Giurisdizione – Criterio di riparto – Pubblico impiego – Conferimento di incarichi dirigenziali – Giurisdizione del G.O. – Sussiste

 
Attesa la natura di negozio di diritto privato, il conferimento di incarico dirigenziale e la relativa disciplina – entrambi afferenti al rapporto di lavoro già  instaurato con la p.A. – rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. 
 

N. 01560/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2012, proposto da: 
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolo’ Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso in Bari, via P. Amedeo, n.234; 

contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Enzo Augusto, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Bari, via Abate Gimma, n.147; 
Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, Provincia di Barletta Andria Trani; 

nei confronti di
Anna Maria Cianti; 

per l’annullamento
previa sospensione
1) della deliberazione di g.m. del comune di Trani n. 60 dell’11.6.2012 con la quale veniva disposta la cessazione delle funzioni dirigenziali all’interno dell’ufficio comune del piano sociale di zona (ambito territoriale n. 5 comuni di Trani e Bisceglie) della dott.ssa Anna Maria Cianti e veniva affidato l’incarico al segretario generale del comune di Trani;
2) della nota prot. 21098 del 12.6.2012 con la quale il sindaco del comune di Trani trasmetteva la deliberazione di g.m. sub 1) e comunicava al dirigente dell’ufficio comune di piano la cessazione in data 12.6.2012 delle funzioni dirigenziali;
3) ove necessario del decreto del sindaco di Trani del 21.12.2010 prot. 50744 nella misura in cui apponeva all’incarico dirigenziale il termine con il mandato del sindaco del comune capofila, mai trasmesso al comune di Bisceglie;
4) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorchè non conosciuto compreso il provvedimento non conosciuto di nomina del dott. luca francesco paolo russo, segretario generale del comune di Trani, a dirigente responsabile dell’ufficio comune di piano;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. N. Mastropasqua e avv. E. Augusto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il Comune di Trani e quello di Bisceglie hanno istituito la gestione associata del dei servizi socio- assistenziali, affidando con contratto a tempo determinato (per la durata coincidente della gestione associata e cioè fino al 31.12.2012), l’incarico di Dirigente.
L’incarico è stato affidato alla dr.ssa Cianti (dipendente del Comune di Bisceglie che provvede al pagamento della relativa spesa).
Comune capofila è il comune di Trani.
Cambiato il sindaco di tale comune, la nuova giunta, con atto sostanzialmente non motivato e che appare applicazione del termine di scadenza del contratto dirigenziale (ancorato alla cessazione della carica del sindaco conferente l’incarico), nonchè dello spoil system, ha revocato l’incarico e l’ha affidato ad interim al segretario generale del comune di Trani.
Il comune di Bisceglie impugna l’atto di giunta deducendo vari profili di illeggittimità 
Il ricorso è inammissibile.
Va delibata, preliminarmente, la questione di difetto di giurisdizione sollevata d’ufficio dal Collegio e sottoposta alle parti in udienza.
L’art. 63, d.lg. n. 165 del 2001 assegna al g.o., in funzione di giudice del lavoro, fatta esclusione degli atti inerenti alle procedure concorsuali tese alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, ogni altra controversia in cui venga in discussione lo sviluppo e la gestione del rapporto di pubblico impiego in base a disposizioni di legge, di regolamento e del C.C.N.L., a partire dall’atto di assunzione e fino alla liquidazione dell’indennità  di fine rapporto, ivi compresi gli atti di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali e la responsabilità  dei dirigenti . (T.A.R. Roma Lazio sez.II, 04 marzo 2009, n. 2240)
Gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali sono, infatti, negozi di diritto privato e le controversie aventi a oggetto la conformità  alle regole che disciplinano il rapporto di lavoro dei dirigenti delle decisioni in tema di conferimento e di revoca dei predetti incarichi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.(Cassazione civile sez. un., 09 febbraio 2009, n. 3054).
Sono state devolute, invece, al Giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative al rapporto di lavoro di alcune categorie, elencate nell’art. 3 del citato D. Lgs. n. 165 del 2001 (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia ed altro).
Orbene, la controversia sub judice riguarda la revoca di un Dirigente comunale, assunto con contratto a tempo determinato.
In conclusione va dichiarato, quindi, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione che declina in favore del Giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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