Pubblica sicurezza – Licenza per attività  di vigilanza – Decreto prefettizio di sospensione – Impugnazione con richiesta di  misura cautelare – Fattispecie

Va sospeso il decreto prefettizio con cui è stata disposta la sospensione di una licenza di p.s. per lo svolgimento di attività  di vigilanza, nel caso in cui l’interessato: – versi in una situazione di crisi di liquidità  causata da gravi inadempienze di altre pubbliche Amministrazioni (fatti a cui lo stesso Prefetto, nella sua veste di Autorità  di coordinamento nella Provincia, è tenuto a riservare particolare attenzione); – la società  abbia avviato processi di riorganizzazione interna per porre fine ai disservizi che vengono alla stessa imputati dal provvedimento di sospensione della licenza.
E’ assai probabile, infatti, che la sospensione dell’attività  di vigilanza comporterebbe conseguenze irreversibili per l’azienda.


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Vedi Cons. St.,sez. III, ordinanza 22 febbraio 2013, n. 648 – 2013 ric. n. 8416 – 2012


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N. 00711/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01232/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2012, proposto dalla Security Guard Service S.r.l., già  Aldo Tarricone Sicurezza S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto in Bari, via Argiro 135;

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Ministero dell’Interno, Questura di Bari, Prefetto di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e domiciliati in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto della Prefettura della Provincia di Bari, prot. n. 831/16a/o.p. I bis del 24.8.2012, notificato in pari data, di sospensione della licenza di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell’attività  di vigilanza rilasciata al sig. Cataldo Tarricone, legale rappresentante della Aldo Tarricone Sicurezza s.r.l., ora denominata Security Guard Services s.r.l.;
– della diffida della Prefettura della Provincia di Bari del 14.6.2012 e del 9.8.2012;
– della comunicazione della Prefettura della Provincia di Bari di avvio del procedimento prot. n. 831/16a/area o.p. Ibis del 13.7.2012;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto dalla società  ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dello U.T.G. – Prefettura di Bari, del Ministero dell’Interno, della Questura di Bari e del Prefetto di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Tommaso Di Gioia;
 

Considerato che la sospensione della licenza trova quale presupposto (anche) la crisi di liquidità  dell’impresa causata da gravi inadempienze di pubbliche amministrazioni, fatti a cui lo stesso Prefetto, nella sua veste di Autorità  di coordinamento nella Provincia, è tenuto a riservare particolare attenzione;
considerato che la società  ha avviato i processi di riorganizzazione interna per porre fine a quei disservizi che vengono alla stessa imputati dal medesimo provvedimento;
considerato che assai probabilmente la sospensione dell’attività  di vigilanza comporterebbe conseguenze irreversibili per l’azienda;
considerato pertanto che nella fattispecie si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la discussione della causa l’udienza del 23 maggio 2013.
Condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese della presente fase in favore della ricorrente, nella misura di euro 1.500,00.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)