Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Mancata approvazione di un PUE già adottato ed escluso dalla VAS – Obbligo di conclusione del procedimento – Sussiste – Conseguenze – Illegittimità del silenzio
Tanto la normativa statale sul procedimento amministrativo (art.2 L.n. 241/1990), quanto quella regionale specifica riguardante l’adozione e l’approvazione del piano urbanistico esecutivo (art.16 L.R. n. 20/2001), prevedono l’obbligo per il Comune di concludere con un provvedimento espresso il procedimento iniziato a seguito della presentazione del piano urbanistico esecutivo; ne discende l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di approvazione del PUE formulata dal ricorrente, ove lo stesso piano risulti già adottato dal Comune e la Regione abbia escluso la necessità di attuare la valutazione ambientale strategica.
N. 01636/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00705/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2012, proposto da Federico Cafagna ed Edilizia Cafagna S.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto in Bari, via Francesco S. Abbrescia n. 83/B;
contro
Comune di Trani;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. (ex art. 117 c.p.a.) sull’approvazione definitiva P.U.E. presentato dalla ricorrente in data 23.7.2009 ed adottato dal Comune di Trani con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 26.11.2010 a seguito dell’avvenuto adempimento di tutte le prescrizioni medio tempore impartite dal Comune di Trani e dalla Regione Puglia (ottemperate in data 14.3.2012) all’esito della procedura che ha accertato la non assoggettabilità a V.A.S. della pianificazione esecutiva in questione;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale,
nonchè per la declaratoria dell’obbligo per la P.A. di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine non superiore a trenta giorni, con contestuale nomina di un Commissarioad acta per il caso di persistente inerzia,
ed infine per l’accertamento del diritto dei ricorrenti,
con la consequenziale condanna del Comune di Trani, ad ottenere la conclusione del procedimento di approvazione definitiva del predetto P.U.E.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udito per la ricorrente il difensore avv. Emanuele Tomasicchio, su delega dell’avv. Giacomo Tarantini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Edilizia Cafagna S.r.l. e il sig. Federico Cafagna, legale rappresentante della stessa, hanno agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’approvazione definitiva del P.U.E. (presentato dalla società in data 23.7.2009 ed adottato dal Comune di Trani con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 26.11.2010), dopo l’avvenuto adempimento (in data 14.3.2012) di tutte le prescrizioni medio tempore impartite dal Comune di Trani e dalla Regione Puglia all’esito della procedura che ha accertato la non assoggettabilità a V.A.S. della pianificazione esecutiva in questione.
La società è proprietaria di un suolo edificatorio ubicato in Trani individuato dal vigente P.U.G. come comparto Bs.ad/46, definito “zona B speciale ad alta densità “; la Edilizia Cafagna aveva quindi in data 23.7.2009 presentato istanza per l’approvazione di un piano urbanistico esecutivo depositando tutti gli atti richiesti.
La Regione Puglia, con determina del 13.2.2012, aveva dichiarato la non assoggettabilità a V.A.S. del piano, e richiesto gli elaborati tecnici aggiornati del progetto, presentati dalla società in data 14.3.2012; il Comune, di contro, non aveva provveduto nel termine previsto dall’art. 16 della L.R. n. 20/2001, ovvero entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui all’art. 16, comma quinto, della L.R. 20/2001.
A sostegno del ricorso sono state articolate le censure di violazione dell’art. 16 della L.R. n. 20/2001, delle N.T.A. del Comune di Trani, dei principi generali della L. n. 241/90 in materia di giusto procedimento e di silenzio, degli artt. 42 e 97 Cost., dei principi generali in materia urbanistica ed edilizia.
Il Comune di Trani non si è costituito.
All’esito della camera di consiglio del 19 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso dev’essere accolto in quanto fondato.
L’art. 16 della L.R.n. 20/2001, infatti, prevede che “Decorso il termine eventualmente previsto dal P.U.G. per la redazione del P.U.E. su iniziativa del Comune, il P.U.E. può essere rispettivamente proposto dai soggetti di cui alle lettere b e c) del comma 1 (privati proprietari e società di trasformazione urbana).
3. Qualora sia proposto dai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), il P.U.E. è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta.
4. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il P.U.E. e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella Provincia.
5. Qualora il P.U.E. riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, contestualmente al deposito di cui al comma 4 il Sindaco, o l’Assessore da lui delegato, indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni competenti per l’emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati.
6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della L. n. 241/1990.
7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il P.U.E., pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini”.
Nel caso di specie discende quindi tanto dalla normativa statale sul procedimento amministrativo (art. 2 della legge n. 241/90), tanto dalla disciplina regionale specifica in ordine all’adozione e approvazione del P.U.E. l’obbligo per il Comune di concludere con un provvedimento espresso il procedimento iniziato a seguito della presentazione, da parte dell’istante, del piano urbanistico esecutivo.
Dalla documentazione depositata risulta infatti che con la determina del 13.2.2012 la Regione Puglia ha espressamente escluso l’assoggettabilità del P.U.E. redatto dalla Edilizia Cafagna alla valutazione ambientale strategica, per la non significatività dell’impatto sull’area, poichè l’intervento è riconducibile a condizioni di sostenibilità attraverso interventi di mitigazione; l’atto regionale fa riferimento altresì, nella parte motiva, alle consultazioni intervenute con le Amministrazioni interessate.
Di conseguenza spetta al Comune esprimersi definitivamente sul piano urbanistico esecutivo presentato dalla ricorrente.
Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va assegnato al Comune di Trani termine di giorni 45 per provvedere definitivamente sull’istanza della società ; per il caso di ulteriore inerzia, come da richiesta dei ricorrenti deve essere sin d’ora nominato il Commissario ad acta, con l’incarico di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di giorni 60.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano equitativamente come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
– ordina al Comune di Trani di concludere con provvedimento espresso il procedimento sul P.U.E. presentato dalla Edilizia Cafagna S.r.l. in data 23.7.2009 ed adottato dal Comune di Trani con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 26.11.2010 entro giorni 45 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
– per il caso di ulteriore inerzia, nomina Commissario ad acta l’arch. Francesco Ciccarelli, Dirigente dello I.A.C.P. di Foggia a riposo, residente in via Biagi 4/f, Foggia, che provvederà entro giorni 60 all’emanazione di tutti gli atti necessari alla conclusione del procedimento;
– condanna il Comune di Trani al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)