Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Variante ex art. 5 D.P.R. 447/1998 – Contributo ecologico – Fattispecie

Nel caso in cui sia autorizzata la realizzazione di un opificio industriale in area avente destinazione agricola mediante la procedura di variante di cui all’art. 5 D.P.R., è escluso che il relativo intervento sia soggetto al pagamento del contributo ecologico previsto dall’art. 10 della legge 10/1977, riguardando detto contributo unicamente le aree collocate in zona P.I.P. e non essendo la predetta variante idonea ad incidere sulla complessiva destinazione di zona in cui l’area in questione ricade.

N. 01649/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02667/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2667 del 2004, proposto da: 
Fratelli Sportella s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Lucia Berardi e Vito Spano, con domicilio eletto presso l’avv.Maria Lucia Berardi in Bari, alla via Paolo Lembo n.27; 

contro
Comune di Gravina di Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Tedesco, con domicilio eletto presso l’avv. Giacomo Valla in Bari, alla via Q.Sella n.36; 

per l’annullamento
-del provvedimento di cui alla nota prot. 25720/2002 del 15 aprile 2003, a firma del Responsabile del Procedimento della Direzione Territorio e Ambiente del Comune di Gravina in Puglia, con cui è stato richiesto alla ricorrente il pagamento di contributi concessori comprensivi anche di quota afferente al contributo cd. “ecologico” ex art. 10 l. 10/1977, per un importo complessivo di € 26.409,33, e della nota prot. 30692 del 28 ottobre 2004, di applicazione delle sanzioni;
-di ogni altro atto connesso, sia presupposto che conseguenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo, ivi comprese, in parte qua, la convenzione sottoscritta tra l’Ente civico e la ricorrente e, ove occorra, la deliberazione di C.C. n. 44 del 1° agosto 2002;
nonchè per l’accertamento
dell’insussistenza dell’obbligo a carico della ricorrente di corrispondere il contributo cd. “ecologico” ex art. 10 l. 10/1977, nonchè le sanzioni e gli interessi di mora;
e per la condanna
dell’Amministrazione comunale alla restituzione, in favore della ricorrente, delle somme versate in esubero;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e rilevato che nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe la società  “Fratelli Sportella s.r.l.” ha impugnato il provvedimento di determinazione degli oneri concessori in relazione alla costruzione di un opificio industriale asseritamente ricadente in zona agricola E1, nella parte in cui ha incluso il contributo cd. “ecologico” ex art.10 della legge n.10/77; ha pure gravato la successiva nota di applicazione di sanzioni, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di versare la predetta quota e la conseguente condanna dell’Amministrazione comunale a restituire le somme versate in esubero.
Con atto depositato in data 29 giugno 2005 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questa Sezione n.630/2012 è stata disposta istruttoria per accertare la destinazione urbanistica dell’area al momento in cui l’intervento è stato assentito, verificando altresì se il Comune in relazione alla destinazione stessa avesse o meno adottato tabelle parametriche per il pagamento del contributo ecologico in questione.
Depositata la relazione del verificatore incaricato la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 28 giugno 2012.
2.- Il gravame è fondato e va accolto.
All’esito della disposta istruttoria è emerso che l’area de qua al momento della richiesta di concessione edilizia era ricompresa in zona E1-rurale; tant’è che la Commissione edilizia comunale nella seduta dell’8 novembre 2002 aveva rilevato un contrasto dell’intervento proposto con la destinazione di zona disciplinata dall’art.21 delle N.T.A. (verbale n.226).
Solo in virtù di variante approvata con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 20.1.2003 ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.447/98, a seguito di conferenza di servizi (giusta verbale n.2 del 23.122002), l’originaria destinazione dell’area oggetto di intervento “E1 rurale” è stata variata in zona “D artigianale” con conseguente rilascio -in applicazione dello stesso D.P.R. n.447/98- del provvedimento autorizzativo unico del SUAP (n.415/3 del 18.4.2003). E’ altresì emerso che a tale data -così come al momento della redazione della relazione peritale- era vigente la delibera di C.C. n.578/1990 come interpretata dalla delibera di C.C. n.44/2002.
Tali accertamenti confermano la sovrapponibilità  della presente controversia a quella definita da questa Sezione con la precedente sentenza n.198/2004, secondo quanto rappresentato da parte ricorrente. Con siffatta decisione è stata invero esclusa l’applicabilità  del contributo ecologico alle aree collocate al di fuori della zona P.I.P. considerato l’ambito oggettivo delle predette delibere, così depotenziando -rispetto alla fattispecie ivi decisa- ogni questione relativa alla portata “interpretativa” ovvero “innovativa” della richiamata delibera n.44.
Orbene, al pari di quella oggetto della richiamata sentenza, l’area di proprietà  della società  ricorrente che viene qui in considerazione non è risultata compresa nel piano insediamenti produttivi (P.I.P.). La variante approvata ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.447/98 non è infatti idonea ad incidere sulla complessiva destinazione della zona in cui l’area in questione ricade.
Il Collegio ritiene pertanto di confermare l’orientamento già  espresso dalla Sezione, non rinvenendo elementi che possano suggerirne una revisione.
Conseguentemente gli atti impugnati devono essere annullati nella parte in cui alla società  ricorrente è stato richiesto il pagamento del contributo ecologico per cui è causa; con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a restituire quanto già  versato a tale titolo oltre interessi legali fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui si è fatto gravare sulla società  ricorrente il cd. contributo ecologico e condanna l’Amministrazione resistente a restituire alla società  stessa quanto già  versato a tale titolo, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Condanna inoltre l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società  ricorrente complessivamente liquidandole in €2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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