1. Accesso – Accesso agli atti di gara – Procedimento – Estrazione di copia – Diniego – Illegittimità 
 
2. Accesso – Accesso agli atti di gara – Procedimento – Estrazione di copia – Differimento – In pendenza di altro procedimento – Illegittimità 
 
3. Accesso – Presupposti di rito – Condizioni per l’azione – Accesso a documenti dichiarati inesistenti – Inammissibilità 
 
4. Accesso – Presupposti di rito – Condizioni per l’azione – Istanza generica o imprecisata – Inammissibilità 

1. A seguito della abrogazione della disposizione di cui alla lettera d), comma 2, dell’art. 24 L. 241/90, intervenuta con la novella di cui alla L. 15/2005, non sussiste distinzione tra il mero accesso e l’estrazione di copia, atteso che il diritto all’estrazione di copia degli atti è naturalmente inerente al diritto di accesso, cui è inscindibilmente collegato.
 
2. In tema di accesso agli atti, è carente di idonea motivazione il provvedimento con cui la p.A. differisce l’esercizio del diritto all’estrazione di copia fino alla conclusione di un procedimento amministrativo, qualora non siano indicate le ragioni che determinerebbero possibili interferenze con il procedimento in corso nè se il procedimento risulti effettivamente avviato nè, tantomeno, sia determinata la durata di tale differimento (quantificazione, quest’ultima, ritenuta nella specie assai agevole in quanto collegata ai tempi di definizione del  procedimento che si affermava di aver avviato).
 
3. àˆ inammissibile il ricorso per l’accesso ad atti di cui la p.A. abbia dichiarato l’inesistenza o comunque la non disponibilità  presso l’ufficio.
 
4. àˆ inammissibile il ricorso per l’accesso ad atti qualora l’istanza faccia riferimento a documentazione generica ed imprecisata (ad es. “eventuali e successivi atti non in possesso della ns. Società “).

N. 01664/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2012, proposto da: 
Cooperativa Sette Rue A R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso Giuseppe Romito in Bari, via Crispi, 6; 

contro
Comune di Barletta; 

nei confronti di
Novamusa Spa Mand. Ati con Itwg Esperia Spa; 

per l’annullamento
della nota del Comune di Barletta prot. n. 17783 del 12.03.2012 a firma del dirigente del Settore Gare ed Appalti del Comune di Barletta – dott.ssa Maria Rosaria Donno, con la quale è stato negato il diritto di accesso ed estrazione copia del fascicolo della gara di appalto relativa all’affidamento della gestione dei servizi ausiliari della pinacoteca Giuseppe De Nittis, presso il palazzo comunale Della Marra, nonchè
per l’accertamento
del diritto della ricorrente al rilascio dei documenti per i quali si è formulata istanza di accesso;
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al rilascio dei documenti suddetti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 giugno 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. C. Solfrizzo, su delega dell’avv. M. Savasta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente, in forma di A.T.I. unitamente ad altre due società , è stata esclusa dalla partecipazione alla gara d’appalto per la gestione dei servizi ausiliari presso la Pinacoteca De Nittis per la durata di un triennio.
Afferma la ricorrente che, nel corso del giudizio sul ricorso proposto innanzi al Giudice Amministrativo (del quale non risultano indicati gli estremi e che risulterebbe pendente innanzi alla IV sezione del C.d.S.), dalla documentazione prodotta in atti sarebbe emerso che l’A.T.I. aggiudicataria non versava in una situazione di regolarità  contributiva e fiscale (D.U.R.C. irregolare per la Esperia S.p.A. e debito fiscale per la società  Novamusa), requisiti viceversa richiesti a pena di esclusione.
Al fine di promuovere eventuali azioni giudiziarie per ottenere l’esclusione dell’A.T.I. Novamusa aggiudicataria, la ricorrente in data 12.1.2012 proponeva istanza di accesso relativi agli atti del procedimento di verifica posti in essere da INPS e INAIL di Cosenza nei confronti della Esperia S.p.A. e “in tema di tasse (ditta Novamusa)”, nonchè degli atti eventualmente adottati dal Comune di Barletta.
In data 6.3.2012 la ricorrente effettuava l’accesso agli atti, senza tuttavia ottenere l’estrazione di copia, reiterando istanza di accesso a ulteriore documentazione e insistendo per il diritto all’estrazione di copia.
Con l’impugnato provvedimento l’Amministrazione ha negato l’accesso a tale ulteriore documentazione, differendo l’estrazione di copia alla conclusione del procedimento amministrativo in corso.
La ricorrente deduce violazione dell’art. 25 della L. 241/90, nonchè eccesso di potere sotto molteplici motivi.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 28.6.2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è fondato solo in parte e inammissibile, prima che infondato, nella restante parte.
àˆ fondato esclusivamente con riferimento alla illegittimità  del diniego di autorizzazione all’estrazione di copia degli atti relativi alla prima istanza di accesso, nonchè con riferimento alla illegittimità  del differimento della autorizzazione ad estrarre copia degli atti solo in esito alla conclusione del procedimento.
Quanto al primo profilo deve infatti convenirsi con la ricorrente che, a seguito della abrogazione della disposizione di cui alla lettera d) comma 2 dell’art. 24 L. 241/90, a seguito della novella di cui alla L. 15/2005 deve ritenersi preclusa la distinzione tra il mero accesso e l’estrazione di copia, atteso che il diritto all’estrazione di copia degli atti deve ritenersi come naturalmente inerente al diritto di accesso, cui appare inscindibilmente collegato (in tal senso: TAR Bari sez I 5.2.2007 n. 337; TAR Lazio Roma sez. III 30.3.2006 n. 2212).
Quanto al secondo profilo (differimento dell’estrazione di copia alla conclusione del procedimento), rileva il Collegio che il differimento del diritto all’estrazione di copia risulta all’evidenza illegittimo, in quanto, oltre a non indicare neanche genericamente le concrete ragioni che determinerebbero possibili interferenze con il procedimento in corso, non consente neanche di comprendere se un procedimento in tal senso risulti effettivamente avviato, nè indica termini o durata di tale differimento, indicazione quest’ultima viceversa di agevole attuazione in quanto collegata alla scansione e ai tempi di definizione dell’ipotetico procedimento asseritamente avviato (C.d.S. sez. III 2.3.2012 n. 2172).
Nel caso in esame viceversa il differimento sine die e la omessa indicazione della effettiva pendenza di un procedimento rendono comunque evidente l’illegittimità  dell’azione amministrativa, anche a prescindere da ogni altra considerazione relativa a presunte interferenze che il rilascio di copia dovrebbe determinare.
Il ricorso è viceversa inammissibile prima che infondato con riferimento alla seconda istanza di accesso (4.8.2011), atteso che l’Amministrazione, rappresentando che “nel fascicolo di gara non risulta documentazione successiva alle note già  in possesso della Coop. Sette Rue”, ha sostanzialmente rappresentato l’inesistenza o comunque la non disponibilità  presso l’ufficio della documentazione richiesta.
Parimenti deve dirsi con riferimento alla ulteriore istanza di accesso dell’8.3.2012, in parte qua, considerato peraltro che anche tale istanza fa riferimento ad atti generici e imprecisati (“eventuali e successivi atti non in possesso della ns. Società “).
Il ricorso è quindi inammissibile con riferimento alle istanze di accesso successive alla prima.
La parziale soccombenza giustifica il diniego di rimborso delle spese di giudizio in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara inammissibile, nei termini di cui motivazione.
Denegato il rimborso delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 28 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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