Pubblica sicurezza – Beni confiscati – Occupazione sine titulo da parte degli originari proprietari – Provvedimento di rilascio dell’immobile – Legittimità 

 Nel caso di immobile confiscato in via definitiva ex art. 2 undecies legge n. 575/1965, la permanenza nello stesso degli originari proprietari si connota come occupazione sine titulo. Da ciò l’inevitabile conseguenza dell’adozione del provvedimento di rilascio dell’abitazione da parte dell’Agenzia del Demanio.

N. 01587/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01430/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2008, proposto da Scarci Andrea, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore La Placa e Ascanio Amenduni, con domicilio eletto presso l’avv. Ascanio Amenduni in Bari, via Sparano, 35;

contro
Agenzia del Demanio di Bari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza di sfratto in via amministrativa n. 2007/22794/f-Puglia, del 24.10.2007, notificata il 9.6.2008, con cui il Direttore dell’Agenzia del Demanio – Filiale di Puglia ha ordinato al sig. Andrea Scarci di lasciare liberi da cose e persone, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, l’immobile occupato dalla famiglia dell’odierno ricorrente, in virtù dell’art. 2 undecies legge 31 maggio 1965, n. 575;
– nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti, conseguenti o consequenziali, ancorchè non conosciuti dal ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 per le parti i difensori avv.ti Monica Intini, su delega dell’avv. Ascanio Amenduni, e Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 564/2000, emessa dal Tribunale penale di Taranto in data 18.7.2000, confermata in grado d’appello in data 3.7.2002 dalla Corte d’Appello di Lecce, resa definitiva con ordinanza della Corte di Cassazione del 6.10.2004, è stata disposta la confisca in danno dell’odierno ricorrente Scarci Andrea, nonchè di altri imputati, di alcuni beni immobili.
Tra i suddetti beni figura anche l’appartamento di proprietà  di Stasolla Enza, moglie dello Scarci, immobile sito in Taranto alla via Golfo di Taranto, n. 7, indicato nel catasto urbano al foglio 258, particella 52, sub. 13 e foglio 258, particella 52, sub. 159 ove i coniugi Scarci/Stasolla vivono.
Con il provvedimento impugnato l’Agenzia del Demanio ordinava di lasciare libero da persone e cose entro 60 giorni dalla notifica l’immobile de quo occupato sine titulo dai coniugi Scarci/Stasolla.
L’Amministrazione specificava, inoltre, che, qualora i coniugi non avessero provveduto allo spontaneo rilascio dell’immobile nei termini indicati, si sarebbe proceduto allo sfratto forzoso nei termini di legge, con l’assistenza, ove necessario, della Forza Pubblica.
Lo Scarci impugna in questa sede il citato provvedimento dell’Agenzia del Demanio, deducendo un unico motivo di ricorso così sinteticamente riassumibile:
– violazione degli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione e dell’art. 56 legge 27 luglio 1978, n. 392 applicabile in via analogica: il gravato provvedimento, nel concedere un termine estremamente breve per lasciare libero l’immobile e, conseguentemente, per cercare un’altra abitazione, contrasterebbe con i citati principi fondamentali della Carta costituzionale poichè priva il nucleo familiare del proprio alloggio; la disciplina dettata in tema di immobili confiscati dall’art. 2 undecies legge n. 575/1965 sarebbe connotata da disparità  di trattamento, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, rispetto al regime previsto in materia di locazione di immobili ad uso abitativo dall’art. 56 legge n. 392/1978 ove il legislatore contempla la possibilità  per il giudice di fissare un termine per il rilascio dell’immobile (in caso di finita locazione o di ritardo nell’esecuzione del rilascio) parametrato alle effettive condizioni del conduttore.
Si costituiva l’Agenzia del Demanio di Bari, resistendo al gravame.
Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2012 la causa è passata in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, il provvedimento gravato si fonda sulla constatazione del carattere “confiscato” (ex art. 2 undecies legge n. 575/1965) dell’immobile per cui è causa e della conseguente connotazione sine titulo dell’occupazione dello stesso da parte dei coniugi Scarci/Stasolla.
Da ciò l’inevitabile conseguenza consistente nell’adozione dell’impugnato provvedimento di rilascio dell’immobile, provvedimento che non è, quindi, censurabile in questa sede.
Peraltro, risulta dagli atti di causa che la confisca è definitiva sin dall’ottobre 2004.
Data la risalente conoscenza della perdita della proprietà  e delle ragioni di tale ablazione, nonchè della situazione di occupazione sine titulo (come da richiesta della relativa indennità  del dicembre 2007), il termine per il rilascio dell’abitazione è da ritenersi congruo.
Inoltre, l’osservanza dei valori costituzionali invocati dalla parte ricorrente non può condurre alla vanificazione della tutela apprestata ad altri interessi di pari rango (quali la sicurezza pubblica, minacciata da gravi fenomeni di criminalità ), alla quale è finalizzata anche la misura patrimoniale cui l’Agenzia del Demanio ha dato pratica esecuzione con l’atto impugnato.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente Scarci Andrea al pagamento delle spese di giudizio in favore del Agenzia del Demanio di Bari, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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