Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Risarcimento del danno – Danno patromoniale – Mancata liquidazione di contributi previdenziali liquidati in sentenza – Lucro cessante –  Sussiste  

E’ fonte di risarcimento del danno in termini di lucro cessante sotto forma di minori ratei pensionistici non riscossi l’inottemperanza da parte della pubblica amministrazione datore di lavoro della sentenza di liquidazione in favore del ricorrente di contributi  previdenziali.

N. 01558/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2012, proposto da: 
Giandomenico e Gerardo Ravidà  e, nella qualità  di eredi del dott. Giandomenico Ravidà , i sigg.ri Maria Teresa De Caro, Giandomenico Ravidà , Gerardo Ravidà , Paolo Ravidà  e Giovanna Ravidà , tutti rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Zingrillo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t.; 

per l’ottemperanza
al giudicato derivante dalle decisioni del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, a mezzo di sentenze n. 3096/09 e n. 1237/09;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Nicola Zingrillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.-Con sentenza n.3096/09depositata il 4.8.2009, il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, condannava in solido la Gestione Liquidatoria USL FG/7, USL FG/8, USL FG/9e la Regione Puglia al versamento in favore dell’ENPAM, sui conti relativi al dott. Giandomenico Ravidà  e al dott. Gerardo Ravidà , della somma complessiva di € 1.089,27 ciascuno, oltre interessi legali fino al soddisfo.
La sentenza, munita di formula esecutiva in data 3.9.2009, notificata alla Gestione Liquidatoria USL FG/7, USL FG/8, USL FG/9in data 10.09.2009 e alla Regione Puglia in data 9.9.2009, non veniva appellata nei termini di legge e, pertanto, diveniva cosa giudicata.
Con atto di precetto, notificato in data 21.7.2010 e ricevuto il successivo 27.07.2010, veniva intimato alla Regione Puglia il pagamento della somma complessiva di € 2.789,67, oltre alle successive spese ed ai rispettivi interessi legali maturati fino al soddisfo.
Ciononostante, il pagamento non aveva luogo.
Nelle more il Tribunale di Foggia – Sezione lavoro, con sentenza n.1237/09 depositata il 19.06.2009, così disponeva:
a) condannava in solido la Gestione Liquidatoria USL FG/9 e la Regione Puglia al versamento in favore dell’ ENPAM, sui conti relativi al dott. Domenico Ravidà , della somma ulteriore complessiva di € 280,44;
b) condannava in solido la Gestione Liquidatoria USL FG/7, USL FG/8, USL FG/9 e la Regione Puglia al versamento in favore dell’ ENPAM, sui conti relativi al dott. Domenico Ravidà , della somma complessiva di € 7.540,46;
c) condannava in solido le stesse parti citate sub b) in favore dello stesso dott. Domenico Ravidà  al risarcimento della somma complessiva di € 18.074,34 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Anche questa decisione, munita di formula esecutiva in data 3.9.2009, veniva notificata alla Gestione Liquidatoria USL FG/7, USL FG/8, USL FG/9 il 10.09.2009 e alla Regione Puglia il 9.9.2009 e, non venendo appellata nei termini di legge, passava in giudicato.
Con ulteriore atto di precetto notificato in data 21.07.2010, quindi, veniva intimato alla Regione Puglia il pagamento anche della somma complessiva di € 27.679,72, oltre alle successive spese ed ai rispettivi interessi legali maturati fino al soddisfo.
Anche tale precetto, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, non avrebbe avuto seguito.
Il dott. Domenico Ravidà  è nelle more deceduto in data 28.3.2011. I suoi successori ab intestato sono -come comprovato dalla certificazione versata in atti- la vedova Maria Teresa De Caro, nata a Foggia il 18.09.1932, Giandomenico Ravidà  nato a Foggia il 16.3.1957, Gerardo Ravidà  nato a Foggia il 3.9.1958, Paolo Ravidà  nato a Foggia il 7.3.1963 e Giovanna Ravidà  nata a Foggia il 19.06.1969. Costoro figurano tutti tra gli odierni ricorrenti.
2.- Il gravame è fondato e va accolto.
L’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. statuisce espressamente che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
In questo caso le sentenze di cui si chiede l’esecuzione sono passate in giudicato in conseguenza della mancata impugnazione, come da attestazioni in atti, ma le Amministrazioni condannate in solido non vi hanno dato esecuzione nonostante la rituale notifica delle decisioni stesse e dei conseguenti atti di precetto.
Nè la ricostruzione di parte ricorrente è stata in qualche modo contestata dalle Amministrazioni intimate che, invero, non si sono costituite in giudizio.
Deve, pertanto, dichiararsi l’obbligo di dare esecuzione alle sentenze pronunziate dal Tribunale di Foggia-Sezione lavoro in epigrafe meglio specificate all’uopo provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate, oltre interessi legali fino al soddisfo, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Parimenti va accolta la richiesta di risarcimento del danno provocato al dott. Domenico Ravidà  dall’inottemperanza degli obblighi previdenziali prescritti dalla sentenza n.1237/2009 in termini di lucro cessante, sotto forma di minori ratei pensionistici riscossi; richiesta formulata ai sensi e per gli effetti dell’art.112, comma 3, c.p.a. e la cui quantificazione si rimette alle Amministrazioni intimate ai sensi dell’art.34, comma 4 stesso codice.
Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina Commissario ad acta il Prefetto di Foggia o un suo delegato che, accertata l’inottemperanza delle predette Amministrazioni, dovrà  provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari delle Amministrazioni stesse; sia per quanto concerne la liquidazione delle somme indicate nelle sentenze alle quali si sta dando esecuzione, sia per quanto concerne la quantificazione del risarcimento spettante al dott. Domenico Ravidà  -e per lui agli eredi- nei termini su indicati.
Il relativo compenso, da porsi a carico delle Amministrazioni inadempienti, è fissato sin d’ora in €2000,00 (duemila/00).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), così provvede:
-accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo delle Amministrazioni intimate di dare esecuzione alle decisioni in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate oltre interessi fino al soddisfo e procedendo alla quantificazione del risarcimento per rtardata esecuzione di giudicato nei termini di cui in motivazione;
-assegna alle Amministrazioni stesse il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione;
-in caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il Prefetto di Foggia, o suo delegato, che provvederà , accertata l’inottemperanza delle Amministrazioni intimate nel termine di cui sopra, a porre in essere gli atti sostitutivi necessari entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari delle Amministrazioni stesse e con compenso fissato in €2000,00 (duemila/00) oltre ad eventuali spese documentate e posto in solido a carico delle stesse;
-condanna altresì le Amministrazioni resistenti in solido al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria