1. Giurisdizione – Criterio di riparto – Petitum sostanziale – Individuazione


2. Giurisdizione – Pubblico Impiego – Atti di macro organizzazione – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Fattispecie


3. Pubblica Sicurezza – Servizio di Polizia Municipale – Operatore di P.M. – Significato ex art. 5 L.n. 65/1986 

1. Ai fini del riparto di giurisdizione, il petitum sostanziale va individuato con riferimento alla complessiva prospettazione della causa petendi.


2. Nel caso in cui venga contestato un atto di natura regolamentare, riconducibile nell’alveo dei provvedimenti generali di macro organizzazione, sussiste la giurisdizione del G.A. (nella specie, poichè l’impugnazione era diretta all’annullamento di un regolamento del servizio di polizia municipale, il TAR ha per ciò affermato la propria giurisdizione sebbene i ricorrenti avessero pure dedotto, quali conseguenze derivanti dall’adozione dell’atto di organizzazione generale, quelle della dequalificazione e del demansionamento).
 
3. L’art. 5 della L.n. 65/1986 prevede l’esercizio da parte del personale della Polizia Municipale di funzioni di Polizia Giudiziaria, “rivestendo a tal fine la qualità  di agente di P.G. riferita agli operatori e di ufficiale di P.G. riferita ai responsabili del servizio o del corpo ed agli addetti al coordinamento e controllo”. In base al tenore della norma la locuzione “operatore” deve essere intesa nel senso che tra gli operatori devono ritenersi inclusi anche i sottufficiali di qualunque grado, in ragione del fatto che tale disposizione individua in via generale due categorie, quella degli operatori da un lato e quella di responsabile del servizio o del corpo (comandante e vice comandante) e addetti al coordinamento e al controllo (ufficiali) dall’altro.

La sentenza n. 1731 ha una massima identica.

N. 01730/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2011, proposto da: 
Leonardo Tesse, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Del Giudice, Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso Luca Alberto Clarizio in Bari, via Vito Nicola De Nicolo’ N.7; 

contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25; 

nei confronti di
Pasquale Torre; 

per l’annullamento
1. -della dgc del 16.03.2011, n. 67, recante “l’adozione del nuovo regolamento del corpo di polizia municipale” del comune di Andria pubblicato sull’albo pretorio on line il 22.03.2011;
2. -del regolamento del corpo di polizia municipale nei limiti dell’interesse dei ricorrenti;
3. -di ogni altro provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque connesso, preordinato o conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. A. Del Giudice e avv. Raffaella Travi, su delega dell’avv. G.ppe De Candia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, Tesse Leonardo e Falco Michele impugnano la delibera G.m. 67 del 16.3.2011 recante Adozione del nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Andria, nonchè il Regolamento medesimo, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti.
I ricorrenti, sottoufficiali di Polizia Municipale con grado di Maresciallo ordinario, conseguito a seguito di apposito corso di formazione, premesso di aver svolto nell’ambito delle mansioni loro riconosciute dal CCNL di categoria e dall’art. 36 del previgente Regolamento comunale funzioni di coordinamento e di controllo, rappresentano di aver ad oggi beneficiato della qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, alla stregua del disposto di cui all’art. 5 lett. a) della l. 65/1986, nonchè dell’art. 7 del Regolamento comunale previgente.
Lamentano viceversa che, a norma dell’art. 6 del nuovo Regolamento, risulterebbe loro riservata la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria, in quanto sottoufficiali, essendo riservata quella di ufficiale di P.G. esclusivamente al comandante, al vicecomandante ed agli ufficiali addetti al coordinamento e controllo, con conseguente dequalificazione e demansionamento in loro danno.
A supporto della domanda di annullamento proposta deducono i seguenti motivi di censura:
1) violazione dell’art. 117 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 65/1986 – violazione e falsa applicazione dell’art. 57 c.p.p. – incompetenza – eccesso di potere per erroneità  dei presupposti – illogicità  – ingiustizia manifesta.
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. 65/1986 – violazione e falsa applicazione dell’art. 57 c.p.p. -. violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D.Lgs. 165/2001 – eccesso di potere – disparità  di trattamento – sviamento – illogicità  – ingiustizia manifesta;
3) violazione e falsa applicazione artt. 5 e 6 l. 65/1986 – violazione e falsa applicazione art. 57 c.p.p. – eccesso di potere – disparità  di trattamento – sviamento – illogicità  – ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Andria, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 412/2011 del 6.5.2011 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
All’udienza del 12 luglio 2012, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Occorre anzitutto delibare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune di Andria, il quale ritiene sussistere nella specie la giurisdizione del Giudice ordinario – Giudice del lavoro, in ragione del fatto che l’interesse fatto valere e lo stesso petitum sostanziale, così come desumibile dalla combinata lettura del petitumformale e della causa petendi, consisterebbe in realtà  nella perdita della corresponsione della maggior somma prevista in favore degli ufficiali di P.G. (indennità  di Polizia Giudiziaria), nonchè ad un preteso demansionamento, trattandosi in entrambi i casi di questioni inerenti la gestione del rapporto individuale, con conseguente devoluzione al Giudice ordinario, competente in via generale per le controversie di lavoro dei pubblici dipendenti.
L’eccezione non è condivisibile, atteso che la perdita della maggiore indennità  prevista in favore degli ufficiali di P.G., così come il demansionamento risultano dedotti solo a supporto della domanda di annullamento ed al fine di maggiormente connotare l’interesse a ricorrere, mentre il petitum sostanziale va individuato con riferimento alla complessiva prospettazione della causa petendi, che attiene alla contestazione di un atto di natura regolamentare, certamente riconducibile nell’alveo dei provvedimenti generali di macro organizzazione, riservati alla giurisdizione del Giudice amministrativo adito.
Quanto al merito, tuttavia, il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 5 della l. 65/1986 così stabilisce: “il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del corpo ed agli addetti al coordinamento ed al controllo, ai sensi dell’art. 221 terzo comma c.p.p. (ora art. 57 del nuovo c.p.p.)”.
Assumono i ricorrenti che tale disposizione riserverebbe la qualifica di agente di P.G. ai solo operatori, dovendosi pertanto per esclusione ritenere loro attribuita la qualifica di ufficiale di P.G., non potendo annoverarsi i sottoufficiali (marescialli) tra gli operatori di P.M., richiamando in tal senso la distinzione operata anche dall’art. 16 del Regolamento comunale (operatori sarebbero esclusivamente gli assistenti e gli agenti).
La qualità  di ufficiale di P.G., sempre a dire dei ricorrenti, dovrebbe essere in loro favore riconosciuta anche per effetto del concreto espletamento di compiti di coordinamento e controllo.
Con il secondo motivo di censura i ricorrenti evidenziano l’illogicità  dell’art. 6 del nuovo Regolamento, in violazione del diritto di essi ricorrenti alla conservazione dello status e della qualifica rivestita, atteso che – quali agenti di P.G. – non potrebbero compiere perquisizioni locali e personali, nè disporre sequestri probatori, attività  riservate ex artt. 352 e 354 c.p.p. agli ufficiali di P.G..
La tesi, pur successivamente proposta, non è condivisibile.
Deve infatti rilevarsi che la locuzione “operatore di P.M.” si connota all’evidenza di ben diversa accezione e significato nell’art. 5 della l. 65/1986 rispetto alla formalmente identica locuzione contenuta nella l.r. 2/1989 e nell’art. 16 del previgente Regolamento comunale, atteso che detta locuzione mutua il diverso significato dal diverso contesto e dalle finalità  delle relative disposizioni normative.
Così ad esempio, il distinguo tra operatori e sottufficiali operato dall’art. 15 della l.r. 2/1989 (“Gli addetti alla Polizia Municipale sono distinti per gradi in Comandante, Ufficiali, Sottoufficiali, operatori di Polizia Municipale, I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico; vengono determinati, per il Comandante e gli Ufficiali, dalla classe cui sono assegnati i Comuni ai sensi dell’ art. 6 della presente legge, per i Sottoufficiali dall’ anzianità  di servizio avente come riferimento analogico la Legge 22/ 11/ 73, n. 872”) risulta finalizzato ad una mera articolazione delle qualifiche che prescinde totalmente dal collegamento normativo con le disposizioni di legge statale relative alla qualifica di agente di P.G. e di ufficiale di P.G., peraltro con una previsione di carattere generale e con espresso rinvio all’articolazione prevista dai singoli regolamenti comunali.
Nè la previsione di cui all’art. 7 lett. c) del previgente Regolamento può costituire parametro di riferimento per la valutazione della legittimità  del nuovo Regolamento adottato, atteso che il parametro di riferimento non può che essere costituito dalla legge statale.
L’art. 5 della l. 65/1986 prevede l’esercizio da parte del personale della Polizia Municipale di funzioni di Polizia Giudiziaria, “rivestendo a tal fine la qualità  di agente di P.G. riferita agli operatori e di ufficiale di P.G. riferita ai responsabili del servizio o del corpo ed agli addetti al coordinamento e controllo”.
Risulta evidente pertanto la diversa accezione della locuzione “operatore”, nel senso che – con riferimento al parametro della citata norma di legge statale – tra gli operatori devono ritenersi inclusi anche i sottufficiali di qualunque grado, in ragione del fatto che tale norma individua in via generale due categorie, quella degli operatori da un lato e quella di responsabile del servizio o del corpo (comandante e vice comandante) e addetti al coordinamento e al controllo (ufficiali).
Alla stregua di quanto sopra, ferma restando la discrezionalità  che caratterizza l’attività  di auto organizzazione dell’ente, non può dirsi illogica la norma del nuovo Regolamento nè è ravvisabile alcun profilo di violazione della citata normativa statale, che costituisce il parametro di valutazione della legittimità  e che non contempla la figura dei sottufficiali, i quali pertanto – in via di esclusione – non essendo sussumibili le figure apicali espressamente citate (comandante, vice comandante e ufficiali addetti al coordinamento) non possono che ricondursi nell’ambito della figura degli operatori.
Risulta pertanto rispettato il criterio fissato dalla normativa statale che accede ad una nozione di operatore di P.M. in senso ampio.
La disposizione di cui al nuovo Regolamento, oggetto di impugnazione da parte dei ricorrenti, risulta pertanto immune dai denunciati vizi ed anche sostanzialmente equa in relazione alla equa differenziazione sulla base del diverso grado di responsabilità .
Con il terzo motivo censurano la norma di cui all’art. 17 del nuovo Regolamento che al punto 5) prevede che per gli operatori di P.M. in categoria C con un’anzianità  di servizio di 30 anni nella qualifica di agente di P.M. l’attribuzione della qualifica di maresciallo maggiore, qualifica che competerebbe ai ricorrenti per effetto della norma transitoria di prima applicazione.
Assumono i ricorrenti che per effetto di tale disposizione molti operatori di P.M. diventerebbero loro pari grado senza aver frequentato alcun corso di aggiornamento, operandosi sostanzialmente una omologazione tra i gradi di operatore di P.M. e maresciallo ordinario, destinati entrambi a conseguire la qualifica di maresciallo maggiore per effetto delle norme richiamate.
Tale motivo è inammissibile prima che infondato, non ravvisandosi alcun concreto interesse in capo ai ricorrenti, i quali non solo non subiscono variazione alcuna ma anzi conseguono il superiore grado di maresciallo maggiore in via immediata e per effetto della disposizione transitoria di prima applicazione.
Il ricorso va dunque respinto.
Ricorrono ragioni equitative che inducono tuttavia il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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