Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Penalità  di mora – Applicazione – Limiti 

La circostanza addotta dal Comune di aver contratto un mutuo per ottemperare ad una condanna al risarcimento del danno per occupazione illegittima, pena la contrazione di servizi essenziali, integra un’ipotesi di grave “ragione ostativa” idonea ad escludere, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., l’applicazione da parte del Giudice dell’ottemperanza della sanzione, per il ritardo nell’esecuzione,  della penalità  di mora. 

N. 01599/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00755/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2012, proposto da Maria Bolza, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Angino, con domicilio eletto presso l’avv. Cataldo Balducci in Bari, via Putignani, 12/A; 

contro
Comune di Orsara di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto D’Addabbo, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 147; 

per l’ottemperanza
alla sentenza n. 1753/2010 del Tribunale di Foggia in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Orsara di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori, avv.ti Mario Angino e Roberto D’Addabbo;
 

Con il ricorso in epigrafe Maria Bolza ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1753/2010 del Tribunale di Foggia, che ha condannato il Comune di Orsara di Puglia al pagamento in suo favore di euro 107.896,68 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo, alla restituzione in favore della Bolza dei terreni siti nel Comune di Orsara, alla contrada “Partelle”, censiti in catasto al foglio 44, particelle 104 e 515, e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 283,82 per spese, euro 2.300 per diritti ed euro 6.000 per onorari.
La ricorrente ha notificato al Comune resistente sia il titolo esecutivo, passato in giudicato, che la successiva diffida ad adempiere in data 13.2.2012.
Il Comune di Orsara di Puglia si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 19 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e dev’essere pertanto accolto per quanto di ragione.
Deve infatti essere accolta la domanda con cui parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato con condanna del Comune al pagamento della relativa somma, oltre agli interessi legali e alle spese di lite come computati dalla sentenza del Tribunale di Foggia, nonchè alla restituzione in favore della Bolza dei terreni siti nel Comune di Orsara, alla contrada “Partelle”, censiti in catasto al foglio 44, particelle 104 e 515, con ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alla predetta sentenza entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Foggia, con facoltà  di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente darà  corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari; le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Comune intimato e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille), che il commissario ad acta potrà  esigere all’esito dello svolgimento della funzione commissariale.
Non può invece essere accolta la richiesta, formulata dalla ricorrente, di applicazione nei confronti dell’Amministrazione resistente della sanzione di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.
La norma citata ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l’istituto della cd. penalità  di mora, già  regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall’art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in particolare il giudice, con la sentenza di ottemperanza, può fissare, salvo che ciò sia manifestamente iniquo o non sussistano altre ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con una statuizione che costituisce titolo esecutivo.
Trattasi di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, modellata sulla falsariga dell’istituto francese dell’astreinte, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all’obbligazione sancita a suo carico dall’ordine del giudice; come di recente puntualizzato dal Consiglio di Stato (sez. V, sentenza n. 6688 del 20 dicembre 2011), tale misura assolve ad una finalità  sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento.
Benchè questo Tribunale abbia già  affermato, con sentenza del 24 novembre 2011, l’applicabilità  della norma citata anche all’adempimento di obbligazioni pecuniarie, tuttavia nel caso di specie le oggettive condizioni economiche in cui versa il Comune resistente, documentate dalla relazione del Settore amministrativo ed economico finanziario del 18 luglio 2012, nonchè la notoria situazione di congiuntura che ha imposto severi tagli alla spesa pubblica onde evitare la paventata insolvenza degli enti pubblici, inducono a ravvisare la ricorrenza di ragioni ostative all’applicazione della norma sanzionatoria.
Dalla relazione citata emerge infatti che per l’ottemperanza al giudicato nei confronti della ricorrente il Comune dovrà  stipulare un mutuo, non essendovi disponibilità  di bilancio a meno di sacrificare la spesa per i servizi essenziali.
Difetta, di conseguenza, uno dei presupposti per la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità  di mora, in quanto l’art. 114 del codice del processo amministrativo prevede espressamente che il giudice fissi la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative”.
Il ricorso deve quindi essere accolto nei termini suddetti.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
– dichiara l’obbligo del Comune di Orsara di Puglia di dare esecuzione alla sentenza n. 1753/2010 del Tribunale di Foggia entro giorni 60 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
– per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Foggia o suo delegato, che provvederà  entro giorni 60 alla emanazione di tutti gli atti necessari alla piena ed effettiva esecuzione della sentenza, compresi gli adempimenti contabili;
– condanna il Comune di Orsara di Puglia al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge;
– liquida nella somma complessiva di euro 1.000,00, a carico dell’amministrazione intimata, il compenso che dovrà  corrispondersi al commissario ad acta per il caso in cui, ove il Comune non ottemperi, si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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