Giurisdizione – Riparto – Revoca agevolazioni finanziarie – Giurisdizione del G.O. 

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla decadenza dalla concessione di sovvenzioni comunitarie o contributi da parte della pubblica Amministrazione, per la promozione e realizzazione di determinate attività  economiche, produttive o comunque di interesse pubblico, in quanto la posizione del beneficiario, che vanta il mantenimento e la conservazione dell’agevolazione concessa, ha natura di diritto soggettivo (nel caso di specie la società  ricorrente impugnava il provvedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie ai sensi della L. n. 488/1992).

N. 01659/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02150/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2150 del 2010, proposto da: 
Inside Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Damiani, Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola N.166/5, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Perin, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Soc.Banca Conc.Ria Unicredit Medio Crediti Centrale Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Dalfino, Simone Cadeddu, con domicilio eletto presso Luciano Dalfino in Bari, via Andrea Da Bari N.157; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Unicredit S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. Simone Cadeddu, con domicilio eletto presso Luciano Dalfino in Bari, via Andrea Da Bari N.157; 

per l’annullamento
del decreto, prot. n. 159855 dell’8 luglio 2010 (doc. n. 1) di revoca delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 488/1992, relative all’unità  produttiva di monte sant’angelo (fg) e concesse in via provvisoria con d.m. n. 126005 del 23 giugno (doc. n. 2); nonchè di ogni altro atto -cognito o incognito- comunque connesso a quello impugnato in via principale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Soc.Banca Conc.Ria Unicredit Medio Crediti Centrale Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. P. Perin, avv. L. D’Ambrosio, su delega dell’avv. L. Dalfino e avv. Bruna Flace, su delega dell’avv. S. Cadeddu e avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, originariamente proposto presso il TAR del Lazio e successivamente incardinato presso questo Tribunale per ragioni di competenza a seguito di ordinanza TAR Lazio 1778/2010 e previa rituale riassunzione del giudizio, la Società  ricorrente impugna il provvedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie ex L. 488/92, già  concessi in via provvisoria con D.M. 126005 del 23.6.2003, con conseguente recupero delle somme già  erogate.
Con il citato D.M. il Ministero aveva concesso in via provvisoria alla Società  ricorrente un contributo in conto impianti di € 3.468.180,00 per l’ampliamento di una unità  produttiva sita in Monte Sant’Angelo (FG), già  destinata alla produzione di arredi in legno e in metallo prevalentemente per il mercato navale, prevedendosi l’erogazione del contributo per il tramite della Banca concessionaria in tre rate annuali di € 1.156.060,00 cadauna.
Dopo l’erogazione della seconda rata, in data 20.2.2007, a seguito di verifica eseguita dal nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza sono emerse alcune irregolarità  contabili e, segnatamente, l’esistenza della fattura n.3 del 5.8.2002 relativa all’acquisto di un plotter del costo di € 190.000,00 oltre IVA, recante una data antecedente a quella di presentazione della domanda (20.11.2002).
In conseguenza di quanto sopra, è stato avviato il procedimento di revoca, sul presupposto che, contrariamente alle prescrizioni del bando, il programma di investimenti ammesso a finanziamento era stato già  avviato prima ancora della presentazione della domanda.
La ricorrente, nell’ambito del predetto procedimento, ha rappresentato che l’inclusione della predetta fattura era dovuta a mero errore, atteso che il business plan allegato alla domanda di spesa approvata col decreto di concessione delle agevolazioni non prevedeva l’acquisto di tale macchina.
Con l’impugnato provvedimento il Ministero ha disposto infine la revoca, oggetto del ricorso in esame.
La Società  ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione L. 488/92; violazione della C.M. Industria n. 900315/2000; eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione;
2) violazione di legge e della citata circolare ministeriale ed eccesso di potere sotto altro e diverso profilo;
3) violazione L. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili;
4) violazione artt. 3 e 10 L. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili;
5) violazione di legge, eccesso di potere sotto ulteriori profili.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero per lo Sviluppo Economico, chiedendo la reiezione del ricorso, nonchè Unicredit Mediocredito Centrale S.P.A e Unicredit S.P.A., eccependo entrambe la propria estraneità  alla vicenda per cui è causa per difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 95/11 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza del 31 maggio 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile per difetto di giurisdizione di G.A. adito.
Ed invero, nelle controversie relative alla concessione di sovvenzioni comunitarie o contributi da parte della Pubblica Amministrazione per la promozione e realizzazione di determinate attività  economiche, produttive o comunque di interesse pubblico, il discrimine per la individuazione del Giudice fornito di giurisdizione è costituito dalla consistenza delle posizioni giuridiche incise dal provvedimento e dalla natura del potere esercitato, secondo la causa petendi e al di là  della formale prospettazione della domanda.
Ricorre pertanto una posizione di interesse legittimo con riferimento alla fase procedimentale finalizzata all’attribuzione del beneficio ovvero nell’ambito dell’esercizio del potere di autotutela per vizi di legittimità  inficianti ab origine il procedimento di attribuzione del beneficio; ricorre viceversa, per il soggetto che abbia già  beneficiato della concessione del contributo o finanziamento, una posizione di diritto soggettivo con riferimento alla fase successiva all’attribuzione e alla pretesa di mantenere e conservare l’agevolazione concessa e la disponibilità  delle somme già  erogate (cfr. Cass. SS.UU. n. 225/2001, 5617/2003, 7145/2005 e 26421/06; C.d.S. n. 4518/2007).
In tal senso, tra le altre, ricorre anche specifico precedente di questa Sezione, T.A.R. Puglia Bari Sez. II 9.11.2004 n. 5155, nella quale si statuisce ; “il ricorrente che impugni il provvedimento di decadenza totale degli aiuti comunitari (Regolamento Cee n. 2080 del 1992) per l’imboschimento di terreni di proprietà , a seguito degli inadempimenti contestati (irregolarità  del 45% della superficie) ed il consequenziale atto di richiesta di restituzione degli importi già  erogati fa valere una posizione di diritto soggettivo alla conservazione di quanto già  riscosso e al conseguimento di quanto ancora da percepire, pertanto la relativa controversia è devoluta, secondo il costituzionale riparto fondato sulla situazione giuridica posseduta, alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Nè alcuna valenza in senso contrario può attribuirsi al fatto che la concessione dei benefici risulti formalmente indicata come provvisoria, atteso che alla predetta concessione ha fatto comunque seguito la liquidazione del contributo nelle prime due rate e che in realtà  la provvisorietà  risulta pleonasticamente riferita all’esito del successivo controllo, non essendo dalla normativa prevista l’adozione di successivo provvedimento di concessione definitiva dei benefici.
Risulta quasi pleonastico evidenziare che al di là  del nomen juris utilizzato dall’Amministrazione l’impugnato provvedimento ha natura di declaratoria di decadenza dal beneficio.
Considerato che, pertanto, il ricorso in esame è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, ricorrendo la giurisdizione del Giudice Ordinario, secondo il succitato orientamento delle Sezioni Unite; che resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio.
Considerato che tale profilo di inammissibilità  risulta assorbente di ogni altra questione.
Considerato che sussistono evidenti ragioni equitative che inducono il Collegio per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari – II^ Sez., definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito
Statuisce appartenersi la giurisdizione al giudice ordinario previa riassunzione del giudizio nei termini di rito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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