1. Contratti pubblici – Scelta del contraente – Aggiudicazione – Offerta – Bando – Interpretazione
2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia dell’offerta – Commissione giudicatrice – Discrezionalità tecnica – Obbligo di motivazione – Limiti
1. In materia di aggiudicazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, n. 3848/2009) il bando di gara va interpretato in conformità ai principi di autonomia imprenditoriale e tutela della concorrenza, in modo da consentire alla ditta aggiudicataria di rispettare la cosiddetta « clausola sociale » e gli obblighi discendenti dalla contrattazione collettiva di settore anche assegnando i lavoratori a compiti e rami d’azienda differenti, purchè venga garantito il mantenimento delle loro condizioni economiche e contrattuali (nel caso di specie il collegio ha escluso che il capitolato tecnico obbligasse la ditta aggiudicataria ad assumere e destinare il personale dell’impresa cessante allo stesso appalto).
2. Attesa la discrezionalità tecnica che connota l’attività della commissione giudicatrice in relazione all’anomalia dell’offerta, l’obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste soltanto nel caso di giudizio negativo che in sede di verifica faccia venir meno l’aggiudicazione. In caso, invece, di esito favorevole del subprocedimento di verifica dell’anomalia è ammessa la motivazione per relationem con le giustificazioni addotte dall’aggiudicatario.
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Vedi Cons. di Stato, sez. IV, sentenza 2 dicembre 2013, n. 7525 – 2013; decreto cautelare 27 agosto n. 3294 – 2012, ordinanza 28 settembre n. 3874 – 2012 ric. n.6397 – 2012
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N. 01571/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01018/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2012, proposto da Ladisa s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Perrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Strada Torre Tresca, 36;
contro
Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Puglia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Ditta Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l., non costituita;
per l’annullamento
del bando di gara pubblicato il 5 marzo 2012, avente ad oggetto l’appalto del servizio di ristorazione per le mense obbligatorie del personale della Polizia penitenziaria, nelle sedi di servizio della circoscrizione della Regione Puglia;
del verbale del 30 maggio 2012 di aggiudicazione definitiva alla Ditta Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l.;
per l’accertamento dell’inefficacia del contratto di appalto e del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione;
in subordine, per il risarcimento per equivalente del danno ingiustamente subito dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Perrone e Walter Campanile;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e constatata l’integrità del contraddittorio;
Ritenuto che il primo motivo è infondato, alla luce della puntuale dimostrazione fornita dall’Amministrazione in ordine al possesso, da parte dell’aggiudicataria, del requisito di capacità economica e finanziaria previsto dal paragrafo III.2.2. del bando (cfr., in particolare, le tabelle e le pagg. 1 – 4 della relazione esplicativa depositata in giudizio il 19 luglio 2012 dall’Avvocatura dello Stato, dalle quali si desume che la Ditta Rag. Pietro Guarnieri – Figli s.r.l. ha realizzato nell’ultimo triennio un fatturato sufficiente ad integrare il requisito, calcolato sulla base della quota di partecipazione ai rispettivi raggruppamenti temporanei d’imprese, negli appalti presso i Provveditorati di Calabria e Sicilia);
Ritenuto che deve respingersi anche il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’impresa aggiudicataria per anomalia dell’offerta;
Ritenuto, in particolare, che la commissione di gara ha congruamente motivato il giudizio di affidabilità in relazione al monte ore preventivato dall’aggiudicataria, anche tenendo conto della prevista riduzione della media giornaliera dei pasti da erogare nella misura del 24,6%, e che in ogni caso costituisce giustificazione plausibile e meritevole di essere presa in considerazione la dimostrata disponibilità di un centro automatizzato di lavorazione per carni, salumi e formaggi, dotato delle attrezzature necessarie per il confezionamento sottovuoto di tali prodotti, che consente la riduzione del fabbisogno di manodopera;
Ritenuto, inoltre, che il paragrafo 6.1. del capitolato tecnico non era univoco nel senso di obbligare l’aggiudicataria ad assumere e destinare il personale dell’impresa cessante allo stesso appalto, ed in ogni caso la lex specialis di gara va interpretata in conformità ai principi, aventi rilevanza costituzionale e comunitaria, di autonomia imprenditoriale e tutela della concorrenza, in modo da consentire alla ditta aggiudicataria di rispettare la cosiddetta “clausola sociale” e gli obblighi discendenti dalla contrattazione collettiva di settore anche assegnando i lavoratori a compiti e rami d’azienda differenti, purchè venga garantito il mantenimento delle loro condizioni economiche e contrattuali (cfr. amplius Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009 n. 3848);
Ritenuto, in definitiva, di dover richiamare il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in tema di anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, secondo il quale il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso d’illogicità manifesta o di erroneità fattuale, con la conseguenza che l’obbligo di motivare in modo completo ed approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo, che faccia venir meno l’aggiudicazione, non richiedendosi per contro una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia, ed essendo in tal caso consentita la motivazione per relationem con le giustificazioni presentate dal concorrente, come avvenuto nella fattispecie in esame (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2011 n. 1090);
Ritenuto, per quanto detto, di dover respingere l’impugnativa, con parziale compensazione delle spese di giudizio (tenuto conto della complessità delle questioni dedotte), che vengono liquidate nella misura forfetaria indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Ladisa s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Puglia, nella misura di euro 3.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Savio Picone, Presidente FF, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)