Procedimento amministrativo – Abilitazione professionale – Avvocato – Ritrovamento cartellino identificativo – Annullamento prova scritta – Illegittimità  – Fattispecie

àˆ garantito il principio dell’anonimato allorchè la Commissione rinvenga il cartellino identificativo del candidato all’interno del plico contenente i tre elaborati solo successivamente alla correzione e valutazione degli elaborati stessi, con conseguente illegittimità  del provvedimento di annullamento della prova scritta per violazione del principio generale di anonimato che, viceversa, è applicabile solo se l’identificazione avvenga  prima o durante la correzione, ai sensi dell’art. 23, comma 6, R.D. n. 37/1934.

N. 01629/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01849/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1849 del 2011, proposto da Nicola Pasculli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Pasculli e Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 172; 

contro
il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., la Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 istituita presso il Ministero della Giustizia, la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli, la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari
“a) delle determinazioni assunte dalla III Sottocommissione Esami di Avvocato istituita presso la Corte di Appello di Napoli per la sessione 2010 nel corso della seduta del 04 maggio 2011 e di cui al verbale di pari data n. 4, nella parte in cui la stessa Sottocommissione (dopo aver valutato favorevolmente la prova scritta di diritto civile attribuendo il punteggio di 30, per giunta con voto finale di 90, di per sè sufficiente per l’ammissione alle prove orali) ha ingiustamente proceduto “all’annullamento del compito di civile, sussistendo identificazione del candidato” con la seguente motivazione: “Allorchè viene aperta la busta contenente la prova di diritto civile, si rinviene il cartellino identificativo non incluso in alcuna busta, consentendo, pertanto, l’identificazione del candidato n. 134”;
b) della conseguente mancata, ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato dello stesso ricorrente (la cui busta è stata contrassegnata col numero 134) e, quindi, delle determinazioni assunte dalla Sottocommissione in relazione alla prova stessa di diritto civile nella ulteriore parte in cui ha così deliberato “voto assegnato 30 anzi (I) annullato”;
c) delle determinazioni della stessa Sottocommissione di esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla successiva fase concorsuale (prove orali);
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, comunque lesivo della sfera giundica del ricorrente, ivi inclusa la relativa graduatoria pubblicata per affissione presso la Corte di Appello di Bari in data 28/06/2011 nella parte in cui non menziona fra i candidati ammessi alla successiva prova orale anche il concludente, siccome illegittimamente escluso.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 istituita presso il Ministero della Giustizia, della Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli e della Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 939 del 25 novembre 2011 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare, ai fini dell’ammissione con riserva a sostenere le prove orali per l’esame di Avvocato sessione 2010 e di fissazione dell’udienza pubblica del 7 giugno 2012 per la discussione del ricorso nel merito;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Gabriele Bavaro; nessuno è comparso per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il dott. Nicola Pasculli di aver partecipato, in data 14, 15 e 16 dicembre 2010, presso la Corte di Appello di Bari, alle prove scritte per gli esami volti al conseguimento dell’abilitazione professionale di avvocato, sessione 2010; aggiunge che, non risultando il suo nominativo negli elenchi degli ammessi alla prova orale, affissi in data 28 giugno 2011 presso la suddetta Corte di Appello, aveva richiesto copia dei propri elaborati scritti, per sua cognizione e verifica.
Riferisce di avere, quindi, appreso che i suoi elaborati erano stati corretti dalla III Sottocommissione Esami di Avvocato istituita presso la Corte di Appello di Napoli in data 4 maggio 2010, come si evince dal verbale in pari data n. 4; che la suddetta Sottocommissione aveva attribuito ad esso ricorrente i seguenti punteggi: I prova scritta (civile) 30 “anzi annullato¦.” – II prova scritta (penale) 30 – III prova scritta (atto) 30 – Voto complessivo 90; che, pertanto, nonostante il punteggio complessivo sarebbe stato sufficiente per essere ammesso a sostenere la prova orale, esso non era stato ammesso a causa dell’annullamento della I prova scritta di diritto civile.
Il dott. Pasculli ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 12 ottobre 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 2 novembre 2011, con il quale ha chiesto l’annullamento delle determinazioni assunte dalla III Sottocommissione per l’esame di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Napoli per la sessione 2010 nel corso della seduta del 4 maggio 2011, di cui al verbale di pari data n. 4, nella parte in cui la stessa Sottocommissione (dopo aver valutato favorevolmente la prova scritta di diritto civile attribuendo il punteggio di 30, per giunta con voto finale di 90, di per sè sufficiente per l’ammissione alle prove orali) avrebbe ingiustamente proceduto “all’annullamento del compito di civile, sussistendo identificazione del candidato” con la seguente motivazione: “Allorchè viene aperta la busta contenente la prova di diritto civile, si rinviene il cartellino identificativo non incluso in alcuna busta, consentendo, pertanto, l’identificazione del candidato n. 134”; ha chiesto altresì l’annullamento della conseguente mancata ammissione alle prove orali (la cui busta è stata contrassegnata con il numero 134) nonchè delle determinazioni assunte dalla Sottocommissione in relazione alla prova stessa di diritto civile nella ulteriore parte in cui ha così deliberato “voto assegnato 30 anzi (I) annullato”; ha chiesto infine l’annullamento delle determinazioni della stessa Sottocommissione di esclusione di essa ricorrente dalla partecipazione alla successiva fase concorsuale (prove orali) e della graduatoria pubblicata per affissione presso la Corte di Appello di Bari in data 28 giugno 2011 nella parte in cui non menziona fra i candidati ammessi alla successiva prova orale anche esso ricorrente illegittimamente escluso.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: 1. violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23, ultimo comma, del r.d. n. 37 del 1934, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea e falsa presupposizione, travisamento dei fatti, violazione del principio generale di esclusione solo in caso di identificazione prima o durante la correzione, illogicità  ed ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buon andamento dell’attività  amministrativa ex art. 97 Cost., violazione dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990.
Parte ricorrente lamenta che non vi sarebbe stata alcuna “previa” identificazione del candidato, cioè in un momento antecedente rispetto alla valutazione e correzione dell’elaborato di diritto civile e, quindi, non vi sarebbe stata violazione del principio dell’anonimato in quanto la cosiddetta “identificazione” sarebbe avvenuta solamente quando la Commissione avrebbe già  effettuato la correzione dell’elaborato, come si evincerebbe analizzando la cronologia del lavoro della Commissione stessa così come emergerebbe dalla lettura del verbale n. 4 redatto nella seduta del 4 maggio 2011.
La Commissione avrebbe infatti prima proceduto alla analisi e correzione della prova di diritto civile del 14 dicembre 2010, giudicando positivamente l’elaborato mediante la valutazione numerica di trenta e, quindi, nel pieno anonimato e, solo successivamente, avrebbe proceduto ad estrarre dalla busta grande il cartellino di identificazione del candidato n. 134; comunque ad avviso di esso ricorrente la prova piena ed incontrovertibile dell’identificazione dell’autore dell’elaborato solo successivamente alla correzione e relativa attribuzione del punteggio nei suoi confronti risulterebbe “per tabulas” in quanto in calce all’elaborato sarebbero riportati: il voto assegnato “30”, la località  “Napoli” e la data “4/5/2011” unitamente ai timbri e alle firme del segretario e del Presidente e al timbro circolare della Corte di Appello di Napoli e solo successivamente risulterebbe aggiunta la decisione di autoannulamento e la relativa motivazione e risulterebbe aggiunta la frase “anzi annullato per identificazione (v. verbale)” che non potrebbe che essere stata aggiunta dopo l’attribuzione del punteggio.
2. Eccesso di potere per motivazione generica, inadeguata e comunque illogica in quanto la Commissione non avrebbe dato adeguata contezza dell’iter logico seguito nel momento in cui ha deciso di autoannullare anzichè ammettere il candidato, considerato che sarebbe stato identificato dopo la correzione dell’elaborato di diritto civile.
Si sono costituiti a resistere in giudizio il Ministero della Giustizia, la Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 istituita presso il Ministero della Giustizia, la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli e la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Le parti hanno prodotto documentazione.
Alla camera di consiglio del 24 novembre 2011, con ordinanza n. 939, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare ai fini dell’ammissione con riserva del ricorrente a sostenere le prove orali per l’esame di Avvocato, sessione 2010, presso la Corte di Appello di Bari ed è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica del 7 giugno 2012 per la discussione del ricorso nel merito.
Parte ricorrente ha depositato, per l’udienza di discussione, un certificato della Corte di Appello di Bari attestante che il dott. Nicola Pasculli aveva sostenuto le prove orali degli esami di avvocato innanzi alla Commissione presso la stessa Corte di Appello, in data 27 gennaio 2012, conseguendo l’idoneità .
All’udienza pubblica del 7 giugno 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Colgono nel segno le seguenti censure dedotte nel primo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23, ultimo comma, del r.d. n. 37 del 1934, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea e falsa presupposizione, travisamento dei fatti, violazione del principio generale di esclusione solo in caso di identificazione prima o durante la correzione, illogicità  ed ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buon andamento dell’attività  amministrativa ex art. 97 Cost..
Il quinto comma dell’art. 23 del r.d. n. 37 del 1934, per quello che in questa sede interessa, prevede che: “La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell’articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell’articolo 17-bis; il sesto ed ultimo comma del medesimo articolo dispone: “La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l’esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.”
L’articolo 22, comma 4, richiamato dal suddetto quinto comma dell’art. 23 del r.d. n. 37 del 1934, che pure il Collegio ritiene opportuno ricordare, recita: “Nel giorno immediatamente successivo all’ultima prova e nell’ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno di cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l’integrità  dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un’unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l’operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo.”.
Analizzando la fattispecie oggetto di gravame alla luce della suddetta normativa, il Collegio, confermando quanto già  sostenuto da questa Sezione nell’ordinanza 939 del 25 novembre 2011, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare proposta dal ricorrente, ritiene che appare irragionevole l’annullamento dell’elaborato di diritto civile, non sussistendo i presupposti previsti dall’art. 23, comma 6, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37.
Ciò in quanto il candidato Nicola Pasculli con il suo comportamento non ha violato il principio dell’anonimato, come emerge chiaramente dal verbale della Commissione esaminatrice che risulta aver prima corretto le tre prove, mentre ove fosse stato il candidato stesso a non aver inserito il cartellino identificativo nella relativa busta la Commissione avrebbe dovuto immediatamente annullare la prova di diritto civile e non leggere neppure gli elaborati.
Come fatto rilevare da parte ricorrente, nel verbale n. 4 della seduta del 4 maggio 2011, nel corso della quale è avvenuta la correzione degli elaborati del dott. Pasculli, risulta infatti riportato prima il numero della busta, poi i voti attribuiti, 30 per i tre elaborati e poi viene rappresentato: “Si procede, quindi, all’annullamento del compito di civile, sussistendo identificazione del candidato. Infatti, allorchè viene aperta la busta contenente la prova di diritto civile, si rinviene il cartellino identificativo non incluso in alcuna busta, consentendo, pertanto, l’identificazione del candidato n. 134”.
Il principio dell’anonimato risulta invece garantito proprio dalla circostanza verbalizzata che la Commissione stessa aveva previamente corretto e valutato tutte le prove d’esame attribuendo anche il punteggio di 30 per ciascun elaborato.
Il punteggio complessivo attribuito al ricorrente è di voti 90 e, pertanto, il dott. Nicola Pasculli risulta aver ottenuto un punteggio che consente di essere ammesso alla prova orale ai sensi del comma 2 dell’art. 17-bis del suddetto r.d. 22 gennaio 1934 n. 37.
A seguito dell’ammissione con riserva alla prova orale da parte di questa Sezione con ordinanza n. 939 del 25 novembre 2011, il dott. Pasculli ha sostenuto le prove orali degli esami di avvocato innanzi alla Commissione presso la Corte di Appello di Bari in data 27 gennaio 2012 conseguendo l’idoneità , come risulta dal certificato della suddetta Corte di Appello depositato da parte ricorrente.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che i profili di illegittimità  dedotti con le sopra illustrate censure abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto alle altre di cui ai due motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso stesso e, conseguentemente, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, per quanto di ragione del dott. Nicola Pasculli, senza necessità  di pronunziarsi su quelle ulteriori dedotte.
Quanto alle spese, tenuto conto della condanna già  liquidata nella fase cautelare a favore di parte ricorrente e considerato che non vi è stata ulteriore attività  difensiva da parte di entrambe le parti, si ritiene che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati per quanto di ragione del dott. Nicola Pasculli.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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