Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Vincoli – Destinazione di zona – Area agricola – Attività  di parcheggio autoveicoli – Incompatibilità  – Non sussiste

 La destinazione dell’area a zona agricola, essendo finalizzata a precludere l’espansione dell’edilizia residenziale e non già  la mera esecuzione di opere che non contrastino con tale scopo, non impedisce l’esercizio dell’attività  di parcheggio di autoveicoli in assenza di espresse previsioni che ne impongano l’uso esclusivo per la produzione agricola (fattispecie in cui, peraltro, la p.A. aveva vietato l’esercizio di un’attività  a parcheggio svolta da tempo risalente e regolarmente autorizzata). 


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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 5 dicembre 2012 n.  4758 – 2012 ric. n. 7689 – 2012


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N. 00696/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01075/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2012, proposto da:

C.A.T. S.a.s. di Basile Giovanni & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Bruno, con domicilio eletto presso l’avv. A. Bagnoli in Bari, via Dante, 25;

contro
Comune di Andria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 25 giugno 2012, prot. n. 51164, del Dirigente del settore sviluppo economico del comune di Andria, con cui è stato vietato alla società  ricorrente l’esercizio dell’attività  di “rimessa di veicoli a cielo aperto” (parcheggio), sull’immobile sito nell’agro di Andria alla s.s. 170, dir. a, km. 0,500, in località  Castel del Monte, individuato nel n.c.t. al foglio 179, p.lle 151 e 153, così come comunicato con S.C.I.A. del 22 giugno 2012, prot. n. 50516, ex art. 1 del d.p.r. n. 480/2001 e art. 19 della l. n. 241/90;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè allo stato non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012, i difensori avv.ti Francesco Bruno e Giuseppe De Candia;
 

Considerato che, all’esame sommario consentito in sede cautelare, il ricorso presenta profili di fondatezza quanto al dedotto eccesso di potere nelle individuate figure sintomatiche atteso che l’impugnato provvedimento pare fondarsi sulla generica mancata allegazione di documentazione e sulla considerazione che il terreno su cui è intrapresa l’attività  ricadrebbe in zona agricola, non tenendo conto che trattasi di attività  svolta da tempo risalente e regolarmente autorizzata per la quale non pare intervenuta alcuna modifica sostanziale o normativa;
Considerato, altresì, che la destinazione agricola di una zona di piano ha, di norma, la finalità  di evitare l’ulteriore espansione dell’edilizia residenziale, non precludendo l’esecuzione di opere che non determinino ulteriori insediamenti abitativi;
Rilevato che, nell’atto impugnato si fa esclusivo richiamo alla zonizzazione agricola senza che sia indicata l’esistenza di un espresso divieto nello strumento urbanistico che prescriva l’utilizzo produttivo agricolo in via esclusiva, tale da escludere ogni diversa utilizzazione non residenziale, anche tenuto conto della concreta localizzazione dell’attività  in area da lungo tempo destinata a detto uso;
Ritenuto, per quanto precede, di dover confermare il decreto presidenziale, perdurando le esigenze cautelari fino al termine dell’attività  stagionale, ponendo le spese della presente fase a carico del Comune resistente e fissandosi, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica dell’11 aprile 2013;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica dell’11 aprile 2013.
Condanna il Comune di Andria alle spese della presente fase che liquida in complessivi € 2.000,00.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)