Processo amministrativo – Silenzio della P.A. – Interesse – Ove venga meno l’inerzia – Conseguenze

La richiesta telematica di documentazione, così come la decisione di assoggettare a valutazione di impatto ambientale un progetto, comporta l’improcedibilità  della domanda proposta avverso il silenzio dell’Amministrazione per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuta meno l’inerzia della stessa.

N. 01609/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00735/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2012, proposto da Altra Tensione s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Madia Rita Favia, con domicilio eletto in Bari, via Alfieri, 2;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede della Regione Puglia, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Italiano, con domicilio eletto in Bari, via Amendola, 61;

per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di emissione del decreto di autorizzazione unica alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Acquaviva delle Fonti, località  “Difesa”, di potenza prevista pari a 47,6 MWp;
per la dichiarazione che la Regione Puglia, non avendo adottato il decreto di autorizzazione unica previsto dall’art. 12 dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dell’art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 12, comma 4 dlgs n. 387/2003;
e per il conseguente ordine rivolto alla Regione di emettere il decreto di autorizzazione unica;
per la nomina sin da ora di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’Amministrazione non adempia l’ordine di concludere il procedimento entro il termine assegnato;
per la condanna della Regione Puglia al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società  ricorrente per effetto del comportamento inadempiente ed inerte dell’Amministrazione regionale;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità  del silenzio inadempimento serbato dalla Provincia di Bari in relazione alla istanza presentata dalla ricorrente per la verifica di assoggettabilità  a valutazione d’impatto ambientale del progetto per la costruzione di un parco fotovoltaico nel Comune di Acquaviva delle Fonti, località  “Difesa”, di potenza prevista pari a 47,6 MWp;
per l’accertamento dell’obbligo della Provincia di Bari di adottare sulla predetta istanza un provvedimento espresso e motivato;
e per la conseguente condanna della Provincia di Bari all’adozione del consequenziale provvedimento;
per la condanna della Provincia di Bari, anche in solido con la Regione Puglia, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società  ricorrente per effetto del comportamento inadempiente ed inerte dell’Amministrazione regionale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 per le parti i difensori avv.ti Madia Rita Favia, Anna Bucci, su delega dell’avv. Tiziana Colelli, Antonio L. Deramo, su delega dell’avv. Luca Italiano;
 

Rilevato che la ricorrente Altra Tensione s.r.l. ha presentato alla Regione Puglia istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Acquaviva delle Fonti, località  “Difesa”, di potenza prevista pari a 47,6 MWp; che la stessa contesta in questa sede l’inerzia della Regione Puglia nel concludere il procedimento, essendo stato superato il termine di legge;
Considerato che la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo in data 18.7.2012 (e quindi in un momento successivo rispetto al deposito del ricorso avvenuto in data 25.5.2012) ha richiesto telematicamente alla odierna ricorrente la produzione di documenti;
Ritenuto che ciò determina l’improcedibilità  della domanda proposta avverso il silenzio della Regione Puglia per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuta meno l’inerzia dell’Amministrazione regionale;
Rilevato che, in relazione allo stesso progetto, la società  ricorrente ha presentato alla Provincia di Bari istanza per la verifica di assoggettabilità  a valutazione d’impatto ambientale; che l’interessata contesta in questa sede l’inerzia della Provincia di Bari nel concludere il procedimento, essendo stato superato il termine di legge;
Considerato che la Provincia di Bari in data 13.6.2012 (e quindi in un momento successivo rispetto al deposito del ricorso avvenuto in data 25.5.2012) ha deciso con determinazione n. 546 di assoggettare a valutazione di impatto ambientale il progetto presentato;
Ritenuto che ciò determina l’improcedibilità  della domanda proposta avverso il silenzio della Provincia di Bari per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuta meno l’inerzia dell’Amministrazione provinciale;
Ritenuto, infine, di disporre la prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda risarcitoria secondo il rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 6 cod. proc. amm.;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, non definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda proposta avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia sulla istanza di autorizzazione unica relativamente al progetto per cui è causa;
2) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda proposta avverso il silenzio serbato dalla Provincia di Bari sulla istanza per la verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto per cui è causa.
Dispone la prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda risarcitoria secondo il rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 6 cod. proc. amm.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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