Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio – Possesso
Il decreto di esproprio, che realizza il trasferimento forzoso della proprietà , rende priva di effetti ogni pretesa di parte ricorrente, ivi compreso il possesso dell’immobile; ne consegue che non può ricorrere alcun ulteriore pregiudizio che legittimi l’emanazione del decreto cautelare inaudita altera parte.
N. 00709/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00660/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Antonia Mansueto, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Nitti, con domicilio eletto presso Paolo Nitti in Bari, via Marchese di Montrone, 47;
contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Dante N. 51;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’immissione in possesso e delle operazioni conseguenti effettuata nella giornata del 23.4.2012 di cui si ignorano gli estremi, il contenuto e la consistenza;
– del decreto di esproprio e contestuale determinazione urgente dell’indennità provvisoria 30.3.2012 n. 11, notificato addì 4.4.2012, ex art. 22 d.p.r. 327/2001, emesso dal Comune di Monopoli ” Area Organizzativa III ” Lavori Pubblici e Manutenzioni ” Servizio Espropriazioni, di porzione di complessivi mq. 210 dell’immobile sito in Monopoli ” contraddistinto in catasto al fg. 95, part. 344, necessario per la realizzazione del progetto di “riassetto dei liberi accessi al mare”;
– dell’avviso del Comune di Monopoli 6.3.2012, pubblicato per estratto, contenente la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio con riferimento alle particelle 385-387-389;
– della deliberazione c.c. 21.9.2010 n. 62, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riassetto dei liberi accessi al mare, valevole come variante semplificata al P.R.G.
con la richiesta, giusti motivi aggiunti del 13.6.2012, di emissione di decreto cautelare ex art. 56 c.p.a. che disponga l’annullamento:
– dell’immissione in possesso e delle operazioni conseguenti effettuate nella giornata del 23.4.2012 e proseguite il 12.9.2012 di cui si ignorano gli stremi, il contenuto e la consistenza.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm;
Considerato, sotto il profilo di rito, che la notificazione dei motivi aggiunti non si è perfezionata ex art. 56 comma II D.Lvo 2 luglio 2010 n. 104 nei confronti della parte pubblica evocata in giudizio, non risultandone versata in atti la prova dell’intervenuta conoscenza;
Quanto al fumus boni iuris, si deve ritenere che il decreto di esproprio – che realizza un trasferimento forzoso della proprietà di cui è causa in capo all’Ente Locale – rende priva di effetti ogni pretesa di parte ricorrente, ivi compresa il possesso dell’immobile, in quanto l’immissione in possesso del bene da parte della Pubblica Amministrazione si è verificato sin dal 23.4.2012 e di cui l’operazione di prosieguo contestata con i motivi aggiunti costituisce mera esecuzione;
Ne consegue che, allo stato, non si configura alcun nuovo ed ulteriore pregiudizio in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Respinge la suindicata domanda di sospensione inaudita altera parte.
Fissa la Camera di Consiglio del 4 ottobre 2012 per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 17 settembre 2012.
Il Presidente | |
Pietro Morea |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 18/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)