1. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Sospensione ex art. 91 D.P.R. 3/1957 – Fattispecie


2. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Sospensione discrezionale ex art. 91 D.P.R. 3/1957 – Natura e presupposti

1. Posto che l’art. 91 D.P.R. 10.01.1957 n. 3 prevede due distinte ipotesi di sospensione dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale, di cui la prima – vincolata ed obbligatoria – è connessa all’emissione del mandato o dell’ordine di cattura e la seconda – avente natura essenzialmente discrezionale – è correlata all’apprezzamento della particolare gravità  del reato, nulla impedisce all’ente datoriale, dopo aver dapprima applicato la sospensione obbligatoria dal servizio in ragione della adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari e successivamente revocato lo stesso provvedimento essendo stata sostituita la detta misura con l’obbligo di presentazione alla P.G., di attivare in un secondo momento il procedimento per l’applicazione della sospensione discrezionale del proprio dipendente, ove riscontri la particolare gravità  del reato ascrittogli.


2. La sospensione dal servizio del pubblico dipendente prevista dall’art. 91 D.P.R. 10.01.1957 n. 3 nel caso in cui sia ravvisabile in concreto la particolare gravità  del reato ascrittogli in sede penale costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale non sindacabile in sede giurisdizionale, se non in ipotesi di eccesso di potere per illogicità , travisamento ed evidente violazione del principio di proporzionalità , sicchè non può disporsi la sospensione cautelare del detto provvedimento, ove esso risulti giustificato da apposita motivazione recante specifica e coerente valutazione in merito alla gravità  dei fatti contestati in sede penale (nella fattispecie è stata ritenuta la proporzionalità  e ragionevolezza del provvedimento di sospensione, essendo esso stato adottato nei confronti di un docente universitario indagato per aver compiuto presunti atti di violenza sessuale nei confronti di una studentessa).


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Vedi Cons. di Stato, sez. VI, ordinanza 31 ottobre 2012 , n. 4352 – 2012 ric. n. 7076 – 2012 .
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N. 00661/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01118/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2012, proposto da:

G. P., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Sardone e Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto presso il Palazzo Ateneo in Bari, piazza Umberto I° ,1; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“del decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari n. 2870 del 6 giugno 2012 (comunicato con racc. a.r. prot. n. 37357VII/11 – repert. 602012012 del 13 giugno 2012 e pervenuta il successivo 16 giugno), avente ad oggetto la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente, fino al definitivo pensionamento”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012, i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco, Cecilia Antuofermo e Simona Sardone;
 

Considerato:
che il ricorrente, docente universitario presso la Clinica Neurologica dell’Università  di Bari, ha impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, fino al 1 novembre 2012, data del definitivo pensionamento, poichè sottoposto a giudizio per il reato di violenza sessuale (art. 609bis c.p.) su una paziente di anni 29;
che la impugnata sospensione cautelare è stata disposta subito dopo la revoca del provvedimento di sospensione obbligatoria di cui all’art. 91, comma 1, parte seconda, del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 e la riammissione in servizio, conseguente alla revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari (sostituita dalla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.);
che con quattro motivi di ricorso ha censurato l’impugnato provvedimento per contraddittorietà  e illogicità , in quanto l’amministrazione si sarebbe contraddetta disponendo nuovamente la sospensione del ricorrente dal servizio dopo averlo riammesso e duplicando illegittimamente una misura già  revocata, nonchè per difetto di motivazione;
che l’amministrazione universitaria si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso;
Rilevato:
che l’art. 91, d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 prevede una duplice ipotesi di sospensione dal servizio nei confronti dei dipendenti sottoposti a procedimento penale: la prima, obbligatoria, connessa all’emissione del mandato o dell’ordine di cattura e la seconda, discrezionale, correlata alla natura particolarmente grave del reato;
che le due fattispecie rispondono evidentemente a ratio diverse per cui non è ravvisabile alcuna contraddizione laddove l’amministrazione, come nel caso di specie, obbligata a revocare la misura obbligatoria per il venir meno dei presupposti di legge avvii, a seguire, il procedimento per l’adozione della misura facoltativa reputando sussistere indifferibili esigenze di tutela del prestigio e della funzionalità  degli uffici in cui presta servizio il dipendente da allontanare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2011, n. 4807);
che, dunque, il provvedimento impugnato risulta immune dal vizio di illogicità  e contraddittorietà  denunciato in ricorso avendo l’amministrazione agito conformemente alla citata disposizione normativa;
che, d’altra parte, non è ravvisabile il denunciato difetto di motivazione avendo l’amministrazione adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali, attesa la gravità  dei fatti contestati in sede penale, ha ritenuto improcrastinabile la sospensione del servizio, anche in considerazione della peculiarità  delle funzioni esercitate dal ricorrente che, in quanto docente universitario, intrattiene abitualmente rapporti con gli studenti, soggetti in fascia di età  pressochè equivalente a quella della persona offesa;
che siffatta valutazione costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale non sindacabile dal giudice amministrativo se non in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità , la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità  e il travisamento, nella specie non ravvisabili alla luce della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2161);
Ritenuto:
che, alla luce di quanto precede, non sussistano i presupposti per la concessione della misura cautelare;
che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna il ricorrente alle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 2.000,00.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Laura Marzano, Presidente FF, Estensore
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)