1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Permesso di soggiorno – Domanda di protezione internazionale – Obbligo di pronunzia della p.A- Sussiste – Conseguenze
2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Art. 31, comma 3° c.p.a. – Accertamento della fondatezza della pretesa – Discrezionalità amministrativa -Conseguenze
1. Dev’essere accolto il ricorso contro il silenzio della p.A. a seguito del ricevimento di un’istanza di permesso di soggiorno (per motivi umanitari con presentazione della domanda di protezione internazionale) tempestivamente proposta, dichiarando l’obbligo dell’Ufficio immigrazione della Questura di convocare l’interessato per redigere il verbale, raccogliendo le sue dichiarazioni negli appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. n. 25/2008, per il successivo inoltro alla Commissione territoriale.
2. L’attività della Commissione territoriale deputata all’esame delle domande di permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale è discrezionale e prevede l’effettuazione di un’articolata istruttoria, sicchè, ai sensi dell’art.31, co.3°, c.p.a., il G.A. non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa del ricorrente avverso il silenzio della p.A. di ottenere il suddetto permesso di soggiorno.
* * *
Vedi Cons. St., sez. III; sentenza 9 maggio 2013, n. 2524 – 2013; ric. n.156 – 2013
* * *
N. 01676/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31, 117 e 74 del codice del processo amministrativo,
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2012, proposto da Oris Uche Alo, rappresentato e difeso dall’avv. Floriana Ardito, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Foggia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97;
“per l’accertamento
“- dell’illegittimità del silenzio/rifiuto serbato dalla Questura di Foggia in ordine all’istanza di protezione internazionale e/o rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
– nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con il suddetto silenzio inadempimento/rifiuto;
per l’emanazione
dell’ordine immediato di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ovvero per richiesta asilo politico
e per la condanna
della Pubblica Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto nel termine di giorni 30, ex art. 31 del D.Lgs n. 104/2010, con richiesta di provvedere, ex art. 117, co. 3 del D.Lgs n. 104/2010, alla nomina di un Commissario ad acta in caso di protratto inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnatole.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Floriana Ardito e l’avv. dello Stato Ines Sisto;
CONSIDERATO che il cittadino nigeriano, sig. Oris Uche Alo, ha esposto in fatto
– di essere giunto a Lampedusa in data 7 ottobre 2008, fuggito dal proprio Paese d’origine e di essere stato trasferito a Bari dove aveva presentato richiesta di protezione internazionale;
– che la Commissione territoriale, dopo averlo ascoltato il 10 febbraio 2009, aveva deciso di non concedergli la protezione internazionale;
– che lo straniero aveva proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale di Bari il quale, con sentenza n. 479/2010, aveva rigettato il ricorso stesso e che il suddetto Tribunale avrebbe omessa qualsivoglia valutazione circa la precaria situazione esistente nella zona di provenienza del ricorrente e sulla possibilità di concedergli il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
– che, successivamente alla definizione del suddetto giudizio, attesa la persistenza ed il recente aggravamento della situazione generale del suo Paese d’origine, situazione che lo aveva indotto a fuggire, avrebbe riproposto istanza di protezione internazionale presso la Questura di Foggia, chiedendo di essere convocato per la compilazione del modello c/3, al fine di essere riascoltato dalla Commissione territoriale;
CONSIDERATO che la Questura non aveva dato seguito alla suddetta istanza, con ricorso, ritualmente notificato in data 10 maggio 2012 e depositato nella Segreteria del Tribunale in data 24 maggio 2012, il sig. Oris Uche Alo ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio – rifiuto che la Questura di Foggia avrebbe serbato in ordine all’istanza di protezione internazionale e/o rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; ha chiesto altresì l’emanazione dell’ordine immediato di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ovvero per richiesta di asilo politico e la condanna della Pubblica Amministrazione resistente ad adottare il provvedimento richiesto nel termine di giorni 30, ex art. 31 del d.lgs. n. 104 del 2010, con richiesta di provvedere, ai sensi dell’art. 117, comma 3, del suddetto decreto legislativo, alla nomina di un Commissario ad acta in caso di protratto inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnatole;
CONSIDERATO che a sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
– 1) violazione degli artt. 26 e 31 del d.lgs. n. 25 del 2008 in quanto la Questura di Foggia non avrebbe dato seguito alla domanda di protezione internazionale presentata in data 30 maggio 2011, a mezzo raccomandata a/r ricevuta dal suddetto Ufficio in data 10 giugno 2011, e vani sarebbero stati i tentativi del ricorrente di recarsi personalmente in Questura per formalizzare la citata domanda;
– 2) violazione degli artt. 3 e 27 del d.lgs. n. 25 del 2008 in quanto solo alla Commissione territoriale sarebbe attribuito il potere di dichiarare inammissibile la nuova domanda di protezione internazionale e di non procedere all’esame della stessa;
– 3) violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 in quanto la Questura di Foggia avrebbe avuto l’onere, a seguito della presentazione della istanza del 30 maggio 2011, di adottare, nei successivi trenta giorni, un provvedimento espresso;
– 4) accertamento della fondatezza dell’istanza presentata, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, in quanto, nella fattispecie oggetto di gravame, l’interessato sarebbe in possesso di tutti i requisiti per la riproposizione della domanda di protezione internazionale e/o per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
VISTA la costituzione a resistere in giudizio del Ministero dell’Interno e la relazione illustrativa del I giugno 2011, depositata in data 23 giugno 2012, nella quale l’Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia ha rappresentato che, con l’istanza del 30 maggio 2011, il difensore di parte ricorrente avrebbe solo dato la “disponibilità ” a riproporre nuovamente domanda di protezione internazionale, mai effettivamente prodotta, mentre il ricorrente, a seguito della pronuncia del Tribunale di Bari, che aveva rigettato il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale per non essere raggiunto da un decreto di espulsione;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 19 luglio 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
CONSIDERATO che l’art. 29 – Casi di inammissibilità della domanda – comma 1, lettera b) e l’art. 31 – Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi – comma 1, prevedono espressamente la possibilità di “reiterare la domanda” di protezione internazionale che, come prospettato da parte ricorrente deve essere valutata, anche se solo ai fini dell’inammissibilità , dalla competente Commissione territoriale;
CONSIDERATO altresì
– che l’art. 26, recante “Istruttoria della domanda di protezione internazionale”, al comma 2, prevede che “La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata”;
– che il richiamato decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 – Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta – al primo comma dell’art. 3, che disciplina l’Esame dei fatti e delle circostanze, dispone: “Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L’esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda”;
RITENUTO, applicando la suddetta normativa alla fattispecie in esame, che l’istanza del 30 maggio 2011 presentata dal difensore dell’interessato possa ritenersi sostanzialmente una nuova istanza di protezione internazionale, proprio perchè contiene la richiesta di convocazione per la compilazione degli appositi modelli in possesso della Questura e che, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi in parte fondato e deve essere in parte accolto, dichiarando l’obbligo dell’Ufficio Immigrazione della Questura della Provincia di Foggia di convocare il cittadino nigeriano, sig. Oris Uche Alo, per redigere il verbale delle dichiarazioni del richiedente sugli appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, ai fini del successivo inoltro alla Commissione territoriale, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
RITENUTO che merita altresì accoglimento la domanda formulata in ricorso volta ad ottenere la nomina di un commissario ad acta che, in caso di ulteriore inerzia della Questura di Foggia, provveda in via sostitutiva nei successivi 30 giorni;
RITENUTO, invece, di dover rigettare la domanda concernente la fondatezza dell’istanza, richiesta ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. in quanto, contrariamente a quanto rappresentato dal ricorrente, l’attività della Commissione territoriale è discrezionale e devono altresì essere compiuti ulteriori accertamenti istruttori da parte dell’Amministrazione che non consentono al giudice adito di pronunciarsi sull’accertamento della pretesa, nè la Questura di Foggia può rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per asilo politico in quanto, diversamente da quanto dedotto dall’istante, il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 479/2010, con la quale ha respinto il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale relativamente alla protezione internazionale, ha anche statuito sul rigetto della domanda proposta in via subordinata, concernente proprio la possibilità di ottenere il riconoscimento del diritto di asilo o quanto meno il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
RITENUTO quanto alle spese che, in considerazione del principio della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
RITENUTO di riservarsi sulla determinazione, con apposito atto, del compenso in favore del commissario ad acta, da porre a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
1) dichiara l’obbligo dell’Ufficio Immigrazione della Questura della Provincia di Foggia di convocare il cittadino nigeriano, sig. Oris Uche Alo per redigere il verbale delle dichiarazioni del richiedente sugli appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, ai fini del successivo inoltro alla Commissione territoriale, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
2) nomina commissario ad acta il dott. Mario Volpe, Dirigente della Prefettura di Bari, o un funzionario da esso delegato, affinchè, nell’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Ufficio Immigrazione della Questura della Provincia di Foggia, provveda in via sostitutiva entro 30 giorni dalla scadenza del temine di cui al punto 1);
3) rigetta la domanda di riconoscimento del diritto di asilo e della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
4) spese compensate;
5) si riserva sulla determinazione del compenso in favore del commissario ad acta, da porre a carico di parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)