Contratti pubblici – Contratti sotto-soglia – Acquisizione di prestazioni “in economia” – Procedura verifica anomalia offerta – Inapplicabilità  – Ragioni – Fattispecie

La rigorosa disciplina in tema di verifica dell’anomalia dell’offerta non si applica di regola anche alle procedure sotto-soglia volte all’acquisizione di prestazioni in economia, dal momento che siffatte gare sono soggette unicamente ai principi generali desumibili dall’ordinamento con riferimento alle procedure di evidenza pubblica (nella specie il TAR, pronunciandosi in relazione ad una gara espletata ai sensi del D.Lgs. n. 157/1995, dopo aver affermato l’applicazione del principio enunciato anche alle analoghe procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006, ha ritenuto legittima la decisione della stazione appaltante di non sottoporre a verifica di anomalia l’offerta poi risultata aggiudicataria, stante la sussistenza a riguardo, in considerazione della tipologia di gara espletata, di un ampio spazio di discrezionalità  in capo alla p.A.).

N. 01582/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00915/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2007, proposto da Co.Lo.Coop. Consorzio Lombardo Cooperative s.c. a r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Tafuri, Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta in Bari, via Nicolai, 29;

contro
Ministero della Difesa e Comando 31^ Reggimento Carri di Altamura, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Cooperativa San Nicola;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di aggiudicazione in data 26 giugno 2007 dell’appalto dei servizi di pulizie locali presso la caserma F. Trizio di Altamura decretato in favore della Cooperatica San Nicola, di cui alla lettera d’invito prot. n. 5821 del 12 giugno 2007, col relativo verbale di gara;
– occorrendo, in subordine, della lettera d’invito, in parte qua;
– di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi;
– del contratto di appalto, se già  stipulato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando 31^ Reggimento Carri di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 per le parti i difensori avv.ti Aldo Loiodice, Ignazio Lagrotta e Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Il Consorzio Co.Lo.Coop. Consorzio Lombardo Cooperative s.c. a r.l., odierno ricorrente, partecipava alla procedura di gara indetta dall’Amministrazione della Difesa, Comando 31° Reggimento Carri di Altamura, per l’aggiudicazione dei servizi di pulizie locali presso la Caserma F. Trizio di Altamura, classificandosi, al termine, al secondo posto dietro l’aggiudicataria Cooperativa San Nicola.
Lo stesso contesta in questa sede il provvedimento di aggiudicazione del 26 giugno 2007 ed, in subordine, la lettera di invito in parte qua.
Deduce un unico motivo di doglianza così sinteticamente riassumibile:
– violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e del dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (già  dlgs 17 marzo 1995, n. 157); violazione dei principi comunitari e generali in materia di appalto e della par condicio; violazione dei principi fondamentali di buon andamento, trasparenza, ragionevolezza ed imparzialità  di cui all’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere; illogicità ; carenza d’istruttoria; difetto di motivazione; illegittimità  derivata: il prezzo offerto dalla controinteressata Cooperativa San Nicola (€ 12,00 l’ora, valore unico ed onnicomprensivo anche dei costi di manodopera, attrezzature, materiali di consumo, spese generali ed utile d’impresa) sarebbe anomalo ed inappropriato, essendo lo stesso – in violazione dell’art. 16 della lettera d’invito (relativo all’obbligo di osservanza delle norme poste a tutela dei lavoratori) e dell’art. 25, comma 2 dlgs n. 157/1995 (ora art. 87, comma 3 dlgs n. 163/2006) in ordine alla inammissibilità  di giustificazioni con riferimento a valori minimi inderogabili stabiliti da disposizioni legislative – inferiore rispetto all’importo (€ 14,40) riportato nella tabella ufficiale portante il costo orario di manodopera vigente nella Provincia di Bari; in considerazione del carattere anomalo dell’offerta, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia, all’opposto totalmente omesso.
Infine, in via meramente subordinata, parte ricorrente sostiene che, ove diversamente interpretata, la lex specialis di gara deve essere annullata.
Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Viene, infatti, in rilievo nel caso di specie una gara sottosoglia (definita “gara ad economia” dalla lettera d’invito) svolta secondo le regole antecedenti all’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al dlgs n. 163/2006 ed, in quanto tale, non soggetta alla disciplina in tema di valutazione dell’anomalia dell’offerta (art. 25 dlgs n. 157/1995; attuali artt. 86, 87 e 88 dlgs n. 163/2006).
Che le gare sottosoglia ad economia siano soggette unicamente ai principi generali desumibili dall’ordinamento con riferimento alle procedure di evidenza pubblica, non già  specificamente alla rigorosa disciplina in tema di anomalia dell’offerta, è stato rimarcato da T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, 6 novembre 2009, n. 10880 confermata da Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6929 e da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 luglio 2009, n. 1942 (sentenza, quest’ultima, relativa ad una ipotesi di cottimo fiduciario).
In tal senso depone l’attuale art. 125 dlgs n. 163/2006 in tema di “Lavori, servizi e forniture in economia” che al comma 14 così recita:
«I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonchè dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.».
Non a caso, l’art. 15 della lettera d’invito (cfr. pag. 5) rimette alla Amministrazione la facoltà  di escludere le offerte anomale secondo la procedura prevista dall’art. 25 dlgs n. 157/1995 (ora artt. 86 e 87 dlgs n. 163/2006).
Si rammenta, a tal riguardo, che comunque il dlgs n. 157/1995 conteneva esclusivamente la regolamentazione degli appalti pubblici di servizi soprasoglia e che all’epoca non esisteva una disciplina per le gare sottosoglia.
Pertanto, legittimamente la stazione appaltante ha deciso di non sottoporre a verifica l’offerta della controinteressata risultata aggiudicataria, a fronte di una procedura di gara (“ad economia”) semplificata che, per sua stessa natura, lascia ampio spazio di discrezionalità  all’Amministrazione.
Peraltro, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il prezzo offerto dalla Cooperativa San Nicola sarebbe anomalo, avendo la stessa dichiarato – in violazione dell’art. 16 della lettera d’invito e dell’art. 25 dlgs n. 157/1995 – € 12,00 l’ora (valore unico ed onnicomprensivo anche dei costi di manodopera, attrezzature, materiali di consumo, spese generali ed utile d’impresa) inferiore rispetto alla somma (€ 14,40) indicata nella tabella ufficiale portante il costo orario di manodopera vigente nella Provincia di Bari, appare del tutto sfornita di supporto probatorio (gravando detto onere, ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm., sul Consorzio deducente).
Invero, la lettera d’invito non contiene alcun riferimento alla citata tabella ufficiale ed al valore di € 14,40.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente Co.Lo.Coop. Consorzio Lombardo Cooperative s.c. a r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione convenuta, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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