1. Ambiente ed ecologia – Energia da fonti rinnovabili – Valutazione impatto ambientale – Verifica di assoggettabilità a v.i.a. – Termine di conclusione del procedimento – Silenzio della p.A. – Fattispecie
2. Giustizia e processo – Ricorso cumulativo – Silenzio della p.a. – Domanda di risarcimento – Conversione del rito
1. L’obbligo per la p.A. preposta di pronunciarsi sull’istanza di compatibilità ambientale entro i termini perentori previsti dalla normativa in materia, costituisce principio fondamentale non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati; nel caso di specie, è stato ordinato all’amministrazione preposta di concludere il sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a. con un provvedimento espresso entro il termine perentorio previsto dalla normativa regionale (60 gg).
2. Il ricorso cumulativo dell’azione avverso il silenzio e dell’azione risarcitoria, ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a. può essere deciso con rito camerale per la prima parte e rinviato al rito ordinario per la trattazione della domanda risarcitoria.
N. 01545/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2012, proposto da:
Parco Eolico di Lesina s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmine Morrone, Marco Scillitani e Giuliano Berruti, con domicilio eletto presso Marco Scillitani, in Bari, via Francesco Crispi n.14;
contro
Provincia di Foggia;
per l’accertamento
dell’obbligo della Provincia di Foggia di provvedere sull’istanza di verifica di assoggettabilità a v.i.a. del progetto dell’impianto eolico “Apricena”;
e per la condanna dell’Amministrazione convenuta al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 per le parti il difensore avv.to Carmine Morrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), relativa al progetto di costruzione di un parco eolico denominato “Apricena” da ubicarsi nel Comune di Apricena (FG) presentata il 15 dicembre 2008.
Deduce la violazione dell’art. 2 legge 241/90 e dell’art. 16 settimo comma della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11, lamentando che la Provincia di Foggia non ha definito il sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a. (cosiddetto screening ambientale) entro il previsto termine di sessanta giorni, decorrente dal compimento delle forme di pubblicità di cui all’art. 6 comma 3 della L.R. 11/2001.
Espone all’uopo di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.
Domanda altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Alla camera di consiglio del 27 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società richiedente alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, ed in particolare al preliminare ed autonomo sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a. (c.d.screening) – propedeutico all’eventuale v.i.a. – avendo essa presentato specifica istanza alla Provincia al fine di realizzare il parco eolico progettato nel Comune di Apricena (FG).
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione dell’autonomo sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a. è sottoposta al termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 16 comma settimo della legge regionale n. 11 del 2001, decorrente dall’espletamento delle forme di pubblicità di cui all’art. 6 comma 3 della L.R. 11/2001, nella fattispecie ritualmente effettuato, come da documentazione depositata agli atti.
L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza suddetta.
Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Quanto alla congiunta domanda di condanna al risarcimento del danno, invero del tutto generica, ritiene il Collegio opportuno, ai sensi dell’art 117 c. sesto cod. proc. amm,, rinviarne la trattazione al rito ordinario, poichè in materia di cumulo dell’azione contra silentium rispetto all’azione di condanna risarcitoria, il giudice può definire con rito camerale la prima, rinviando al rito ordinario la trattazione della seconda (Consiglio di Stato sez V 21 marzo 2011, n. 1739).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto anche del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente, per la valutazione di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 400,00 (quattrocento) oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)