresì la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento lesivo) è stato trasposto in sede giurisdizionale (in data 9 agosto 2011), senza la produzione dell’apposita istanza di fissazione dell’udienza.
Per tale ragione, ai sensi dell’articolo 55, quarto comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, la camera di consiglio è stata fissata per il giorno 20 settembre 2012, solo a seguito del deposito (in data 3 agosto 2012) dell’istanza di fissazione dell’udienza.
Della data della camera di consiglio è stato dato avviso agli indirizzi di posta certificata indicati dalle parti, a norma dell’articolo 136, primo comma, del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
2. Il Collegio ritiene che ricorrano le condizioni previste dall’art. 60 del codice del processo amministrativo, per adottare una sentenza semplificata.
2.a. L’atto viene giustificato alla stregua di una serie di ragioni:
1) “dalla documentazione fotografica esibita si evince che la struttura costituita da muratura perimetrale in tuffo secco a sostegno della copertura, costituita da non meglio specificati pannelli, è semplicemente appoggiata sulla stessa muratura senza alcun ancoraggio”;
2) le pareti in elevazione sono semplicemente appoggiate sul terreno vegetale “mancando di fatto una continuità  strutturale”, sicchè il manufatto, in quanto precario, non è suscettibile di sanatoria perchè non ultimato alla data del 31 marzo 2003;
3) poichè la costruzione non può essere adeguata alla normativa antisismica “senza la demolizione del fabbricato”, essa non è condonabile ex articolo 32, comma 27, del decreto legge n. 269/2003.
Gli interessati contestano le conclusioni dell’Amministrazione in sintesi riportate sub 1) e 2), ma non quelle sub 3) e ciò, già  di per sè, comporterebbe l’inammissibilità  del gravame.
In ogni caso, i motivi di doglianza (e innanzitutto il primo e il secondo) non colgono nel segno. Invero, tutto il ricorso, con il quale si addebitano essenzialmente al Comune carenze nell’istruttoria e nella motivazione, è connotato da una forte ambiguità  lessicale, sicchè, mentre gli interessati pongono in dubbio la correttezza dell’iterprocedimentale e le relative conclusioni, non viene offerto dai medesimi alcun effettivo elemento atto a smentire le affermazioni dell’Amministrazione; in positivo, non risulta nè un principio di prova, nè, in radice, una chiara ed inequivoca deduzione dalla quale possa ragionevolmente ricavarsi che il manufatto, come realizzato, possedesse sostanzialmente alla data del 31 marzo 2003 i requisiti di condonabilità , ovvero quelle caratteristiche di stabilità  e immodificabilità  che ne rendessero certe a quella data l’esistenza, la forma e la consistenza.
Nel senso della necessaria presenza di tali elementi si è espressa la giurisprudenza, affermando in particolare che la semplice installazione di lamiere, che non consente una precisa individuazione del volume e non esclude la possibile modificazione dell’opera, non può configurare una copertura definitiva e stabile del fabbricato abusivo (T.A.R. Liguria, I, 19 marzo 2010 n. 1206; T.A.R. Piemonte, I, 13 settembre 2007 n. 2925; Cass. pen., III, 20 aprile 1988,Bottrega).
A ciò si deve solo aggiungere, con riguardo al secondo motivo, che non è ravvisabile nella fattispecie alcuna violazione del principio del contraddittorio, considerato che il provvedimento è stato preceduto da un apposito atto preliminare di diniego. Inoltre in generale sfugge agli istanti che la normativa riguardante la concessione del condono edilizio, disciplina il procedimento presupponendo che il richiedente (perchè è interessato al condono, ragione per la quale si è attivato) presti ogni cura per rendere evidente nell’esame della sua domanda la sussistenza dei presupposti richiesti per la concessione del beneficio, sicchè sostanzialmente l’attività  istruttoria dell’Amministrazione si può limitare alla verifica della corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle allegazioni della parte.
Non essendo stata riscontrata nel diniego di condono alcuna delle illegittimità  denunciate, alla medesima conclusione deve giungersi per la (pur gravata) ordinanza di demolizione, che perciò non può ritenersi inficiata in via derivata (terzo motivo). Non ha poi alcuna base normativa la contestazione vertente sul ritardo nell’esame della pratica, che è dunque infondata (quarto motivo).
Il ricorso quindi è da respingere.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, tenuto conto del D.M. 20 luglio 2012 n. 140.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Altamura nella misura di € 2.000,00, oltre CPI e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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