Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio – Invio in missione – Infortunio in itinere – Richiesta erogazione provvidenze – Diniego – Illegittimità – Sussiste
Ai sensi dell’art.1, commi 563 e 564, della legge n.266/2005, ai familiari delle così dette “vittime del dovere” vanno riconosciute le relative provvidenze anche quando l’infortunio del congiunto si sia verificato in occasione o a seguito dell’espletamento di una missione di servizio. Pertanto, è illegittimo il diniego opposto dalla p.A. alla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nell’ipotesi di incidente occorso ad un militare durante il tragitto dal luogo in cui si era recato per ragioni di servizio al comando presso cui era assegnato.
N. 01592/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2011, proposto da D. R. F., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori L. G. e L. A. C., rappresentata e difesa dall’avv. Ettore M. Cerasa, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Notaristefano in Bari, via Francesco Crispi, 6;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
del decreto n. 56 (pos. M-D GPREV/12131/18/SBA) del 16.12.2010, notificato a mezzo raccomandata ricevuta il 24.1.2011, con il quale il citato Dicastero ha respinto l’istanza della ricorrente finalizzata ad ottenere la provvidenza per le vittime del dovere e soggetti equiparati di cui all’art. 1, comma 564 legge n. 266/2005 (L. Fin. 2006), in qualità di erede ed avente causa del proprio coniuge Cap. L. A.;
per l’accertamento e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio del sinistro che ha provocato la morte del Cap. L. A.;
per l’accertamento del diritto della ricorrente, nella qualità indicata, ai suddetti benefici;
per la condanna del Ministero della Difesa alla corresponsione delle provvidenze richieste;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 per la parte ricorrente il difensore avv. Giovanni Notaristefano, su delega dell’avv. Ettore Maria Cerasa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il coniuge dell’odierna ricorrente, Capitano L. A., all’epoca dei fatti per cui è causa prestava servizio presso l’Aeroporto Militare Amendola di Foggia nel 301° Servizio Tecnico Distaccato Infrastrutture, con l’incarico di progettista e direttore dei lavori dei cantieri in essere nel suddetto aereoporto.
Nel marzo del 2010, su richiesta del 308° Servizio Tecnico Distaccato Infrastrutturendi di Pozzuoli, gli veniva affidato l’ulteriore incarico di progettazione della mensa dell’Accademia Militare di Pozzuoli dove era inviato in missione.
In data 19 maggio 2010 alle ore 16.15 il L., alla guida della propria autovettura, mentre rientrava in orario di servizio all’Aeroporto Amendola di Foggia proveniente dall’Accademia Militare di Pozzuoli, era coinvolto in uno scontro con un autocarro nel corso del quale decedeva a causa delle ferite riportate.
La ricorrente D. R., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori, quali eredi ed aventi causa del Capitano L. A., impugna il provvedimento dell’Amministrazione militare che nega il riconoscimento della provvidenza per le vittime del dovere e soggetti equiparati di cui all’art. 1, commi 563 e 564 legge n. 266/2005, sul presupposto del carattere di infortunioin itinere del sinistro verificatosi (carattere non contemplato dalla disposizione in esame) e della concessione del beneficio unicamente in ipotesi di attività di servizio.
Deduce un’unica doglianza così sinteticamente riassumibile:
– Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 564 legge n. 266/2005 (L. Fin. 2006). Contraddittorietà , ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere: secondo la prospettazione dell’interessata, le conseguenze del sinistro sarebbero dipendenti da causa di servizio; la D. R., in qualità di erede del defunto Capitano L., avrebbe diritto ai benefici di cui all’art. 1, commi 563 e 564 legge n. 266/2005.
Si costituiva l’Amministrazione militare, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Invero, in forza del comma 563 “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità ;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità ;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità .”.
Il comma 564 dispone che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”.
Come correttamente evidenziato da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 564 legge n. 266/2005 i benefici di legge competono a condizione che i danni siano riconosciuti come dipendenti da causa di servizio e si siano verificati “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”.
Pertanto, la provvidenza spetta alla odierna istante, poichè deve essere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio del decesso del militare L.
L’infortunio letale è, infatti, accaduto nel tragitto Pozzuoli (ove il L. si era recato per ragioni di servizio) – Aeroporto Militare Amendola di Foggia (ove il L. prestava servizio).
Del resto il tenore letterale del foglio di viaggio dell’11.5.2010 è chiaramente indicativo del carattere di “missione” dello spostamento effettuato dal L. nel corso del quale si è verificato il sinistro mortale: in esso si legge “la SV è comandata in missione per servizio isolato da Amendola a Pozzuoli (NA)”.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio del sinistro che ha provocato la morte del Cap. L., la declaratoria del diritto della ricorrente, nella qualità indicata, ai suddetti benefici, e la condanna del Ministero della Difesa alla corresponsione delle provvidenze richieste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, accerta la dipendenza da causa di servizio del sinistro che ha provocato la morte del Cap. L. A., dichiara il diritto della ricorrente, nella qualità indicata, ai suddetti benefici, e condanna il Ministero della Difesa alla corresponsione delle provvidenze richieste.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente D. R., liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)