Risarcimento del danno – Espropriazione per pubblica utilità  – Danno da occupazione illegittima – Quantificazione – Interessi legali per il periodo tra la proposizione della domanda e la sentenza – Non sono dovuti – Ragioni

Nella quantificazione del risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa, non possono essere conteggiati gli interessi legali sulla somma corrispondente al prezzo del bene rivalutato per il periodo intercorrente tra la domanda giudiziale e la pronuncia della sentenza. Infatti, il criterio di quantificazione riferito al prezzo del bene, incrementato anno per anno degli interessi legali fino alla domanda giudiziale e rivalutato sulla base degli indici ISTAT a decorrere dalla domanda giudiziale fino alla pronuncia della decisione, partendo dal presunto prezzo storico del bene locato, lo attualizza al momento della decisione, sicchè, in rapporto all’ammontare del debito così determinato, non residua spazio per la voce degli interessi, quali elementi accessori.

N. 01615/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01805/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2011, proposto da Filippo Mascolo, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29; 

contro
Comune di Serracapriola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n. 210; 

per l’ottemperanza
alla sentenza del T.A.R. Puglia, prima Sezione, 14 dicembre 2010 n. 4165, resa inter partes.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Serracapriola;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Michele Cascione, su delega dell’avv. Aldo Loiodice, e Giuseppe Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con sentenza della prima Sezione 14 dicembre 2010 n. 4165, resa inter partes, notificata il 15-21 aprile 2011 e non appellata, il Comune di Serracapriola è stato condannato al risarcimento per equivalente in favore del ricorrente, che ha agito in nome e per conto dei germani Amalia e Annibale Mascolo, proprietari dei suoli censiti in catasto al foglio 28, particelle 96, 97, 513, 515, 518, 519, 520, 521, 522 e 523, della superficie di circa 4.732 metri quadrati.
Di tali terreni (utilizzati per l’edificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica) invero era stato sottratto il possesso sin dal 1980, senza che siano intervenuti negli anni successivi nè il decreto di esproprio nè atti transattivi nè il pagamento di qualsivoglia indennità  in relazione alle part.lle 96, 518, 519, 521 e 522.
La superficie di queste ultime, oggetto della domanda risarcitoria, pur essendo stati effettuati dall’Ente locale ulteriori frazionamenti, risulta quantificata dalla pronuncia in “metri quadrati 1.913, pari alla differenza tra la superficie dell’intero compendio di 4.732 metri quadrati e quella di 2.819 bonariamente ceduta al Comune con l’atto del 20 aprile 2005”.
La sentenza, in ordine alla quantificazione dei danni il T.A.R. ha così concluso:
“Il prezzo convenuto per la cessione bonaria del 1988 di lire 30.000 al metro quadrato, corrispondente per ciò stesso al prezzo dei suoli in comune commercio (valido anche nell’anno 1990, perchè relativo a compravendite intervenute nel triennio precedente) è, in conclusione, quello cui fare riferimento per la liquidazione del danno per equivalente.
Esso prezzo va incrementato anno per anno degli interessi legali fino alla domanda giudiziale e rivalutato sulla base degli indici ISTAT a decorrere dalla domanda giudiziale, fino alla pronuncia della decisione”.
Con la sentenza è stata altresì accolta la domanda di pagamento dell’indennità  per l’occupazione temporanea e d’urgenza. Essa “va determinata secondo il sistema del calcolo degli interessi al tasso legale sul valore del bene come sopra determinato per ciascun anno di durata dell’occupazione.
Sull’importo dovuto a tale titolo sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del settembre 1990, termine di scadenza dell’occupazione legittima, fino alla domanda giudiziale.
Nell’effettuare i calcoli secondo i suddetti criteri, dovrà  tenersi conto di eventuali somme versate dal Comune per le medesime causali.
Al riguardo va precisato che dal verbale di accordo bonario del 12 dicembre 1988 risulta che con delibere consiliari n. 216 del 30 settembre 1987 e n. 144 del 13 aprile 1988, si procedette a corrispondere ai proprietari un acconto di lire 5.000 al mq”.
L’Amministrazione ha quantificato il risarcimento in termini che l’interessato reputa non soddisfacenti. Ha allora proposto l’azione di esecuzione della sentenza 14 dicembre 2010 n. 4165, dichiarandosi nel contempo indisponibile ad accedere all’ipotesi prospettata dal Comune.
L’istante, a sua volta, ha prodotto conteggi alternativi elaborati dal tecnico di fiducia, ingegner Ciro Garofalo.
L’Amministrazione municipale, costituitasi, insiste per la correttezza della propria quantificazione.
I calcoli delle parti seguono procedimenti diversi, sicchè il Collegio, dopo aver rinviato la prima volta per trattative, ha ancora differito fino alla camera di consiglio del 7 giugno 2012 (alla quale la causa è stata riservata per la decisione) per ottenere dalle parti prospetti tra loro comparabili.
La dialettica processuale si è infine incentrata sulla quantificazione operata dal perito di parte ricorrente, alla quale il Tecnico del Comune (arch. Giovanni Papalillo) ha mosso specifiche contestazioni.
In particolare, si osserva nella nota depositata il 6 giugno 2012 (senza rilievi ex parte actoris) che
1) erroneamente viene detratto solo parte dell’acconto versato nel 1987 (per la quota di lire 9.565.000, corrispondente a lire 5.000 al metro quadro per la superficie di metri quadri 1913) e non l’intera somma liquidata (pari a lire 23.660.000); neppure viene considerato ai fini della detrazione l’importo di € 72.786,58 (che invero si riferisce alle particelle 97, 515, 520 e 523 del foglio 28 per una superficie di metri quadri 2819);
2) non possono essere conteggiati, per il periodo intercorrente tra la domanda giudiziale e la pronuncia della sentenza, gli interessi legali sulla somma corrispondente al prezzo del bene rivalutato.
Quanto al primo punto (in cui si contesta che l’acconto possa essere plasmato con riferimento a tutta la superficie occupata) il ragionamento dell’Amministrazione si pone in diretta ed evidente contrapposizione a quanto affermato nella sentenza 14 dicembre 2010 n. 4165, nella quale veniva precisato “che dal verbale di accordo bonario del 12 dicembre 1988 risulta che con delibere consiliari n. 216 del 30 settembre 1987 e n. 144 del 13 aprile 1988, si procedette a corrispondere ai proprietari un acconto di lire 5.000 al mq”. Di conseguenza è del tutto giustificato il criterio utilizzato dall’ingegner Ciro Garofalo che ha sottratto l’acconto (pagato in relazione all’intera superficie interessata dall’intervento di edilizia pubblica) in misura proporzionale ai metri quadri che costituiscono la porzione per la quale è stato richiesto il risarcimento dei danni determinati dalla sottrazione del bene.
Quanto al secondo punto il rilievo del Tecnico municipale è condivisibile.
I criteri suggeriti dal Tribunale rappresentano un comune metodo di liquidazione del debito di valore costituito dai danni, metodo che, partendo dal presunto prezzo storico del bene locato, lo attualizza al momento della decisione, sicchè, in rapporto all’ammontare del debito così determinato, non residua spazio per la voce degli interessi, quali elementi accessori.
Di conseguenza, spetta all’istante l’indennità  per l’occupazione d’urgenza, secondo il prospetto dal medesimo prodotto, e il risarcimento per la perdita del bene, nella misura rinvenente dallo stesso prospetto, a cui però devono essere sottratti gli importi corrispondenti agli interessi al 3% per 652 giorni (dal 20 marzo 2008 al 31 dicembre 2009) e all’1% per 352 giorni (dal I gennaio 2010 al 14 dicembre 2010).
A fronte di tali risultanze si deve rilevare che la sentenza non è stata eseguita, non essendo stata versata al sig. Mascolo dopo la pronuncia del Tribunale alcuna somma, nonostante la condanna al pagamento sia del risarcimento sia dell’indennità  di occupazione.
Pertanto, nei termini anzidelineati, la domanda attorea dev’essere accolta, essendo provato l’inadempimento di parte convenuta. Per l’effetto, il Tribunale ordina al Comune di Serracapriola di provvedere, in esecuzione della suddetta sentenza T.A.R. Puglia, prima Sezione, 14 dicembre 2010 n. 4165, al pagamento delle somme sopraprecisate, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per l’adempimento, nominando fin d’ora il Prefetto di Foggia commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con facoltà  di delega a funzionario del suo ufficio, con la precisazione che allo stesso competono tutti gli incombenti all’uopo necessari, anche di carattere contabile, compresa l’emissione del mandato di pagamento.
Le peculiarità  della vicenda giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Le spese inerenti all’attività  del commissario, forfetariamente determinate in euro 1.000,00, tuttavia faranno carico al Comune debitore.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Pone a carico del Comune di Serracapriola il compenso eventualmente spettante commissario ad acta, nella misura di euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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